Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9372 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

C U

sul ricorso 19618-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SALMOIRAGHI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G.
SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/04/2014

avverso la sentenza n. 690/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 24.5.2012, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

depositare copia della procura notarile;
udito per il controricorrente l’Avvocato Assennato G. Sante che si
oppone alla richiesta e si rifiuta di esaminare il documento.

ORDINANZA
La Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo
grado, dichiarava il diritto di Luigi Salmoiraghi alla rivalutazione
contributiva per il coefficiente 1, 5 ex art. 13 L. n. 257 del 1992.per il
periodo contributivo dal 7.3.1968 -9.6.1989 e condannava l’INPS alla
ricostituzione della posizione assicurativa. ed al pagamento delle
differenze oltre accessori di legge.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base
di un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 47
d.p.r. n. 639 del 1970, censurando la decisione per avere ritenuto
sottratta al regime decadenziale delineato dalla detta norma la domanda
intesa al riconoscimento del beneficio in controversia sulla pensione già
in godimento.
L’intimato ha depositato controricorso con il quale ha, tra l’altro,
eccepito, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ, la “inammissibilità e/o
improcedibilità del ricorso per mancata produzione della procura”.
La eccezione è stata reiterata nella memoria depositata

dal

controricorrente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. nella quale è stato
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Ric. 2012 n. 19618 sez. ML – ud. 18-02-2014

__

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Panieri che ha chiesto di

specificato che la procura speciale sulla base della quale era stato
conferito il mandato difensivo non era stata prodotta dall’INPS. Nella
memoria dell’INPS nulla è stato dedotto in ordine alla eccezione di
controparte.
Alla odierna udienza l’Istituto previdenziale ha depositato delega

La eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
Si premette che nella procura in calce al ricorso per cassazione si
legge: “Io sottoscritto dott. Antonello Crudo … in virtù di delega
conferitami dal legale rappresentante pro tempore dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, dott. Antonio Mastrapasqua, con atto pubblico
rep. n. 78406 del 31 luglio 2012 a rogito notaio dott. Paolo Castellini,
nomino e costituisco procuratori speciali gli Avvocati Sergio Preden,
Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Giuseppina Giannico …”
La delega conferita dal legale rappresentante dell’INPS al dott.
Antonello Crudo, in base alla quale questi ha conferito il mandato
difensivo nel presente giudizio non è stata depositata dall’INPS.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ronere di
dimostrare l’avvenuto conferimento del potere rappresentativo al
soggetto che ha proposto l’impugnazione in nome e per conto altrui
non sorge automaticamente per effetto dell’esercizio di tale potere, ma
solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di
legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla
regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione
venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione,
deve essere riconosciuta all’interessato la possibilità di fornire la
predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell’art. 372
cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione
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Ric. 2012 n. 19618 sez. ML – ud. 18-02-2014

notarile.

processuale. (v. , tra le altre, Cass. n. 24483 del 2013 , n. 12547 del
2003) . Parte ricorrente non ha assolto a tale onere in quanto l’atto con
il quale è stata conferita la procura al dott. Crudo dal legale
rappresentante dell’INPS non è stato depositato con il ricorso per
cassazione né notificato, come prescritto dall’art. 372 comma 2 cod.

all’odierna udienza è quindi irrituale.
Consegue la inammissibilità del ricorso proposto dall’INPS . Le spese
sono liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’INPS alla
rifusione delle spese che liquida in € 2250,00 per compensi professionali
e in €100,00 per esborsi, oltre accessori. Con distrazione in favore
dell’Avv. G. Sante Assennato

Roma, camera di consiglio del 18 febbraio 2014

proc. civ., alla controparte. La produzione dell’atto effettuata

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