Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 20/04/2010), n.9372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9693-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONE RAFFAELE, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 575/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27 dicembre 2005 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta nei confronti della s.p.a. Poste Italiane da P.F.. Questi aveva agito in giudizio, perchè fosse dichiarata l’illegittimità della clausola di apposizione del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società, il primo dal 28 marzo al 30 aprile 1998, scadenza prorogata al 30 maggio 1998, e il secondo dal 3 luglio al 30 settembre 1999, e che quindi il rapporto di lavoro fosse convertito in quello a tempo indeterminato, con condanna dell’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate.

La Corte territoriale, esclusa la risoluzione dei contratti per mutuo consenso eccepita dalla datrice di lavoro, ha ritenuto illegittima la proroga del primo, disposta oltre il 30 aprile 1998, data sino alla quale, per l’accordo sindacale del 25 settembre 1997 e quelli attuativi successivi, era stata estesa la possibilità per la società di far ricorso alle assunzioni a tempo determinato per le esigenze derivanti dalla ristrutturazione aziendale. Affermata perciò l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’inizio della proroga del primo contratto (cioè dal 1 maggio 1998), il medesimo giudice ha considerato priva di rilievo la analoga questione del termine apposto al secondo contratto, ed ha fatto decorrere il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dopo la scadenza del rapporto, dall’offerta delle prestazioni lavorative, nella specie individuata dalla richiesta, avanzata il 4 marzo 2003, del tentativo di conciliazione dinanzi all’ufficio del lavoro, con il quale l’appellante aveva manifestato la volontà di riprendere servizio.

Per cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società con otto motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 346 e 434 cod. proc. civ., nullità della sentenza e vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata per avere escluso il giudicato in ordine alla validità del secondo contratto, pur mancando la specificazione delle ragioni dell’impugnazione proposta in ordine alla illegittimità del termine ad esso apposto.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ., artt. 100 e 112 cod. proc. civ.. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’inerzia di una delle parti non valesse a comprovare la intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, malgrado si fosse procrastinata per quattro anni e mezzo dopo la scadenza 30 maggio 1998, prima che il lavoratore agisse in giudizio. Censura inoltre la sentenza impugnata per avere posto a carico del datore di lavoro la prova della risoluzione del rapporto e anche la prova negativa della sussistenza di circostanze impeditive della fattispecie risolutiva. Aggiunge che la prolungata inerzia è indice della mancanza di interesse ad agire, che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare.

Questi due mezzi di annullamento sono infondati.

Quanto al primo, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appello del P. aveva investito anche la statuizione della legittimità del contratto di lavoro stipulato per il periodo 3 luglio/30 settembre 1999 e che le ragioni dell’impugnazione erano state individuate nella dedotta illegittimità del termine, proprio per l’asserita esistenza di una scadenza della validità dell’accordo del settembre 1997, secondo l’affermazione della società, e questa non spiega quale l’errore compiuto dal giudice del gravame nell’interpretare in tali termini l’impugnazione, per cui considerato l’oggetto della domanda di appello individuato dal giudice del gravame deve escludersi la formazione del giudicato sulla validità del secondo contratto.

Quanto al secondo motivo, come questa Corte ha più volte affermato in analoghe controversie instaurate da altri lavoratori nei confronti della medesima azienda, per il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, è necessario, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, non solo sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, ma anche del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. Cass. 10 novembre 2008 n. 26935, Cass. 28 settembre 2007 n. 20390).

Nella specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il ritardo con il quale aveva agito in giudizio per far valere l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi non costituiva una inequivoca manifestazione alla rinuncia alla prosecuzione del rapporto.

