Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 21/05/2020), n.9372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26076/2016 proposto da:

B.G., P.B.M.R.,

I.D.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato Rosario Achille

Dell’abate con studio in Torino via C. Colombo 1;

– ricorrenti –

contro

C.D., N.M., In.Sa.,

L.P.G.P., F.L., Ca.Ro., G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 534/2016 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine per il rigetto del ricorso;

udita l’Avvocato Antonella Delaurenti con delega dell’Avvocato

Rosario Achille Dell’Abate per i ricorrenti che ha concluso come in

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G., I.D.A., P.B.M.R. con ricorso del 2 novembre 2016 hanno chiesto la cassazione della sentenza 534/2016 con la quale la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza gravata del Tribunale di Ivrea.

2. Il contenzioso era insorto allorchè la società Aedificanda aveva promosso nel 2000 il giudizio davanti al Tribunale di Ivrea per far accertare l’inesistenza di servitù o comunque di passaggio di tubazione sotterranea nel fondo di sua proprietà, diritto preteso dai convenuti C.D., N.M., In.Sa..

3. I convenuti costituendosi avevano chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa i venditori B., I., P.B., loro danti causa, al fine di essere manlevati in relazione alle domande attore e, in caso di evizione parziale, sentirli condannare al risarcimento dei danni.

4. I terzi chiamati B., I. e P.B. si costituivano insistendo per l’esistenza della servitù che si era costituita per destinazione del padre di famiglia e, a loro volta, citavano in giudizio i rispettivi danti causa, Ca.Ro. e G.E. per i coniugi I. e P.B. e F.M. e L. relativamente al B..

5. I terzi chiamati Ca. e G. si costituivano chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti; F.M. e L. chiedevano l’estromissione poichè negavano di essere danti causa del B..

6. Il Tribunale di Ivrea con sentenza non definitiva dichiarava l’inesistenza del diritto di servitù di acquedotto in favore dei fondi distinti al foglio n. (OMISSIS) nn. (OMISSIS) di proprietà dei convenuti ed a carico del fondo distinto al foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS) e foglio (OMISSIS) di proprietà di Aedificanda s.r.l. e li condannava alla rimozione dei mezzi di esercizio di detta servitù; condannava, inoltre, i terzi chiamati B., I. e P.B. alla rifusione in favore di C.D., N.M., In.Sa. e L.P.G. degli oneri connessi alla costituzione della servitù coattiva come sarebbero stati determinati in prosieguo di causa. Rigettava altresì la domanda avanzata dai signori B., I. e P.B. nei confronti dei loro danti causa F.M.L., F.M., Ca.Ro. e G.E., ritenendo che l’atto di alienazione intercorso tra questi ultimi aveva ad oggetto un bosco ceduo, rispetto al quale non era oggettivamente ipotizzabile l’esistenza di una servitù coattiva di acquedotto.

7. I., P.B. e B. proponevano gravame chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere manlevati dai loro danti causa, lamentando che il tribunale erroneamente non aveva riconosciuto la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.

8. La corte d’appello piemontese confermava l’esclusione della servitù di famiglia in assenza del requisito dell’apparenza, avendo i rogiti di vendita, prodotti dagli appellanti, ad oggetto la vendita di terreni edificabili e, in particolare, boschi cedui.

9. La cassazione della sentenza impugnata è chiesta dai terzi chiamati B., I. e P.B. sulla base di due motivi illustrati da memoria.

10. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati C.D., N.M., In.Sa., L.P.G.P., F.L., Ca.Ro., G.E..

11. La causa è chiamata la pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria pronunciata dalla sesta sezione civile – 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli art. 1484 e c.c. e segg., per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità dei danti causa dei sigg.ri I., P.B. e B., ritenendo non applicabile la disciplina sull’evizione prevista dall’art. 1484 c.c., in quanto le alienazioni poste in essere da chi aveva poi venduto a F.M. e L. e a Ca.Ro. ed G.E. avevano ad oggetto un bene immobile definito bosco ceduo che non consentiva di ipotizzare una servitù attiva di acquedotto per uso civile.

1.1. In realtà, osservano i ricorrenti, secondo il ragionamento della corte territoriale la servitù di acquedotto avrebbe dovuto essere costituita da chi aveva per primo edificato sul terreno stesso. Poichè tale edificazione, secondo la prospettazione dei ricorrenti I. – P.B., risaliva ai sigg.ri Ca. e G., i quali poi alienavano loro l’immobile, successivamente venduto dai sigg.ri I. – P.B. ai sigg.ri In. – L.P., ne derivava che, come era stata riconosciuta la responsabilità per evizione a carico dei sigg.ri I. – P.B. nei confronti degli In. – L.P., allo stesso modo avrebbe dovuto essere riconosciuta l’evizione a favore dei sigg.ri I. – P.B. ed a carico dei sigg.ri Ca. e G. in forza del rogito del 28/6/1999, con del quale gli acquirenti si erano ritenuti titolari della servitù di acquedotto giudizialmente poi dichiarata inesistente.

1.2. La censura appare inammissibile sotto più aspetti.

1.3. La doglianza appare, innanzitutto, nuova perchè fondata su presunte considerazioni della corte territoriale che, in realtà, non risultano dalla pronuncia impugnata, la quale ha esaminato la prospettazione degli appellanti secondo cui la servitù di acquedotto era stata costituita per destinazione del padre di famiglia ed ha argomentato la ragione della ritenuta inesistenza della servitù così costituita.

1.4. I ricorrenti non specificano dove avrebbero svolto in precedenza i rilievi dedotti con l’impugnazione in cassazione (secondo il costante orientamento giurisprudenziale, cfr. Cass. 15196/2018; 19350/2005), nè trascritto il rogito del 1999 su cui si fonderebbe la loro convinzione di essere titolari della servitù in questione (cfr. Cass. 14107/2017; id. 26174/2014) e pertanto va ribadita l’inammissibilità del mezzo.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente equiparato, ai fini della condanna solidale alle spese di lite, la posizione del sig. B. a quella dei sigg.ri I. e P.B. nonostante le differenti posizioni processuali degli stessi nella loro qualità, quantomeno di danti causa dei convenuti. B. era, infatti, dante causa di C. e N. ed avente causa delle sigg.re F. mentre I. e P.B. erano danti causa dei sigg.ri In. – L.P. e aventi causa dei sigg.ri Ca. e G..

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c..

2.2. Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. Cass. S.U. 1536/1987; Cass. 1100/1995; id. 24680/2006; id. 1781/2011; id. 16056/2015; id. 9876/2018).

2.3.Nel caso di specie la corte territoriale ha fatto conforme applicazione del suddetto principio giacchè gli appellanti B. I. e P.B. sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti appellate avendo, come si desume dalla identità della linea difensiva svolta dal comune difensore, sostenuto l’esistenza di una servitù di acquedotto costituita per destinazione del padre di famiglia negli atti di trasferimento separato posti in essere dall’unico proprietario e successivamente trasferita con le cessioni poste in essere dai vari aventi causa.

2.4. Ciò posto e rilevato che l’esame del motivo non offre elementi per riconsiderare il persistente orientamento di legittimità, ne va ribadita l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., come sancito da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017.

3. L’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso.

4. Nulla va disposto sulle spese dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA