Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9372 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 08/04/2021), n.9372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6752/2015 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO ROSARIO BARLETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO GAGLIANO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA e LUCIANA ROMEO che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/12/2014 R.G.N. 834/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.12.2014, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui A.D. aveva opposto il provvedimento di liquidazione in capitale della rendita per infortunio in itinere di cui godeva a seguito di sentenza passata in giudicato, richiedendo un aggravamento della rendita medesima;

che avverso tale pronuncia A.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 75, per avere la Corte di merito ritenuto legittima la capitalizzazione della rendita effettuata dall’INAIL in data 1.6.2007 sul presupposto che fosse trascorso un decennio dalla sua costituzione, nonostante che egli avesse contestato la permanenza del medesimo grado d’invalidità permanente parziale e che comunque, avuto riguardo alla data del provvedimento di liquidazione invece che alla data di consolidamento dei postumi, il decennio non potesse considerarsi trascorso;

che, al riguardo, va premesso che il T.U. n. 1124 del 1965, art. 75, stabilisce che “qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all’infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui dell’art. 39, comma 1, dell’ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi dell’art. 116, comma 3, applicabile al momento della liquidazione di tale somma”;

che, nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha chiarito che la capitalizzazione della rendita da inabilità permanente presuppone, in coerenza con il principio della stabilizzazione dei postumi di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 83, l’avvenuta scadenza di un decennio dalla costituzione della rendita stessa (Cass. n. 7718 del 2004), precisando che i criteri di calcolo della somma da corrispondere in capitale, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, così come l’età dell’assicurato, debbono essere riferiti al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire, dovendo sino a quel momento corrispondersi all’assicurato, da parte dell’INAIL, i ratei della rendita in essere (Cass. n. 16459 del 2007);

che, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che, sebbene il provvedimento di costituzione della rendita fosse stato adottato in data 21.10.2004, la sua decorrenza era stata fissata al 3.4.1997, di talchè correttamente ha ritenuto che l’Istituto, pur avendo costituito la rendita in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda dell’odierno ricorrente, avesse legittimamente esercitato la potestà di liberarsi mediante la prestazione unica decorso il decennio dalla data di decorrenza della rendita, essendo stato parimenti chiarito che l’accertamento con sentenza passata in giudicato dell’obbligazione originaria, essendo privo di efficacia costitutiva e dunque inidoneo a mutare gli effetti dell’accertato rapporto obbligatorio, non può togliere efficacia alla previsione dell’art. 75 cit., permanendo a carico dell’assicurato che abbia conseguito la rendita la soggezione al potere-dovere dell’Istituto debitore di liberarsi attraverso la prestazione unica (Cass. nn. 7142 del 2002, sul punto richiamata da Cass. n. 16459 del 2007, cit.);

che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 8793 del 1991, citata a sostegno della censura svolta nel ricorso per cassazione, riguardando essa una fattispecie di c.d. costituzione negativa, in relazione al fatto che l’inabilità temporanea era terminata in quel caso senza che esistessero postumi indennizzabili, e avendo semplicemente confermato l’impossibilità per l’INAIL di provvedere alla capitalizzazione prima della data di costituzione della rendita, che – diversamente dal caso di specie – non poteva identificarsi con quella della cessazione dell’indennità temporanea corrisposta a seguito dell’infortunio;

che, per contro, non risulta ulteriormente sostenibile l’affermazione di Cass. n. 9790 del 1991, parimenti citata in ricorso, secondo cui, ai fini di cui al T.U. n. 1124 del 1965 cit., art. 75, la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita dovrebbe identificarsi con riguardo al provvedimento di riconoscimento e liquidazione della prestazione anche nel caso d’infortunio con lesioni giudicate in via amministrativa guarite senza postumi invalidanti cui abbia fatto seguito azione giudiziaria dell’assicurato conclusasi con la costituzione della rendita dalla cessazione dell’indennità temporanea, dal momento che tale soluzione – come puntualmente chiarito da Cass. n. 7142 del 2002, cit. – finirebbe con l’attribuire al provvedimento dell’INAIL un valore costitutivo che non può strutturalmente avere;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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