Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9375 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/05/2020), n.9375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TEDESCO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28910/2018 proposto da:

G.L., Z.G., rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCO MINGIONE;

– ricorrenti –

contro

I.V.Y., già S.V.Y., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 5, presso lo studio

dell’avvocato XIMENA CASSANELLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO CAPOZZI, LUCA DONZELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2754/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha chiesto preliminarmente di verificare la

procedibilità ed ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Marco Mingione, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato Francesco Capozzi, difensore della resistente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso e della memoria avversaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 5 giugno 2018 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da G.L. e Z.G. nei confronti di I.V.Y. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte nei confronti della seconda.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la domanda di nullità per difetto di forma dei due testamenti di C.Z. era infondata, dal momento che anche la consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado aveva confermato l’autografia delle sottoscrizioni delle due schede; b) che la conclusione della medesima consulenza, quanto alla non autografia del resto delle due schede, non era sorretta da un sufficiente grado di certezza; c) che, infatti, i dettagli valorizzati dalla consulenza era compatibili con la normale variabilità della grafia, alla luce del fisiologico indebolimento dovuto all’età e ai conseguenti riflessi sul gesto scrittorio; d) che la medesima consulenza non aveva fornito una risposta esauriente alle osservazioni del consulente della appellata; e) che, come evidenziato dalla consulenza tecnica svolta in Tribunale, erano presenti rilevanti analogie che permettevano di sostenere numerose corrispondenze gestuali fra le scritture a confronto; f) che la presenza di ritocchi o ripassi poteva spiegarsi con la reazione dell’anziana alle difficoltà grafiche; g) che il rilievo assegnato dalla consulenza svolta in secondo grado alle condizioni di salute della C. era superato dal dato, emergente dalla cartella clinica acquisita, che la donna aveva apposto ben quattro firme sulle dichiarazioni di consenso informato, tre delle quali anche sufficientemente in linea con l’andamento del rigo; h) che nella medesima cartella non si faceva cenno alcuno alla impossibilità della C. di muovere gli arti superiori; i) che lo stesso teste di parte attrice aveva escluso che esistessero, presso l’immobile di (OMISSIS), mobili di proprietà degli attori; l) che gli attori avrebbero dovuto rivolgere la domanda di restituzione – a titolo di indebito soggettivo – delle somme anticipate per imposte o spese condominiali nei confronti dello Stato o del condominio; m) che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale poteva essere disposta anche con sentenza non ancora passata in giudicato.

3. Avverso tale sentenza la G.i e lo Z. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso la I.V.Y.. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 115 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “errori della CTU di primo grado e conseguente erroneità (illegittimità) della rivalutazione compiuta dalla Corte di merito”.

Si osserva che i giudici di appello avevano, senza illustrarne le ragioni, aderito alle conclusioni del consulente nominato in primo grado, disattendendo le critiche del consulente di parte e i rilievi dell’ausiliare medico ortopedico. I ricorrenti aggiungono che la Corte territoriale, dopo avere disposto che il consulente tecnico da essa nominato si astenesse dal valutare la relazione del consulente nominato in primo grado, aveva giustificato la scelta di discostarsi dalle conclusioni del primo perchè quest’ultimo non aveva “evidenziato le incongruenze della perizia di primo grado”.

La doglianza è inammissibile, in quanto aspira, in termini di assoluta genericità e senza richiamo al contenuto degli atti che invoca, ad una rivalutazione delle emergenze istruttorie.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 602, 606 e 2700 c.c..

Rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva utilizzato, nelle proprie valutazioni, le sottoscrizioni apparentemente apposte dalla C. in calce ai moduli relativi al consenso informato e allegati alle cartelle cliniche della donna. In tal modo, tuttavia: a) la decisione sulla querela di falso era stata basata su documenti esclusi come scritture comparative da tutte le parti e prodotti in fotocopia; b) era stato omesso l’esame di un fatto decisivo – denunciato col sesto motivo d’appello – costituito dalla – peraltro mai contestata – falsità di tali sottoscrizioni, in realtà apposte dalla S..

