Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9372 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 27496-2013 proposto da:

~dGj
MAZZIOTTI LORENZO C.F. MZZLNZ47H22C7250, BALDO (1-7T.75-p
C.F. BLDMHL41B212H516G e per esso in qualità i suoi
unici eredi legittimi (PANEBIANCO ELISABETTA c.f.
PNBLBT51P61L492Z, BALDO LUIGI C.F. BLDLGU76TO3F537Q,
BALDO RAFFAELLA C.F. BLDRFL75T54F537R), SERRAO
2014
3346

FRANCESCO c.f. SRRFNC45C22B655X, ZERARDI FRANCESCO
C.F. ZRRFNC50L16F780J, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo

• studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentati e
difesi dall’avvocato DOMENICO POERIO, giusta delega

Data pubblicazione: 08/05/2015

in atti;
– ricorrenti contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO c.f.
02865540799, in persona del legale rappresentante pro

GLADIOLI 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CRISTINA LAI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO G. GRANATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 18/06/2013 R.G.N.
1780/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato POERIO DOMENICO;
udito l’Avvocato FRANCINI STANISLAO per delega
GRANATO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto.

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Udienza del 6.11.2014, causa n. 6

R.G.

27496/2013

I lavoratori oggi ricorrenti medici ex condotti notificavano decreti ingiuntivi nei confronti della
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e per il pagamento dell’indennità di specificità
medica. L’ASL presentava opposizione avverso i detti decreti ingiuntivi ; il Tribunale la
rigettava. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 18.4.2013 accoglieva, in riforma
della sentenza di primo grado, l’opposizione dell’Azienda appellante e per l’effetto revocava i
decreti ingiuntivi opposti. La Corte territoriale ricostruiva il quadro normativo applicabile:
trattandosi di lavoro pubblico privatizzato l’attribuzione di trattamenti economici poteva
avvenire tramite contratti collettivi; l’art. 111 del DPR n. 270/1987 ( che aveva recepito
l’Accordo collettivo in materia ) prevedeva un certo trattamento economico per i medici ex
condotti, poi prorogato nel 1990, anche se la disposizione era stata annullata dai giudici
amministrativi. Il CCNL del 1996 che all’art. 54 aveva previsto l’ indennità di specificità medica
ed inoltre aveva stabilito all’art. 70 un trattamento omnicomprensivo per i medici che non
avessero effettuato la prevista opzione per il rapporto a tempo pieno con le Aziende sanitarie.
Poi una serie di atti normativi ( cfr. pp. 4 e 5 del prowedimento impugnato) avevano previsto
ad esaurimento la qualifica di medici ex condotti ed i contratti collettivi avevano a loro volta
disciplinato differentemente il trattamento per quelli che avessero esercitato l’opzione e per
gli altri. La Corte riportava le disposizioni di cui agli artt. 44 e 43 del CCNL del 2000 e l’art. 13
del CCNL del 200415. Il trattamento per i medici ex condotti non optanti era quindi
omnicomprensivo e non prevedeva l’attribuzione della chiesta indennità. L’indennità risultava
peraltro corrisposta in relazione alla specificità delle mansioni svolte, mansioni anche
particolari che non riguardavano nel loro complesso anche la situazione degli appellati che non
avevano un rapporto a tempo pieno e non svolgevano alcuni compiti, propri della dirigenza
medica.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso i medici con tre motivi corredati da
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; resiste l’Azienda intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione, erronea interpretazione degli artt. 54 CCNL dirigenza
medica e veterinaria del 5.12.1996; 37 CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000; 36
CCNL dirigenza medica e veterinaria 3.11.2005. Violazione giudicato sentenze Tar 649/1994 e
Consiglio di Stato n. 2357/2004- Erronea presupposizione in ordine all’irrilevanza della qualifica
di “dirigente medico” in capo ai medici ex condotti con ruolo ad esaurimento. Violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1371. Violazione del principio di perequazione
di cui all’art. 30 DPR 761/1979. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 DPR 270/1987.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il secondo motivo si allega l’errata interpretazione dell’art. 70 comma cinque CCNL della
dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996 anche con riferimento alle sentenze del Tar Lazio
n. 640/1994 e n. 2537/2004 del Consiglio di stato; erronea interpretazione degli artt. 40 CCNL
del 1996; 35 CCNL 2000, 33 CCNL 2005. Illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un
punto decisivo della controversia.

