Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9376 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9376 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 2812-2013 proposto da:
CIRILLO MARIA IMMACOLATA CRLMMM67R55E025G, BRILLI
MARIA

GRAZIA

BRLMGR63R27H558C,

elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2014
4025

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 08/05/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO
STUMPO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/01/2012 R.G.N.

II(5775527 3:1,842C.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento del
ricorso.

avverso la sentenza n. 2098/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, adita dai Sig.ri
Angela Maria Romeo, Maria Immacolata Cirillo, Maria Grazia Brilli, Grazia Alati e Rosa
Maria Reitano, che proponevano gravame avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria il quale, decidendo sulle singole opposizioni all’esecuzione proposte dall’INPS e

pignoramento presso terzi in forza di titoli esecutivi costituiti da sentenze dei Tribunali di
Palmi e di Reggio Calabria di condanna al pagamento dell’adeguamento dell’indennità di
disoccupazione agrico14 1 accoglieva dette opposizioni dichiarando la nullità degli atti di
precetto e degli atti susseguenti delle procedure esecutive, respingeva l’appello.
con iséu- Ve
La decisione della Corte territoriale`(dalr aver questa ritenuto infondata tanto la doglianza
relativa al vizio di ultrapetizione derivante dalla mancanza di contraddittorio in primo
grado in merito all’inidoneità del titolo esecutivo per difetto di specificazione nei titoli
esecutivi dell’importo dell’indennità di disoccupazione agricola da adeguaretinidoneità
rilevata d’ufficio dal Tribunale a fronte della generica eccezione di intervenuto pagamento
da parte dell’INPS, avendo il Tribunale operato in conformità ad un orientamento
interpretativo accolto da questa Corte) quanto l’eccezione per la quale il Tribunale avrebbe
erroneamente fatto riferimento esclusivo, ai fini della valutazione dell’idoneità dei titoli
esecutivi, ai dati recati dalla sentenza senza considerare quelli desumibili dagli atti di causa
o da fatti notori o da semplici operazioni di calcolo.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono Maria Immacolata Cirillo e Maria Grazia
Brilli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste con controricorso, l’INPS.
Entrambe le parti hanno presentato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. per contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché
il vizio di contraddittoria motivazione, lamentando come la Corte territoriale, nel ritenere
l’inidoneità, per genericità della condanna ivi pronunziata, delle sentenze in forza delle
quali sono stati intimati i precetti a costituire titoli esecutivi a fronte dell’opposizione
dell’INPS fondata sulla mera eccezione di adempimento, avesse pronunziato su un motivo
di opposizione non proposto e, pertanto, su questione estranea alla causa petendi ed al
petitum dell’azione mai fatta oggetto di contraddittorio fra le parti.
Il motivo è inammissibile.

da questa riassunte nei confronti dei predetti creditori (che avevano proceduto a

A riguardo, si deve rilevare il difetto di allegazione e prova del denunciato vizio di
ultrapetizione, per aver i ricorrenti omesso, in violazione del principio di autosufficienza
del ricorso,tindicare gli elementi attestanti la carenza di uno specifico motivo di
opposizione sul punto nel ricorso dell’INPS e di riportare il contenuto di tale atto.
Fermo restando il carattere assorbente del rilievo, non ci si esime, tuttavia, dall’evidenziare
l’infondatezza del motivo, ritenendo il Collegio di dover aderire all’orientamento accolto
da questa Corte da ultimo con la sentenza n. 17566/2012, cui si richiama la Corte

territoriale, secondo cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha il potere-dovere di
compiere d’ufficio la verifica dell’idoneità del titolo esecutivo, dal momento che
l’esistenza di un titolo che rechi un credito certo, liquido ed esigibile costituisce il
presupposto indefettibile dell’azione esecutiva stessa.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciandola violazione e falsa applicazione dell’art.
474 c.p.c. nonché difetto assoluto di motivazione, lamenta come la Corte territoriale,
nell’escludere la liquidità del credito a motivo della mancata indicazione nel testo delle
,
sentenze azionate in executivis delle giornate indennizzate dall’INPS, abb14 aderito
all’orientamento restrittivo che nega rilevanza, ai fini della quantificazione del credito, a
quei dati extratestuali da ritenersi acquisiti al processo, in quanto oggetto di valutazioneda
parte del giudice e presupposti dell’emanazione del titolo, orientamento, peraltro,
disconosciuto da questa Corte con la sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 11067/20012.
IL motivo è infondato atteso che la Corte territoriale dà conto in motivazione di un
processo valutativo, riferito al profilo della liquidazione del credito, condotto alla stregua di
entrambi i richiamati orientamenti, argomentando la propria conclusione negativa, in
rapporto all’interpretazione più comprensiva con riguardo all’omessa produzione da parte
degli allora appellanti, degli estratti contributivi.esibiti nei singoli processi di merito o,
comunque, della documentazione afferente a quei processi da cui fosse desumibile
incontestabilmente fra le parti l’importo dell’indennità di disoccupazione.
Parimenti in ammissibile ed infondato è il terzo motivo di ricorso nella misura in cui
surrettiziamente ripropone i precedenti motivi di impugnativa già così qualificati.
In effetti, tale motivo, con il quale i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa
e. c,_
applicazione dell’art. 2967 in combinato disposto con gli artt. 167, 416 e 436 c.p.c. nonché
..

il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, lamentano come la
Corte territoriale, in violazione delle regole sull’onere della prova, abbia ritenuto fondata,
in difetto di idonea documentazione a supporto, l’eccezione di adempimento sollevata
dall’INPS, addossando agli allora appellanti la prova del quantum del credito già accertato

2

nei processi di merito e comunque non contestato dall’INPS, presuppone che risultino
acquisiti al giudizio elementi tali da consentire l’esatta quantificazione del credito così da
esonerare il giudice dal procedere alla verifica d’ufficio dell’idoneità del titolo esecutivo.
Ma, come si è visto, così non è, tanto che la statuizione è fondata su una autonoma ratio
decidendi data dal non essere ravvisabili nelle sentenze che avrebbero dovuto configurare i
titoli esecutivi gli elementi necessari per una quantificazione dei crediti, insuscettibile di

mossa risulta priva di fondamento se non del tutto inconferente.
Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità avendo la controversia ad oggetto la pretesa di prestazioni di natura

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