La critica è infondata.

I ricorrenti, come detto, assumono che le sottoscrizioni relative al consenso informato sarebbero state escluse dalle scritture comparative.

Tuttavia, nel motivo di appello che essi riproducono si afferma che esse “non sono state indicate dai difensori delle parti come scritture di comparazione”.

In tale contesto, va ribadito: a) che nel giudizio di verificazione di scrittura privata, le cui disposizioni si osservano, in quanto applicabili, nel procedimento di falso (art. 101 disp. att. c.p.c.), il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria (v., ad es., Cass. 11 agosto 1982, n. 4526); b) che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 c.c. e segg., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. 20 novembre 2017, n. 27471; c) che, in particolare, l’efficacia probatoria privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (Cass. 12 maggio 2003, n. 7201 del 12 maggio 2003), tra i quali, evidentemente la raccolta del consenso informato; d) che, pertanto, del tutto insufficiente è, al fine di contrastare la provenienza delle sottoscrizioni la generica attribuzione delle stesse a terzi.

Per il resto, è certamente esatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (v., ad es., Cass. 15 gennaio 2018, n. 711). Ma, nel caso di specie, le scritture in copia contestate rappresentano non il documento della cui autenticità si tratta, ma uno degli elementi valorizzati dai giudici di merito, in sede di comparazione e solo al fine di sottolineare il fatto che tre delle sottoscrizioni fossero sufficientemente in linea con l’andamento del rigo.

Piuttosto, il nucleo motivazionale che fonda le conclusioni raggiunte ruota attorno ad una articolata valutazione delle considerazioni dei consulenti, alla luce anche delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni prodotti e del criterio di distribuzione dell’onere della prova nella querela di falso (v., da ultimo, Cass. 24 gennaio 2019, n. 2126), destinato a gravare sull’attore.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un punto decisivo costituito dai rilievi ai quali il consulente nominato in secondo grado aveva affidato le proprie conclusioni, quanto alla non autografia delle schede testamentarie delle quali si discute: a) le considerazioni dello specialista ortopedico, ausiliare del consulente, il quale aveva escluso che la testatrice, in stato “allettato” e con atteggiamento scarsamente collaborativo, avesse potuto redigere le schede, anche a causa delle artralgie; b) l’eccessiva variabilità della grafia, caratterizzata da incoerenza dei segni grafici; c) l’esistenza di errori (“Banca Pololare”) incompatibili con la redazione da parte di un cittadino di madre lingua.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la deposizione di B.E., convivente della C., la quale, sentita nel corso di un incidente probatorio, aveva confermato la gravità della situazione della seconda, che, peraltro con fatica, si limitava a sottoscrivere gli assegni che erano compilati dalla prima; tale affermazione era coerente, secondo i ricorrenti, con le risultanze della documentazione clinica e non erano neppure state contestate dalla controparte.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame della deposizione della B. indicata nel precedente motivo.

6. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo alle risultanze della cartella clinica della C., dalla quale emergeva che, il 25 ottobre 2010, data riprodotta sulla seconda scheda testamentaria, ella versava in condizioni di salute incompatibili con la redazione della stessa.

7. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa considerazione delle seguenti circostanze rilevanti nella valutazione del fatto controverso, costituito dalla capacità della C. di scrivere le schede: a) il fatto che il notaio, alla presenza del quale, secondo la controparte, sarebbe stata redatta la prima scheda aveva precisato di avere soltanto ritirato le buste con i testamenti ma non di avere assistito alla loro redazione; b) il fatto che la controparte aveva rinunziato alla audizione del teste – la compagna di stanza della C. – che avrebbe assistito alla predisposizione della seconda scheda; c) la dichiarazione resa dalla controparte al medico che stava compilando la cartella clinica del (OMISSIS), nel senso che alla C. da oltre due mesi non venivano somministrati “i farmaci (vita) ed antidolorifici”, con conseguente compromissione della salute.

