Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9375 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 08/04/2021), n.9375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9729/2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI

LOMBARDI, 4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO

CASILE;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, e LUCIANA ROMEO,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7222/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2014 R.G.N. 4723/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.10.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di A.M. volta a beneficiare delle prestazioni previdenziali per l’infortunio in itinere occorsogli il (OMISSIS);

che avverso tale pronuncia A.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, per avere la Corte territoriale escluso l’indennizzabilità dell’infortunio in relazione al disposto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12 (e cioè per difetto della prescritta abilitazione alla guida), senza considerare che, essendo egli munito di patente di grado B e C (che lo abilitavano alla guida di autoveicoli di massa superiore a 3,5 t e di motocicli sino a 125 cc. e 11 kw di potenza) e avendo riportato l’infortunio mentre si trovava alla guida di un motociclo di 250 cc. (e di potenza non superiore a 11 kw), la situazione in esame doveva equipararsi non a quella della guida senza patente, ma a quella di guida con patente diversa, rispetto alla quale non era configurabile alcun esonero dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di clausole di esonero della responsabilità dell’assicuratore in fattispecie di sinistri derivanti dalla circolazione stradale;

che il motivo è infondato, dovendo piuttosto affermarsi che il T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, per come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12 (secondo il quale, per quanto qui rileva, “l’assicurazione (…) non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”), dev’essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della “prescritta abilitazione di guida”;

che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 12728 del 2010, la quale, statuendo in fattispecie di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, ha affermato che per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l’assoluto difetto di patente oppure la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni della sua validità ed efficacia, ma non anche l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni imposte dal legislatore a carico di chi abbia un’abilitazione alla guida, implicando queste ultime non già una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma una ipotesi di mera illiceità della guida, atteso che tale principio di diritto è stato affermato (e si è successivamente consolidato) in fattispecie che non concernevano la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta per la conduzione del veicolo (che, al contrario, è stata sempre equiparata alla guida senza patente o con patente scaduta: cfr. in tal senso già Cass. n. 295 del 1979), ma piuttosto infrazioni delle norme che disciplinano il modo consentito di guidare a chi sia in possesso del legittimo titolo per farlo (come ad es. il trasporto a bordo di altra persona da parte di un conducente munito di c.d. foglio rosa o infradiciottenne, nei casi decisi da Cass. n. 12728 del 2010, cit., e da Cass. n. 20190 del 2014, oppure la guida, da parte di una persona mutilata, di una vettura priva dei necessari adattamenti tecnici richiesti per la sua condizione, nel caso deciso da Cass. n. 6403 del 2016);

che alle anzidette considerazioni, imperniate sulla lettera del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, per come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, si può aggiungere che la ratio solidaristica che informa il sistema della sicurezza sociale impone una lettura delle disposizioni normative che valorizzi l’adempimento di quei doveri inderogabili (nel caso di specie, di prudenza) che sono richiesti ai singoli quale presupposto indefettibile per la tutela dei loro diritti (art. 2 Cost.);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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