I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi ed
appaiono infondati alla luce dell’orientamento di questa Corte che si condivide in toto. Questa
Corte ha infatti recentemente affermato (cass. n. 1487/2014) che ”
gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro
libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica
differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale,
mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente
previsto dall’art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori
emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario
nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’ indennità di specificità
medica”. Più in specifico la Corte ha osservato che “le norme contrattuali collettive in
questione, menzionate dal Giudice di appello, prevedono uno specifico trattamento
economico omnicomprensivo (originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110)
per i medici ex condotti pur inquadrati in tale veste nei ruoli a.s.I., adeguandolo nel tempo,
qualora non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest’ultima. Del resto,
come afferma la stessa sentenza impugnata, con l’art. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996, art. 43,
comma 5, del c.c.n.l. del 2000 e 48 del c.c.n.l. del 2005, la parti sociali si sono limitate ad
aggiornare l’importo omnicomprensivo originario contemplato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art.
110, senza prevedere il riconoscimento degli emolumenti (quali l’i.s.m.) spettanti ai dirigenti
medici con rapporto esclusivo di dipendenza con la a.s.I., ancorché differenziato in relazione al
regime di tempo pieno o definito prescelto.È poi opportuno osservare, in queste prime
considerazioni, che questa Corte, pur in fattispecie parzialmente diversa, ha affermato che i
medici ex condotti di cui al D.M. n. 503 del 1987, in relazione al D.P.R. n. 270 del 1987, art.
110, ricevendo come corrispettivo il trattamento economico omnicomprensivo stabilito da
detta normativa, non hanno diritto, in assenza di disposizioni legislative o contrattuali in tal
senso, ad ulteriori emolumenti anche nel caso in cui siano stati loro affidate dalla a.s.l.
mansioni ulteriori e diverse, potendo semmai configurarsi un problema di adeguatezza e
proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione
lavorativa complessivamente svolta, in relazione all’art. 36 Cost. (Cass. 19.3.08 n. 7387). 3.1Più in particolare deve osservarsi che il ragionamento della Corte di merito, basato
essenzialmente sulla centrale rilevanza, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario
Nazionale, della dirigenza medica (ex art. 54 del c.c.n.l. del 1996, art. 37 del c.c.n.l. del 2000 e
art. 36 del c.c.n.l. del 2005), non tiene conto che tutti i medici del Servizio sanitario nazionale
hanno la qualifica di dirigente (D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 15, comma 3, cfr. Cass. 3.11.06 n.
23549), nonché della specifica posizione mantenuta dalla legge e dalla contrattazione
collettiva agli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo con la a.s.I.,
ritenendo peraltro erroneamente che il menzionato art. 54 del c.c.n.l. 1996 avesse derogato al
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110. Deve infatti rimarcarsi che mentre il D.L. 29 dicembre 1990, n.
415, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1991, n. 58, ha confermato ad esaurimento i
rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del 30/12/1990, la L. n. 58 del
1991, art. 5, ha poi consentito agli stessi ex medici condotti di mantenere, con l’azienda di
provenienza, il doppio rapporto (quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n.
412 del 1991 (art. 4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli tuttavia a scegliere
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Con il terzo motivo erronea interpretazione dell’art. 44 CCNL 2000 e 13 CCNL 2005.

