Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9375 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9375 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 2811-2013 proposto da:
SERPENTINO ERMINIA CLEMENTINA C.F. SRPRNC64D62I536R,
OPPEDISANO MARIA CONCETTA C.F.

PPDMCN64M44L063A,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
PELLICANO’, che le rappresenta e difende, giusta
2014

delega in atti;
– ricorrenti –

4024

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

Data pubblicazione: 08/05/2015

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
4

avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO
STUMPO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

2100/2011 della CORTE D’APPELLO

di REGGIO CALABRIA, depositata

il 10/01/2012

R.G.N.

1008/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, investita del
gravame proposto da Loredana Condomitti, Erminia Clementina Serpentino e Maria
Concetta Oppedisano avverso la decisione del Tribunale di Palmi che aveva respinto le
domande da questi proposte nei confronti dell’INPS, rimasta contumace, volte a

della Corte costituzionale 27 aprile 1988, n. 497 dell’indennità di disoccupazione agricola
annualmente corrispostale dall’Istituto per gli anni 1986/1992, confermava la decisione del
Tribunale e respingeva le domande, ritenendo non provati l’effettività, la data e la misura
del pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, presupposto logico e giuridico
delle avanzate pretese al pagamento degli interessi di mora e della rivalutazione su quelle
somme, e ciò stante la tardività del deposito dell’estratto conto assicurativo periodicamente
rilasciato dall’INPS all’interessato, del resto inidoneo, a detta della Corte territoriale, ad
attestare la ricorrenza di quel presupposto..
Per la cassazione di tale decisione ricorrono Erminia Clementina Serpentino e Maria
Concetta Oppedisano, affidando l’impugnazione a cinque motivi cui resiste, con
controricorso l’INPS.
Entrambe le parti hanno presentato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato come l’impugnazione proposta da parte ricorrente, seppure
articolata su cinque motivi( ispettivamente intesi a denunciare, il primo, la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 420, comma 5, e 421 c.p.c., per
aver omesso, a fronte della ritenuta insufficienza dei dedotti elementi di prova, il ricorso ai
poteri istruttori d’ufficio; il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
in relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c., per aver erroneamente ritenuto la tardività della
documentazione prodotta; il terzo, il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla disconosciuta valenza probatoria della documentazione
prodotta; il quarto e il quinto motivo la violazione delle regole sull’onere della prova di cui
all’art. 2967 c.c. sotto i distinti profili dell’aggravamento dell’onere probatorio richiesto
alla parte ricorrente viceversa limitato alla mera allegazione del carente adempimento,
essendo la controparte tenuta ad opporre un fatto estintivo dell’obbligazione e della
ignorata valenza della mancata contestazione da parte dell’INPS del lamentato inesatto
adempimentol si incentri sulla contestazione dell’assunto unitario su cui si fonda la

conseguire il pagamento di quanto risultante dalla riliquidazione ai sensi della sentenza

pronunzia della Corte territoriale dato dalla ritenuta inidoneità degli estratti contributivi
prodotti a comprovare l’avvenuta liquidazione dell’indennità di disoccupazione,
presupposto logico e giuridico delle proposte domande di pagamento degli accessori sulle
somme tardivamente liquidate e di adeguamento delle stesse, contestazione a sua volta
basata sul contrario assunto parimenti unitario per il quale le giornate di disoccupazione
indicate nei predetti estratti contributivi erano altresì quelle che l’INPS aveva provveduto

Sennonché da qui parte ricorrente non giunge a censurare l’impugnata sentenza
direttamente sotto tale profilo né dimostra nello svolgimento dei motivi di impugnazione,
neppure quando, in omaggio al principio di autosufficienza riporta, trascrivendolo, il
contenuto degli estratti contributivi prodotti, che l’indicazione ivi recata delle giornate di
disoccupazione dei singoli ricorrenti valga contestualmente quale attestazione
dell’avvenuta liquidazione dell’indennità, così sconfessando il convincimento espresso
dalla Corte territoriale secondo cui, per quanto in quei prospetti risulti indicato che, in
relazione agli anni per i quali si chiede la riliquidazione, vi è stato un periodo di
disoccupazione, si tratta, tuttavia, pur sempre di indicazione valida solo ai fini della
contribuzione, essendo ciò agevolmente desumibile dalla specificazione contenuta nei
richiamati prospetti. Parte ricorrente, al contrario, si limita ad affermare, in contrasto con
l’assunto della Corte di merito e senza individuare con riguardo ad esso alcun vizio logicogiuridico censurabile in questa sede, la valenza probatoria del richiamato documento, così
finendo per sollecitare a questa Corte un ulteriore giudizio sul merito della controversia.
Di qui l’inammissibilità dell’impugnazione proposta e dei singoli motivi di ricorso che,
formulati, come detto, sul presupposto, viceversa negato dalla Corte di merito e qui rimasto
insuscettibile di apprezzamento, del conseguito accertamento dell’avvenuta liquidazione
dell’indennità, appaiono del tutto inconferenti ed anzi tali da attestare come a
quell’accertamento non si fosse in realtà addivenuti.
Così è a dirsi per il primo dei formulati motivi, atteso che, secondo l’orientamento di
questa Corte il ricorso ai poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice di merito per la
dimostrazione o la negazione dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione (la cui
invocazione presuppone la necessità di integrazione dei mezzi di prova del fatto costitutivo
del diritto azionato) è ammissibile “sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o
contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli
di approfondimento” laddove l’estratto contributivo cui i ricorrenti fanno riferimento
costituiva l’unico preteso mezzo istruttorio invocato, analogamente deve ritenersi per il

ad indennizzare.

secondo, atteso che la censurata valutazione di tardività della produzione documentale
prescinde del tutto dalla considerazione del suo carattere recessivo rispetto al decisivo
giudizio in ordine alla sua irrilevanza e ancora per il terzo motivo con il quale i ricorrenti,
nel censurare finalmente quel giudizio di irrilevanza, si limitano a contrapporre, senza
procedere ad una effettiva contestazione della ratio decidendi della Corte di merito, una
diversa valutazione della valenza probatoria degli estratti contributivi ed, infine, per il

prova, quanto al fatto costitutivo del diritto, dato dall’inesatto adempimento e quanto alla
sua mancata contestazione, presuppone accertata l’avvenuta liquidazione parziale
dell’indennità in questione, viceversa negata dalla Corte di merito con statuizione non
validamente censurata dai ricorrenti.
Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità avendo la controversia ad oggetto la pretesa di prestazioni di natura
previdenziale

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PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2014
Il Presidente

quarto ed il quinto motivo, atteso che la denunciata violazione delle regole sull’onere della

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