Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9374 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 08/04/2021), n.9374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7598/2015 proposto da:

G.M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO DI GRAZIANO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, e LUCIANA ROMEO,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2356/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/01/2015 R.G.N. 543/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.1.2015, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da G.M.G. volta a conseguire la rendita quale coniuge superstite di P.N., deceduto a seguito di infortunio di cui aveva allegato l’occasione di lavoro;

che avverso tale pronuncia G.M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 416 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile la documentazione tardivamente prodotta dall’INAIL e avente ad oggetto gli atti dell’indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Trapani in relazione al sinistro occorso al di lei coniuge;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto fondanti e decisive le incongruenze e le contraddizioni delle dichiarazioni rese dal teste P.F. rispetto a quanto da lui stesso riferito alla polizia giudiziaria a pochi giorni dall’infortunio ed altresì per aver ritenuto inconducenti le dichiarazioni del teste S.G.;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c., art. 238 c.p.p. e art. 24 Cost. e di omesso esame di fatti e prove decisivi per avere la Corte di merito disatteso le risultanze emerse dalle dichiarazioni del teste S. ed altresì per aver tratto elementi di convincimento dalle dichiarazioni rese da P.F. alla polizia giudiziaria, nonostante che a queste ultime, provenendo dal figlio e datore di lavoro del de cuius, che era “potenziale soggetto passivo del reato di omicidio colposo in danno di un dipendente”, andasse “applicata la disciplina di cui all’art. 238 c.p.p., comma 1, a mente del quale “è ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento” (così il ricorso per cassazione, pag. 18);

che il primo motivo è infondato, atteso che, concernendo la prova dell’occasione di lavoro il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative e costituendo dunque mera difesa o, rispettivamente, eccezione in senso lato la negazione di essa da parte dell’INAIL o l’allegazione di una diversa modalità di svolgimento dei fatti, il giudice d’appello può al riguardo esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi (così, tra le più recenti, Cass. nn. 11994 del 2018, 25434 del 2019);

che, in contrario, non rileva che la produzione documentale acquisita in appello non fosse stata tempestivamente depositata entro il termine di cui all’art. 416 c.p.c. e l’INAIL fosse stato dichiarato in primo grado decaduto dalla relativa produzione, essendosi chiarito che l’omessa produzione di documenti contestualmente al deposito dell’atto di costituzione in giudizio non determina alcuna decadenza dal diritto di produrli quando si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o quando – come nella specie, in cui i giudici territoriali si sono avvalsi della produzione degli atti dell’indagine preliminare allo scopo di riscontrare le dichiarazioni rese in primo grado dai testi – la loro produzione si renda giustificata dall’evoluzione della vicenda processuale (così Cass. n. 14820 del 2015);

che il terzo motivo, che va logicamente esaminato prima del secondo nella parte in cui denuncia un profilo d’inutilizzabilità della produzione documentale avente ad oggetto le dichiarazioni rese dal figlio dell’odierna ricorrente avanti alla polizia giudiziaria, è infondato, essendosi chiarito che, nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile può valutare liberamente le prove raccolte in sede penale in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale, atteso che l’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese ai sensi del codice di procedura penale è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell’ambito del processo penale (cfr. in tal senso Cass. nn. 8716 del 2002, 9799 del 2019);

che, nel resto, il terzo motivo, al pari del secondo, è inammissibile, pretendendo di veicolare una richiesta di riesame complessivo delle risultanze istruttorie che hanno indotto i giudici di merito a ritenere non provata sia l’occasione di lavoro dell’infortunio che, prima ancora, la collocazione dell’infortunato nell’ambito dell’azienda del figlio, riesame che non è possibile in questa sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza dei cui presupposti è stata accertata in appello;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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