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tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e favorendo per tale scelta il passaggio
al rapporto di lavoro a tempo pieno. Successivamente il D.Lgs. n. 229 del 1999, ha disposto la
soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo definito (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 bis),
demandandone l’attuazione al C.C.N.L. Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L. 8.6.2000), ha
previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo entro il 1/12/2001. In
materia è nuovamente intervenuto il legislatore che, dopo aver prorogato i termini per
l’opzione, da ultimo – con la L. n. 138 del 2004 – ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito
di ricondurre ad unità tutti i rapporto di lavoro. Questa volta, però la fonte negoziale (C.C.N.L.
2005) non ha più imposto termini per l’opzione ma ha lasciato la scelta alla libera
determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in
essere (cfr. art. 13). 3.2- Dal riferito quadro normativo discende la perdurante distinzione tra
gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale
a.s.l. 3.3- In tal senso anche la contrattazione collettiva. Ed invero il c.c.n.l. 5.12.96, stabilisce,
all’art. 70, comma 5, che: “il trattamento economico omnicomprensivo di L 8.640.000 annue
lorde previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, per gli ex medici condotti: ed equiparati che,
entro la data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato ai
sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133 è rideterminato in L 9.158.000”. L’art. 37, comma 1,
del c.c.n.l. 2000 ha aumentato solo la i.s.m. (“il fondo previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato 1’8
giugno 2000, il biennio economico 2000 – 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di
specificità medica, della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1
gennaio 2001, in ragione d’anno, di una quota pari allo 0,32% del monte salari annuo calcolato
al 31 dicembre 1999. L’incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si
aggiunge ad esso”), mentre l’art. 36, comma 3, mantiene la distinzione per gli ex medici
condotti non optanti, stabilendo che: “Il trattamento economico omnicomprensivo di L.
11.289.872 (pari ad Euro 5.830,73) – previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, il biennio
economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il
rapporto esclusivo – in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001, è rideterminato dalla
stessa data in L. 11.442.246 (pari a Euro 5.909,43) e dal 1 luglio 2001 in L.. 11.605.251 (pari a
Euro 5.993,61)”. Il c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte
normativa per il quadriennio 2006-2009, e parte economica per il biennio 2006-2007),
conferma la precedente disciplina, stabilendo specificamente per gli ex medici condotti, all’art.
19, che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento
economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5
luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è
rideterminato, a decorrere dall’i. gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dall’i febbraio
2007, in Euro 6.974,78”. Nello stesso senso l’art. 4 del c.c.n.l. 5.7.06, e l’art. 13 del c.c.n.l.
3.11.05, che al comma 1 stabilisce che: “I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari,
già indicati nell’art. 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in
vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione
per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio
dell’anno successivo”, mentre al comma 2 stabilisce che: “il comma 1 trova applicazione anche
nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via
definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991”. Tuttavia, prosegue la norma
contrattuale, “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo) il trattamento economico
spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48”. L’art. 48 (intitolato agli ex medici condotti)
stabilisce che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13, il trattamento economico
omnicomprensivo di Euro 5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è

Pertanto tutte le questioni oggi sottoposte nuovamente all’attenzione della Corte sono state
risolte con una complessa e convincente motivazione, cui si ritiene di non poter utilmente
aggiungere altro tenuto conto che nella fattispecie già esaminata dalla Corte nella sentenza
citata ricorrente era la ASL e pertanto il ricorso è stato accolto, mentre nella presente
ricorrenti sono i lavoratori la cui domanda correttamente non è stata accolta in appello e, per
le ragioni già dette, non può esserlo neanche in questa sede. Le richiamate sentenze
amministrative, neppure riprodotte nel loro dispositivo, certamente non costituiscono un
accertamento che possa fare stato in questo giudizio e riflettono un orientamento oggi
superato dagli stesi organi giudiziari amministrativi.
Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la
soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 la Corte dà atto della
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rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in Euro 6.141,85 e, a decorrere dall’I gennaio
2003, in Euro 6.352,03”. 3.4- Anche dal riferito quadro contrattuale collettivo discende la
perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo ed il restante personale a.s.I.. 3.5- Nè rileva l’Ali. n. 6 tavola 3 di cui all’art. 13, comma
1, del c.c.n.l. del 2005, dove è fatto riferimento all’i.s.m.. Ed invero lo stesso art. 13, al comma
2, stabilisce espressamente, come visto, che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva
dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991.” Aggiunge tuttavia che: “Sino al
passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è
stabilito dall’art. 48”. L’art. 48, come visto, continua a stabilire un trattamento retribuivo
omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti. L’Allegato 6, tavola 3, fa poi
riferimento ai dirigenti medici a tempo definito ma non già ai medici ex condotti, il cui
trattamento, sino all’esercizio dell’opzione, è regolato dal menzionato art. 48.
Nè, parimenti, rileva il comma 3 dell’art. 50 del c.c.n.l. 1996, che disciplina unicamente gli
effetti pensionistici della i.s.m e dell’indennità di posizione senza prevederne l’attribuzione agli
ex medici condotti (il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110 – riguardante in generale le
indennità del personale medico e veterinario – è evidentemente irrilevante, essendo il
trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110).
3.6- Deve infine rimarcarsi che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato sent. n. 4769/13), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico
condotto transitato alla A.S.L. richiedente il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in
aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha
confermato l’interpretazione del giudice di primo grado precisando che la norma ora citata,
attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo
definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di
ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista
sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di
reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti.
3.7- Risulta pertanto evidente, dal quadro legislativo e contrattuale collettivo in materia, che
gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l. in ragione della loro libera
scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata
dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo
omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110
successivamente aggiornato come sopra evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti
previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per
specificità
medica.
quanto
qui
interessa,
della
indennità
di
In tal senso deve enunciarsi il relativo principio di diritto ex art. 384 c.p.c.”.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
i-bis, dello stesso articolo 13.

La Corte:
Rigetta_il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi. Nonché in

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