Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9375 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15688/2014 proposto da:

SAN PIER DAMIANO HOSPITAL SPA, in persona del suo Amministratore

Delegato e legale rappresentante Dott.ssa S.M.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA MASSIMO ASTOLFI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, in persona del procuratore speciale Ing.

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo

studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 10/4/2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da B.T., ha condannato la Casa di cura privata San Pier Damiano Hospital s.p.a. al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni da quest’ultimo subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito all’interno della struttura sanitaria della società convenuta;

che, con la stessa sentenza, la corte d’appello ha altresì confermato il rigetto della domanda di manleva proposta dalla casa di cura appellante nei confronti della HDI Gerling Industrie Versicherung Ag, propria compagnia assicuratrice, in ragione dell’inoperatività, nel caso di specie, della polizza stipulata tra le parti;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Casa di cura San Pier Damiano Hospital s.p.a., sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la HDI Gerling Industrie Versicherung Ag resiste con controricorso;

che B.T. non ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1228, 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c., artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale illegittimamente ritenuto inoperativa la garanzia assicurativa prestata dalla società HDI sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, fondata su di una travisata lettura degli atti di causa e delle norme relative alla responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni;

che, in particolare, assume la ricorrente come la corte territoriale abbia erroneamente ascritto, la limitazione di garanzia prevista dal citato art. 7 delle condizioni particolari di polizza (contrattualmente indicata come operativa solo in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori, e comunque oltre la somma di 1 miliardo e mezzo di Lire), all’assicurazione prestata in favore della casa di cura, laddove detta limitazione avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente alla copertura assicurativa contestualmente prestata, in forza della medesima polizza, in favore del personale (anche medico), tanto dipendente quanto non dipendente, della struttura sanitaria;

che, in breve, la più corretta interpretazione del testo contrattuale in esame avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a escludere l’operatività dell’art. 7 cit. nel caso di specie, essendosi propriamente trattato, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata, del riconoscimento di una responsabilità risarcitoria propria della casa di cura assicurata, sia pure derivante dal fatto di un medico a questa non legato da rapporto di dipendenza;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1228 e 1370 c.c., artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, disapplicando o erroneamente interpretando il criterio di cui all’art. 1370 c.c., anche sulla base di una travisata lettura degli atti di causa e delle norme relative alla responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni;

che, in particolare, la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, del disposto del citato art. 1370 c.c., laddove impone l’interpretazione del contratto, in caso di dubbio, in senso favorevole al contraente che non ebbe materialmente a predisporre la clausola dell’art. 7 in esame (la casa di cura ricorrente, nel caso di specie);

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 1228 e 1371 c.c., artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, disapplicando o erroneamente interpretando il criterio di cui all’art. 1371 c.c., trascurando la prospettiva interpretativa sostenuta dalla casa di cura ricorrente, anche in violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.;

che, in particolare, la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della corte territoriale del disposto dell’art. 1371 c.c., laddove impone, l’equo contemperamento degli interessi delle parti in caso di persistente oscurità del testo contrattuale;

che, i primi tre motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, in altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo (laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata) non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006, Rv. 591659 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597876 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15890 del 17/07/2007, Rv. 598616 – 01);

che, nel caso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, tanto il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole utilizzate dalle parti contraenti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), quanto la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’art. 7 delle condizioni particolari del contratto di assicurazione in esame (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione giudiziale dell’atto esaminato, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che è appena il caso di rilevare, infatti, come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione dell’art. 7 cit. nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo della clausola in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze o da persistente oscurità, come tale inidoneo a giustificare alcun ricorso al canone dell’interpretazione contro il disponente o all’estremo dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, che gli artt. 1370 e 1371 c.c., riservano ai soli casi di dubbio interpretativo o di oscurità persistenti, si da sfuggire integralmente alle odierne censure inammissibilmente avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1341, 1346, 1347, 1348 e 1349 c.c., artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il carattere vessatorio dell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza;

che, nel caso di specie, la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato, nel testo dell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, una delimitazione dell’oggetto dell’assicurazione prestata dalla compagnia assicuratrice, in contrasto con il relativo evidente significato limitativo della responsabilità contrattuale della compagnia; con la conseguente riconducibilità di detta clausola al catalogo delle cosiddette clausole vessatorie descritte dall’art. 1341 c.c.;

che tale motivo di censura è infondato;

che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 07/08/2014, Rv. 632170 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010, Rv. 612447 – 01);

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente sottolineato – con motivazione dotata di adeguata congruità logica come l’art. 7 delle condizioni particolari di polizza non attenesse alla limitazione di responsabilità della compagnia assicuratrice, essendo piuttosto diretto a circoscrivere, determinandoli, i confini del rischio assicurativo assunto, ossia del rischio eccedente l’oggetto dell’assicurazione stipulata personalmente dal sanitario, e comunque la franchigia di 1 miliardo e mezzo di lire;

che tale interpretazione deve ritenersi congrua, sul piano logico-giuridico, oltre che espressione di una corretta sussunzione del fatto negoziale concreto nello spettro applicativo delle norme di legge richiamate;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, all’accertamento dell’infondatezza dei motivi di censura avanzati dalla società ricorrente segue il rigetto del ricorso, con la condanna della stessa al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA