Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9374 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9374 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

CU•

ORDINANZA
sul ricorso 26093-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale della
Direzione Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, CALIULO
LUIGI, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
IACOPINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

Data pubblicazione: 28/04/2014

GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZI SERGIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– control -icor-I-ente avverso la sentenza n. 797/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dall’Inps
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto la
domanda di Iacopini Roberto e condannato l’Istituto alla liquidazione
in suo favore della super valutazione contributiva ai sensi dell’art. 13
comma 8 della 1. n. 257 del 1992 in relazione all’attività prestata con
esposizione ultradecennale all’amianto.
In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che il termine triennale di
decadenza previsto dall’art. 47 co. 2 del d.p.r. 639 del 1970, nel testo
modificato dal d.l. 384 del 1992 non si applicasse all’ipotesi di
domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di un solo
articolato motivo con il quale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 comma 8 della 1. 257 del 1992 e dell’art. 47 del
d.p.r. 639 del 1970 nel testo interpretato autenticamente dall’ artt. 6 d.l.
103 del 1991 ( conv. in 1. 166/1991) e poi modificato dall’art.4 del d.l.
n. 384 del 1992 ( conv. in 1. n. 438/1992).
Lo Iacopini si è costituito per resistere al ricorso.

Ric. 2012 n. 26093 sez. ML – ud. 25-03-2014
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FIRENZE del 26.6.2012, depositata il 16/08/2012;

Tanto premesso si osserva che secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (cfr, Cass., n.9040/2012, n. 1629/2012, n. 8926/2011, n.
7138/2011, n. 12685/2008) ,, (…), nel sistema assicurativoprevidenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia
strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua

dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo
accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad
un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui
riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La
stessa rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale
giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale
mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una
precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea, sì che
deve ritenersi – anche nel quadro della distinzione operata da Cass.
S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel
caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto, pure se la domanda sia presentata da soggetto
già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la previsione generica di
,

‘controversie in materia di trattamenti pensionisticì, nel cui ambito

sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione
contributiva.”
Nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli
ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione
originaria, onde non c’è ragione di non applicare le disposizioni
legislative sulla decadenza.

Ric. 2012 n. 26093 sez. ML – ud. 25-03-2014
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precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche

Alla luce dei rilievi formulati il ricorso deve essere dichiarato
manifestamente fondato. La sentenza cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto la domanda del signor Iacopini deve
essere rigettata.
Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo

integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso dell’Inps.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
di Roberto Iacopini.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2014

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grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la

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