Il terzo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 28 luglio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 1362 cod. civ.. Critica la sentenza impugnata perchè malgrado l’affermata esistenza di un ampio mandato alle organizzazioni sindacali nell’individuare liberamente le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale ai contratti di lavoro subordinato, mandato non sottoposto a limitazioni di carattere temporale, non enucleabili nè dal denunciato art. 23 nè dalla disciplina contrattuale, ha poi ritenuto la sussistenza di impliciti limiti sostanziali, pur avendo le organizzazioni sindacali preso atto nei successivi accordi cd. attuativi, della permanenza delle esigenze di ristrutturazione aziendale, per far fronte alle quali era stato concordato il ricorso alle assunzioni a termine.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2 dell’art. 1362 cod. civ. e degli artt. 244, 416, 420, 421 e 437 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata perchè dalla scadenza al 30 aprile 1998 dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, ha fatto discendere l’illegittimità del successivo contratto di proroga stipulato dopo la suddetta data, così omettendo di esaminare e motivare in ordine al chiaro contenuto dell’accordo siglato dalle parti contrattuali il (OMISSIS), con il quale esse avevano espressamente convenuto che per fronteggiare le esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione, l’azienda avrebbe potuto disporre la proroga per trenta giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 414, 434 e 437 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, e addebita al giudice del gravame di avere concluso per l’illegittimità della proroga del primo contratto stipulato dal P., sebbene costui in proposito non avesse mosso alcun rilievo nè nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nè nell’atto di appello.

Esaminando quest’ultimo motivo rispetto ai due precedenti per ragioni di priorità logica, si deve escludere il dedotto vizio di ultrapetizione in considerazione della estensione della richiesta avanzata dal lavoratore di declaratoria di illegittimità dei contratti di lavoro da lui stipulati.

Il terzo e il quarto motivo, da trattare sono congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, secondo quanto già evidenziata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la L. 28 febbraio 2987, n. 56, art. 23 nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi contrattuali rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, non impone di fissare limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, come appunto nell’accordo attuativo di quello integrativo del 25 settembre 1997, la sua inosservanza determina l’illegittimità del termine apposto (cfr. fra le tante Cass. 28 novembre 2008 n. 28450). Ribadita la configurabilità, in base al citato art. 23, di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, delega in forza della quale le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella indicata nell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte nelle numerose controversie instaurate da lavoratori assunti a termine dalla società Poste Italiane, ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito circa il riconoscimento, con il distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e quello successivo del 16 gennaio 1998, della sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi con un ulteriore accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al primo dei suddetti accordi integrativi, dando facoltà all’impresa, per fronteggiare le esigenze derivanti da quella situazione, di procedere in quei limiti temporali, ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato.

Tale orientamento è stato condiviso dal giudice del merito che ha espressamente riconosciuto la legittimità della clausola di apposizione al termine contratto stipulato dal P. solo per la durata inizialmente fissata dal 20 marzo 1998 al 30 aprile 1998, ma non per il periodo successivo della proroga dei 30 giorni.

In relazione a tale ulteriore lasso di tempo, il medesimo giudice ha ritenuto che la legittimità del termine fosse subordinata alla “funzionalizzazione alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie, condizione nella fattispecie in esame insussistente”.

Questa conclusione, che non è supportata da congrua spiegazione, non tiene conto dell’accordo in data (OMISSIS) richiamato dalla società, in relazione al quale questa Corte, nel confermare decisioni dei giudici di merito che avevano concluso per la legittimità della proroga dei 30 giorni dopo la scadenza del 30 aprile 1998, ha ritenuto immune da vizi l’interpretazione di detto accordo nel senso che esso non prevede una nuova e diversa disciplina, ma contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n. 230 del 1962, art. 2);

presa d’atto, si è sottolineato nelle precedenti pronunce, rilevante unicamente sotto il profilo probatorio, perchè esenta il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze (Cass. 24 settembre 2007 n. 19696, 30 dicembre 2009 n. 27853).

Accolti il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti sia il sesto e il settimo, che riguardano, entrambi, le doglianze mosse dalla società in ordine ai profili di illegittimità del termine apposto al secondo contratto (stipulato per il periodo 3 luglio/30 settembre 1999), ravvisati dal giudice del merito malgrado la dichiarata irrilevanza della relativa questione dopo la trasformazione del primo rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, sia l’ottavo motivo sulle conseguenze economiche della affermata illegittimità della predetta clausola per la proroga del primo contratto di lavoro.

Accolto il ricorso nei limiti di cui innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia.

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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