Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9373 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9373 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 11743-2013 proposto da:
BRIONNE FLORELLA BRNFRL41A57H501K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio
dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso introduttivo;
SSIOPCi C.P. 3 k1s. A\1V

RogtA)

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in
calce alla memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 28/04/2014

I

avverso l’ordinanza R.G. 776/2012 del TRIBUNALE di TIVOLI del
12.3.2013, depositata il 27/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

Fiorella Brionne propone regolamento di competenza territoriale nei
confronti del provvedimento con il quale il Tribunale di Tivoli —
sezione lavoro si è dichiarato territorialmente incompetente e ha
affermato la competenza del Tribunale di Roma.
Il provvedimento è stato fondato sul rilievo che la ricorrente risulta
residente in Roma.
Nell’istanza di regolamento di competenza si deduce che il giudicante
ha fatto esclusivo riferimento alla certificazione anagrafica trascurando
gli ulteriori elementi dai quali era desumibile che la Brionne aveva la
residenza effettiva nel Comune di Riano.
A fronte del regolamento di competenza l’INPS si è difeso
depositando memoria con la quale sostiene che gli elementi offerti
dalla ricorrente non sono sufficienti a superare la presunzione di
residenza nel Comune di Roma, risultante dalla certificazione in atti.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato
osservazioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che per le controversie
previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. , la competenza per territorio
ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione “expressis
verbis” ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo
a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una “condicio
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Ric. 2013 n. 11743 sez. ML – ud. 18-02-2014

ORDINANZA

iuris” dell’esercizio dell’azione che deve essere verificata d’ufficio
indipendentemente dalle deduzioni delle parti non gravata sul punto da
alcun onere probatorio. ( Cass. n. 1494 del 2000, n. 4078 del 1991) .
Il Tribunale di Tivoli, su eccezione dell’INPS convenuto, ha dato

cod. proc. civ., disponendo il deposito del certificato anagrafico di
residenza della ricorrente. Ha quindi in tal modo escluso di individuare
la competenza territoriale allo stato degli atti costituiti dal ricorso
introduttivo, nel quale era indicato che la ricorrente risiedeva in Riano,
e dalla documentazione relativa al procedimento amministrativo per la
concessione della prestazione (cfr. in particolare verbale della
Commissione di 1^ istanza ASL RM/F sede di Capena) che
confermava anch’esso la residenza in Riano dell’odierna istante.
Di siffatti elementi che indicavano, in contrasto con il certificato
anagrafico, che la Brionne aveva la propria residenza effettiva in Riano,
il giudice di Tivoli non ha dato alcuna contezza limitandosi a dare atto
di avere rilevato la propria incompetenza per territorio “esaminati gli
atti”.
Ritiene la Corte, considerato che la certificazione anagrafica in ordine
al luogo di residenza di un soggetto, ha valore meramente presuntivo
circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con
ogni mezzo di prova ( Cass. n. 791 del 1985) e che la documentazione
prodotta dalla ricorrente relativa allo svolgimento del procedimento
amministrativo depone univocamente nel senso dell’abituale dimora in
Riano, che il giudice territorialmente competente deve essere
individuato nel Tribunale di Tivoli.
P. Q.M.

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Ric. 2013 n. 11743 sez. ML – ud. 18-02-2014

corso alla fase di sommarie informazioni di cui all’art. 38 comma 3

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di
Tivoli- Sezione Lavoro. Assegna alle parti il termine di novanta giorni

dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione.

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