Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9371 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Fondi, con provvedimento R.G. 1134/09 depositato l’1.7.2009, nel

procedimento pendente fra:

F.G.;

COMUNE DI SPERLONGA, EQUITALIA POLIS SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il Giudice di Pace di Fondi, con ordinanza in data 1.7.2009, ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il Giudice di Pace di Fondi ha proposto il presente regolamento ritenendosi incompetente e ritenendo competente il giudice di pace di Caserta, dichiaratosi incompetente ed originariamente adito, ai sensi dell’art. 27 c.p.c..

Sotto questo profilo il regolamento è ammissibile essendo finalizzato a risolvere un conflitto tra giudici di pace in ordine a questione di incompetenza per territorio inderogabile (v. anche Cass. ord. 18.12.2008 n. 29572).

E’ , però, inammissibile perchè il giudice di pace si è limitato a contestare genericamente – con l’indicazione essendo competente il giudice di pace di Caserta, quale giudice dell’opposta esecuzione ai sensi dell’art. 27 c.p.c. – la dichiarazione di incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace preventivamente adito, senza però motivare in alcun modo l’ordinanza (v. anche Cass. ord. 2.10.2008 n. 24479).

Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al giudice di pace di Fondi”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace di Fondi.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Fondi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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