Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9371 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 27/04/2011), n.9371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 16644/2005 proposto da:

BURGSTALLER & PARTNER Gmbh – s.r.l., in persona del legale

rapp.te

p.t.; HEGO BAU Gmbh – s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.;

C.A.; C.E.; C.M.A.; C.H., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Confalonieri 5, presso lo

studio dell’avv. MANZI Luigi, che li rappresenta e difende unitamente

all’avv. Dieter Schramm, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di VARNA, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio

dell’avv. COSTA Michele, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Josef Sigmund, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/05 della Corte d’Appello di Trento –

sezione distaccata di Bolzano, emessa il 9.32005 e pubblicata il

14.3.2005;

udita la relazione della causa, svolta nella Pubblica udienza de

24.11.2010 dal consigliere Magda Cristiano;

uditi gli avv.ti Albini (in delega) e Costa;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale GOLIA

Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 14.3.05, ha respinto la domanda di opposizione alla stima proposta dalla Burgstaller & Partner Gmbh – s.r.l, dalla Hego Bau Gmbh s.r.l. e da C.A., E., M.A. ed H. ed ha dichiarato congrua la somma di Euro 155.157,45 offerta dal Comune di Varna a ciascuno dei quattro fratelli C. a titolo di indennità di esproprio di un terreno in loro proprietà comune, della complessiva estensione di 8.544 mq., da essi alienato, poco dopo la notifica del decreto di stima, alla s.r.l. Hego Bau Gmbh che, riservatasi di nominare l’acquirente, l’ha successivamente indicata nella s.r.l. Burgstaller & Partner Gmbh.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che il terreno, ricompreso, secondo il piano urbanistico del Comune di Varna approvato nel 97, in zona di ampliamento destinata alla realizzazione di edifici di edilizia pubblica e residenziale, è potenzialmente edificabile.

Ciò premesso, ha rilevato che il calcolo dell’indennità andava effettuato applicando i criteri previsti dalla L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8 e succ. modd., il cui primo comma non distingue, a tal fine, i terreni edificabili da quelli aventi potenzialità edificatoria ed il cui secondo comma stabilisce che per le aree destinate nei piani di attuazione ad interventi di edilizia abitativa agevolata, nonchè alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l’indennità di espropriazione consiste nel 50% del giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato.

Ha peraltro ritenuto che, attesa la mera potenzialità edificatoria del suolo oggetto di esproprio, il suo prezzo di mercato non potesse essere equiparato a quello di un suolo edificabile e che pertanto il valore, non contestato dalle parti, di Euro 525,00 a mq., accertato dal ctu in relazione ad un suolo limitrofo edificabile, andasse abbattuto del 25%.

Ha infine rilevato che, operato il predetto abbattimento, si giungeva ad un prezzo di Euro 393,75 a mq., addirittura inferiore a quello di Euro 413,6 a mq. utilizzato dal Comune di Varna quale base di calcolo per l’indennità ed ha pertanto ritenuto infondata la pretesa attorea, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Burgstaller & Partner Gmbh-s.r.l., Hego Bau GmbH-s.r.l., C. A., E., M.A. e H. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui il Comune di Varna ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, commi 1 e 2, lamentano che la Corte d’Appello abbia arbitrariamente ritenuto che, per i terreni aventi sola potenzialità edificatoria ma non ancora edificabili, l’indennità di esproprio debba essere calcolata riducendo del 75%, anzichè del 50%, il prezzo di mercato.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

La Corte territoriale, infatti, ha espressamente affermato (pag. 5, righi 7 e segg. della sentenza impugnata) che il calcolo dell’indennità andava operato applicando i criteri previsti dalla L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 2 (ovvero riducendo della metà il giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione), ma ha rilevato che la stima del ctu si riferiva a suoli situati nel territorio del Comune di Varna edificabili a tutti gli effetti ed ai quali, pertanto, doveva essere attribuito un maggior valore rispetto a quello oggetto di esproprio, cui andava riconosciuta mera potenzialità edificatoria; ha in conseguenza determinato il prezzo di mercato del terreno alienato dai fratelli C. alla Burgstaller GmbH riducendo del 25% quello stabilito dal ctu per i terreni edificabili ad esso limitrofi; ha aggiunto, a conforto della decisione, che nell’atto di compravendita stipulato fra le parti il prezzo era stato dichiarato in appena Euro 140,00 a mq. e che, pur tenendo conto del sicuro intento dei contraenti di eludere il fisco, tale dichiarazione non consentiva di presumere che il prezzo effettivamente pattuito fosse superiore a quello di Euro 413,16 a mq. in base al quale l’ente espropriante aveva calcolato l’indennità offerta.

La Corte ha dunque fondato la statuizione di rigetto della domanda non già sull’ arbitraria applicazione di un criterio di determinazione dell’indennità non previsto dalla legge, ma sull’accertamento, in fatto, dell’effettivo valore di mercato del terreno, cui è pervenuta attraverso un congruo ed adeguato apprezzamento degli elementi probatori in atti, che non è stato in alcun modo contestato dai ricorrenti e che, comunque, si sottrae al sindacato di legittimità.

2) Il secondo motivo di censura, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità, per contrasto con l’art. 1 Primo Protocollo Addizionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’asserita riduzione dell’ulteriore 25% del prezzo di mercato del terreno, in realtà non operata dalla Corte territoriale, va dichiarato inammissibile per la sua estraneità al decisum.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 12.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare al Comune di Varna le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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