8. I motivi dal terzo al settimo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi, sebbene prospettati in taluni casi (motivo quarto e sesto) come violazione di legge, esprimono tutti, sotto diversi angoli visuali, censure all’apparato motivazionale della sentenza che sorregge la conclusione della autografia delle schede testamentarie.

Ora, posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 5 giugno 2018, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie, del tutto generica è la censura che investe il mancato accertamento della capacità di scrivere della de cuius, tema affrontato motivatamente dalla sentenza di merito e, del resto, confermato proprio dalla incontroversa sottoscrizione degli assegni.

Con specifico riguardo al quarto e al quinto motivo, la deposizione della teste B., per come riprodotta, non ha alcun rilievo decisivo, neppure sotto il profilo dell’omessa motivazione sul fatto della impossibilità di scrivere, visto che la teste ha, invece, confermato, come detto, che gli assegni erano sottoscritti dalla de cuius; per altro verso, le difficoltà di scrittura, quali emergenti dalla generale condizione di salute della C. e oggetto anche del sesto motivo, sono state motivatamente apprezzate dalla Corte territoriale proprio nell’apprezzare le variabilità grafiche, nonchè le evidenti incongruenze e gli errori nelle schede.

Il settimo motivo, infine, si traduce nella inammissibile doglianza di mancata valutazione di elementi probatori privi di qualunque decisività – la condotta processuale della controricorrente o la dichiarazione avente ad oggetto il fatto che alla C. non erano stati somministrati farmaci antidolorifici nei due mesi antecedenti il (OMISSIS) -, giacchè la prima non è idonea a scardinare le considerazioni fondate sulle caratteristiche della scrittura e la seconda, oltre a rappresentare, nel motivo, la premessa di una conseguenza non necessitata (l’incapacità di scrivere), comunque trascura il fatto che la seconda scheda risulta predisposta quattro giorni dopo, ossia il 25 ottobre 2010.

9. Con l’ottavo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2884 c.c., per avere la Corte territoriale disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, assumendo la non necessità, a tal fine, del passaggio in giudicato della sentenza.

La critica è manifestamente infondata, dal momento che l’art. 2884 c.c., si occupa, come reso palese dalla lettera della legge, della esecuzione della cancellazione, che appunto deve avvenire, a cura del conservatore, quando sia passata in giudicato la sentenza che la ordina; non concerne, invece, come è ovvio, il profilo dell’ordine di cancellazione, giacchè la sentenza di merito che lo contiene è destinata a passare in giudicato in un momento successivo alla sua pubblicazione.

10. Con il nono motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 754 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando: a) che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che le richieste formulate in via subordinata riguardassero soltanto il pagamento di imposte e spese condominiali e non anche quanto versato dallo Z. per conto della de cuius; b) che anche il rigetto della domanda di restituzione del mobilio, fondata sulla deposizione della B., era viziato, dal momento che erano stati articolati “in sede di gravame” capitoli di prova con indicazione dei testimoni.

La doglianza è inammissibile.

Per quanto concerne il primo profilo, si osserva che la critica relativa al rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente anticipate è generica, perchè non riproduce il contenuto delle pretese che la Corte territoriale non avrebbe inteso nel loro significato e neppure in termini generali individua l’oggetto dei pagamenti eseguiti dallo Z., per conto della de cuius.

Con riferimento alla doglianza che investe la domanda di restituzione del mobilio, va ribadito che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (v., ad es., Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194). Nel caso di specie, è assorbente il rilievo che non è neppure indicato per quale ragione la deposizione della teste B., che, secondo la sentenza impugnata, aveva espressamente escluso la presenza di mobili dei ricorrenti nell’immobile di (OMISSIS), sarebbe inadeguata a rappresentare in termini esaustivi la realtà, tenuto conto del fatto che non viene sollevato alcun dubbio sulla attendibilità della donna, descritta in ricorso come “convivente di lungo corso della de cuius” e quindi come soggetto al quale non può attribuirsi una superficiale percezione del fatto controverso.

11. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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