Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/04/2011), n.9372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9118/2006 proposto da:

FALLIMENTO MICAR S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore

Dott. M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PROCACCINI Ernesto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CO.GESUD S.R.L. (c.f. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo con assorbimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31.1.01., pronunciando sull’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dalla Micar s.r.l.

avverso lo stato passivo del Fallimento della CO.GE.SUD s.r.l., respinse la domanda di ammissione del credito di 140 milioni delle vecchie Lire, oltre accessori, vantato dall’opponente a titolo di ripetizione del corrispondente importo versato alla società poi fallita in corrispettivo di lavori alla stessa appaltati, ma, asseritamente, risultato non dovuto all’esito dei due giudizi arbitrali instaurati per dirimere i conflitti nascenti dal contratto.

La sentenza fu appellata dalla Micar s.r.l..

Il giudizio di gravame, interrottosi a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento dell’appellante e ritualmente riassunto dalla curatela, fu definito con sentenza di rigetto della Corte d’Appello di Napoli del 14.2.05.

La Corte territoriale affermò che la documentazione prodotta dalla Micar, ancorchè integrata dalla copia del fascicolo della domanda di insinuazione al passivo, non era idonea a dimostrare la sussistenza del credito restitutorio azionato. Rilevò, in particolare, che dall’esame di tale fascicolo si evinceva unicamente che la società, il 5.5.93, aveva effettivamente corrisposto alla COGESUD la somma di L. 140.000.000 attraverso un bonifico bancario, ma che, stante la parziale illeggibilità delle fotocopie dei due lodi pronunciati fra le parti per definire i reciproci rapporti di dare/avere, non era possibile stabilire se la predetta somma avesse o meno formato oggetto dell’eccezione di compensazione sollevata dalla Micar ed accolta dagli arbitri. Aggiunse che, in ogni caso, attesi i pregressi rapporti contrattuali fra le parti, sfociati in due lodi arbitrali impugnati dalla stessa appellante e non ancora divenuti definitivi, non risultava sufficientemente provato il diritto della Micar (e quindi del suo Fallimento) ad ottenere la restituzione dell’importo in contestazione, “il cui pagamento risultava inizialmente dovuto e poi, invece, per eventi successivi, sarebbe divenuto senza causa e quindi oggetto della richiesta di restituzione azionata con la domanda di insinuazione”. Il Fallimento della Micar s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a due motivi di ricorso.

Il Fallimento della COGESUD non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Fallimento della Micar s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., art. 2715 c.c., e segg., mancato esame di documenti decisivi nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte territoriale, dopo aver esplicitamente omesso di esaminare – a causa della loro asserita illeggibilità – il contenuto dei documenti da esso prodotti a prova del credito, abbia respinto l’appello proprio sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere posto a suo carico dall’art. 2697 c.c..

Deduce in proposito il ricorrente che tale onere era stato indiscutibilmente assolto dalla Micar, che aveva allegato in originale i due lodi arbitrali alla domanda di insinuazione allo stato passivo; che tuttavia, a causa della mancata trasmissione del fascicolo relativo a tale domanda da parte della cancelleria fallimentare, la Corte l’aveva autorizzato a richiedere alla medesima cancelleria, ed a depositare in giudizio in luogo degli originali, copia delle pronunce arbitrali; che pertanto l’eventuale illeggibilità delle copie rilasciategli non poteva essergli imputata nè assunta a fondamento della decisione di rigetto; che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, dalle fotocopie prodotte si evinceva che gli arbitri, dopo aver determinato in L. 18.800.000.000 le somme dovute dalla Micar alla Cogesud in corrispettivo dell’appalto, avevano detratto da tale importo i soli pagamenti eseguiti dalla committente sino al 31.12.92, con esclusione, pertanto di quello di L. 140.000.000, eseguito nel 93;

che, inoltre, la circostanza che la Micar avesse limitato l’eccezione di compensazione ai pagamenti eseguiti sino al 31.12.92 emergeva dalla comparsa di costituzione depositata nel giudizio arbitrale, che la Corte aveva omesso di esaminare ancorchè fosse stata anch’essa allegata alla domanda di insinuazione.

2) Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta l’assunto della Corte territoriale secondo cui, in ogni caso, il diritto alla ripetizione della somma non risulterebbe sufficientemente provato stante l’avvenuta impugnazione dei due lodi e sostiene, in primo luogo, che le vicende processuali inerenti ai giudizi arbitrali erano del tutto ininfluenti ai fini dell’accoglimento della domanda e, gradatamente, che, nel caso di ritenuta pregiudizialità della decisione degli arbitri, il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere la causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Ritiene il collegio che, per ragioni di priorità logica, debba essere dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui la Corte di merito, “attesi i pregressi rapporti contrattuali tra le parti, sfociati in due lodi arbitrali impugnati dalla stessa appellante e non ancora divenuti definitivi”, ha ritenuto non sufficientemente provato il diritto della Micar alla restituzione dell’importo in contestazione. Tale doglianza, che si basa su un’erronea interpretazione della decisione impugnata, deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di riferibilità al decisum (Cass. 2004/3612; 2007/17125).

Osserva al riguardo il collegio che la Corte di merito ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda dell’odierno ricorrente a causa, non già della pendenza dei giudizi arbitrali, ma della complessità dei rapporti contrattuali fra le parti, che non rendevano chiare le ragioni per le quali un pagamento inizialmente dovuto sarebbe divenuto, per eventi successivi, privo di causa e quindi oggetto della richiesta di restituzione. Pertanto il giudice d’appello, con autonoma ratio deciderteli, idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata, ha addebitato al Fallimento della Micar un difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, rilevando che – non essendo stato dedotto che i giudizi arbitrali erano volti a regolare in via definitiva tutte le reciproche ragioni di dare/avere fra committente ed appaltatore – non era dato comprendere perchè, per il solo fatto di non aver eccepito in compensazione, dinanzi agli arbitri, il pagamento dei L. 140 milioni, la Micar avrebbe avuto diritto ad ottenerne la ripetizione.

Il Fallimento ricorrente, deducendo in primo luogo che le vicende processuali inerenti ai giudizi arbitrali erano del tutto ininfluenti ai fini dell’accoglimento della domanda e, gradatamente, che, nel caso di ritenuta pregiudizialità della decisione degli arbitri, il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere la causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha sollevato doglianze non attinenti a quanto deciso sul punto dalla Corte di appello.

La dichiarazione d’inammissibilità della censura concernente una delle due autonome rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata rende superfluo l’esame dell’altra, la cui eventuale fondatezza non potrebbe da sola condurre all’accoglimento del ricorso (Cass. S.U. 2005/16602; 2006/2811; 2006/12372;

2007/13906).

Il ricorso deve essere pertanto complessivamente rigettato e non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del Fallimento Co.Ge.Sud, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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