Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9374 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 20/04/2010), n.9374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F.P., T.G., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AGILIA 4, presso lo studio

dell’avvocato FUNARI ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati

CARINI LORENZO, DE STEFANO VITO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SICILIANA PASTI DI IRACI ORAZIO & C S.A.S.;

– intimata –

sul ricorso 30354-2006 proposto da:

SICILIANA PASTI DI IRACI ORAZIO & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato CASAGNI FEDERICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato AVOLA ANDREA, giusta mandato a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.P., T.G., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 664/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/06/2006 r.g.n. 218/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 27 giugno 2006 la Corte d’appello di Palermo, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava illegittimi i licenziamenti intimati dalla Siciliana Pasti di Iraci Orazione & C. sas, il 28 maggio 2002, agli attuali contro ricorrenti, che erano, l’uno responsabile di cucina ed il secondo e il terzo aiuto cuochi, e condannava il datore alla riassunzione entro tre giorni e, in mancanza, al risarcimento del danno, pari per ciascuno a quattro mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione. I tre lavoratori avevano sostenuto che i recessi erano privi di giustificato motivo oggettivo e che erano stati intimati per ritorsione a causa delle numerose iniziative giudiziarie da loro intraprese; in subordine chiedevano dichiararsi il loro diritto alla riassunzione L. n. 264 del 1949, ex art. 15. La Corte disattendeva la tesi del primo Giudice sulla natura discriminatoria dei licenziamenti; questi erano stati intimati indicando come causale il venir meno dell’attività di preparazione pasti nei comuni di Trapani e Custonaci; vi era la prova che il servizio di refezione a Trapani per 200 pasti giornalieri era destinato a cessare il 31 maggio 2002, tuttavia, in sede di libero interrogatorio, il legale rappresentante della società aveva ammesso che il servizio era ripreso nel mese di ottobre e non vi era la prova che fosse stata indetta una nuova gara d’appalto. Il servizio di refezione delle mense di Custonaci non era stato prorogato, perchè risultava che la scadenza originaria era al 31 dicembre 2002; inoltre, il giorno precedente ai licenziamenti, la Asl di Trapani aveva comunicato l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di 385 pasti giornalieri dal primo giugno 2002; non vi era dunque stata la contrazione dell’attività produttiva, ma solo la sua sospensione durante la pausa estiva, per cui i recessi dovevano considerarsi illegittimi. La Corte ne escludeva tuttavia la natura ritorsiva, perchè i lavoratori non avevano dimostrato l’intento vendicativo come causa determinante i recessi, non essendo sufficienti le circostanze ravvisate dal primo Giudice come la assunzione, il 3 giugno ed il 7 luglio 2001, di due nuovi dipendenti, perchè costoro dovevano essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre una flessione di lavoro, sia pure transitoria vi era stata e la società aveva attinto le sole posizioni lavorative coinvolte nella flessione, che non riguardava i tre operai generici e l’impiegato d’ordine. La Corte applicava quindi solo la tutela risarcitoria di cui alla L. n. 108 del 1990, avendo la società meno di 15 dipendenti.

Quanto al diritto alla riassunzione, trattandosi di prelazione negoziale obbligatoria, dall’inadempimento del datore scaturisce solo il diritto al risarcimento del danno, mentre, nella specie tale domanda non era stata proposta, chiedendosi solo la riammissione ed il pagamento delle retribuzioni maturate.

Avverso detta sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi, mentre la Siciliana Pasti resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale non avrebbe valutato l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti sul carattere esclusivamente ritorsivo del recesso, come l’assunzione di due lavoratori pochi giorni dopo il loro licenziamento.

Il motivo è inammissibile in quanto non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 6, n. 40, che opera con riguardo alle sentenze pubblicate a decorrere da 2 marzo 2006, data di entrata in vigore (GU del 13 febbraio 2006). Ed infatti detta disposizione, per le censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, prevede che “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. “Nel ricorso in esame si svolgono invero complesse critiche rispetto al giudizio espresso in sentenza sulla mancata prova del carattere ritorsivo del licenziamento, per cui tanto più necessario si palesava il dovere di compendiare le varie censure in un momento di sintesi, idoneo a segnalare immediatamente la res controversa. Al riguardo è stato affermato ( Cass. Ordinanza n. 2652 del 04/02/2008) che “Il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, artt. 366 bis e 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

Nello stesso senso si è affermato ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 25117 del 14/10/2008) che “E inammissibile, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in cui manchi l’indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione”.

Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione perchè i Giudici d’appello hanno affermato che, in relazione alla domanda di riassunzione L. n. 264 del 1949, ex art. 15, l’inadempimento comporta solo il diritto al risarcimento del danno, mentre in ricorso era stata svolta solo domanda di riassunzione e non già quella di risarcimento, il che però non era, perchè detta istanza era stata ritualmente proposta sia con il ricorso introduttivo sia con la memoria di costituzione in appello.

Anche questo motivo è inammissibile, per mancanza sull’elemento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il terzo mezzo si denunzia violazione di norma di diritto, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi della L. n. 264 del 1949, conterrebbe anche quella di condanna al risarcimento del danno.

La censura non merita accoglimento.

Non ha errato la Corte di merito nell’escludere che la domanda di riammissione nel posto di lavoro conterrebbe anche quella di risarcimento danni in violazione della L. n. 264 del 1949, art. 15, sul diritto di precedenza, giacchè una domanda siffatta abbisogna di specifica allegazione sulla esistenza e misura del danno, che solo l’interessato può proporre sulla base delle sue vicende personali, come ad esempio la durata dello stato di disoccupazione o altri elementi strettamente connessi alla sua persona, di cui il giudice non può avere conoscenza, di talchè, in mancanza, si determinerebbe la impossibilità in concreto di qualunque quantificazione, non essendo neppure possibile il ricorso alla liquidazione equitativa che deve pur basarsi su alcuni elementi certi.

Parimenti infondato è il ricorso incidentale con cui si lamenta difetto di motivazione in ordine alla asserita insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Invero tutte le circostanze ivi illustrate sono state ampiamente valutate in sentenza, di talchè non è ravvisabile il mancato apprezzamento di un fatto decisivo che, se valutato, avrebbe condotto ad un diverso esito del giudizio. Nè nel ragionamento dei Giudici di merito sono ravvisabili incongruenze logiche giuridiche, di talchè la censura, lungi dall’evidenziare errori sollecita, nella sostanza, una diversa valutazione dei fatti, il che è inammissibile in questa sede.

Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo, nonchè il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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