Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9373 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 08/04/2021), n.9373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6831/2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE POLA 29,

presso lo studio dell’avvocato SONIA PERRETTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati LAURA TRAMONTANO, ANTONIO CERCHIA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, e LUCIA PUGLISI, che

lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4369/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/07/2014 R.G.N. 5973/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.7.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di I.A. volta a conseguire la rendita spettantegli per il danno permanente alla sua capacità lavorativa residuato a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data (OMISSIS), dichiarando inammissibile la domanda d’indennizzo in capitale, siccome proposta per la prima volta in appello;

che avverso tale pronuncia I.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, artt. 13 e segg. e artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità della domanda concernente la corresponsione dell’indennizzo in capitale sull’erroneo presupposto che fosse stata proposta per la prima volta in appello, laddove già nel ricorso introduttivo del giudizio l’invalidità permanente parziale era stata quantificata in misura pari al 12% e comunque la domanda concernente la corresponsione dell’indennizzo doveva reputarsi inclusa in quella avente ad oggetto la rendita;

che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la domanda di liquidazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni dell’integrità psico-fisica pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro deve considerarsi implicita, quale minus, nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16% (Cass. nn. 2058 del 2011, 23367 del 2013), per modo che non può mai porsi un problema concernente la sua tardiva introduzione nel giudizio che abbia ad oggetto la rendita, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui si ha un mutamento della domanda, inammissibile in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado, ciò che non può dirsi allorchè tra le domande esista un rapporto di continenza (Cass. n. 5565 del 2002 e innumerevoli successive conformi);

che, nella specie, risulta peraltro dalla sentenza impugnata che già nel ricorso introduttivo del giudizio l’invalidità permanente parziale era stata quantificata in misura pari al 12%, di talchè l’indennizzo in capitale costituiva, a ben vedere, l’unico oggetto della domanda proposta in causa, non essendo configurabile altro beneficio per le invalidità permanenti parziali comprese tra il 6% e il 15% (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. a));

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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