Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9371 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11667/2014 proposto da:

FRANK & HENRY SNC in persona del legale rappresentante in carica

S.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

BISCIONE, 95, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSALIA MARIA BIZZARRO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERVIZI STAMPA SARDEGNA SRL, in persona del suo Procuratore

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1,

presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CECILIA SAVONA, giusta procura in

calce al controricorso;

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA, in persona del suo Direttore affari

legali, D.S.U.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

GAMBA, rappresentata e difesa dall’avvocato GINO MARIA SCARPELLINI

giusta procura in calce al controricorso;

M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA (già RCS DIFFUSIONE SPA), in persona

del suo procuratore avv. G.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

LO CONTE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

RCS MEDIAGROUP SPA (già RCS PUBLISHING ITALIA SRL), in persona del

suo procuratore avv. G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO

CONTE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

HEARST MAGAZINES ITALIA, in persona dell’Amministratore Delegato e

Direttore Generale Dott. M.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ASSUMMA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN

PIERO BIANCOLELLA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SARDEGNA PRESS COOPERATIVA SRL, EURA EDITORIALE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 61/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La soc. Frank & Henry s.n.c. – titolare di una struttura commerciale nel cui ambito gestiva una rivendita di giornali e riviste convenne in giudizio la Servizi Stampa Sardegna s.r.l. (distributrice locale di prodotti editoriali) e la Sardegna Press soc. coop. a r.l. (che provvedeva alla materiale consegna e al ritiro della merce non venduta) per sentir accertare l’illegittimità della sospensione delle forniture (avvenuta a seguito di contestazioni sulle quantità effettive del reso), con condanna al ripristino delle forniture e al risarcimento dei danni.

Con successivo atto di citazione, la medesima Frank & Henry convenne in giudizio la Hachette Rusconi s.p.a., la M-Dis Distribuzione Media s.p.a., la De Agostini Rizzoli Periodici s.r.l. (poi Rizzoli Publishing Italia s.r.l.), la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e la Eura Editoriale s.p.a. deducendo che la Servizi Stampa Sardegna aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo di avere agito per conto degli editori) e chiedendo la condanna delle società editrici al ripristino delle forniture e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale riunì i due giudizi e li definì con integrale rigetto delle domande dell’attrice.

La Corte di Appello di Cagliari ha accolto il gravame della Frank & Henry soltanto in relazione alla liquidazione delle spese di lite, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione la Frank & Henry affidandosi a tre motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Arnoldo Mondatori Editore s.p.a., la Hearst Magazines Italia, la Rcs Mediagroup s.p.a. (già Rcs Publishing Italia s.p.a.), la M-Dis Distribuzione Media s.p.a. (già Rcs Diffusione s.p.a.) e la Servizi Stampa Sardegna s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha affermato che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che la domanda proposta dall’attrice nei confronti della Servizi Stampa Sardegna e della Sardegna Press fosse basata sulla responsabilità extracontrattuale per avere illecitamente sospeso e poi interrotto la fornitura di giornali e periodici oggetto di un rapporto contrattuale intercorrente fra l’attrice e le società editrici, così inserendosi, “senza averne titolo, nel rapporto esistente fra la Frank & Henry e le società editrici, con le quali intercorreva un rapporto diretto, qualificabile come contratto estimatorio”; ciò premesso e rilevato che l’attrice non aveva fornito prova dei propri asseriti rapporti contrattuali diretti con le società editrici (che, per parte loro, li avevano negati), ne ha fatto conseguire il rigetto sia della domanda nei confronti di dette società che di quella basata sulla responsabilità extracontrattuale della Servizi Stampa Sardegna e della Sardegna Press, in quanto la mancata prova dell’esistenza dei rapporti contrattuali con le editrici comportava l’impossibilità di ritenere integrata un’illecita ingerenza negli stessi.

Con specifico riferimento ai rapporti con le società editrici, la Corte ha affermato che, anche a voler ritenere che i contratti potessero non essere stati stipulati in forma scritta, non era stata neppure fornita la prova dell’avvenuta conclusione di un contratto verbale, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che l’attrice vendesse prodotti delle società editrici (essendo “molteplici i rapporti ipotizzabili, tra i quali, in particolare, quello intercorso tra il distributore locale e il rivenditore”).

In ordine alle istanze istruttorie riproposte dall’attrice in appello, la Corte ha ritenuto che le stesse dovessero reputarsi rinunciate in quanto, dopo essere state rigettate dall’istruttore, non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Da ultimo, la Corte ha affermato che “in ogni caso, l’attrice non (aveva) fornito la prova della sussistenza ed entità del danno lamentato”.

2. Il primo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5, per avere il giudicante omesso di esprimersi su un punto della domanda”: la ricorrente si duole che la Corte non si sia pronunciata su quanto dedotto col primo motivo di appello, in merito alla illiceità delle condotte della Servizi Stampa Sardegna e della Sardegna Press, e quindi sulla richiesta di affermazione della loro responsabilità extracontrattuale, limitandosi a riportarsi a quanto esplicitato dal primo giudice.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha preso posizione sulla censura non soltanto richiamando (e condividendo) le considerazioni svolte dal primo giudice, ma anche illustrando (a pagg. 18 e 19) le – proprie – ragioni del rigetto della domanda nei confronti delle distributrici locali; ha infatti affermato che, in mancanza di prova della conclusione dei contratti con le case editrici, non poteva “essere accolta la pretesa risarcitoria formulata (nei) confronti delle distributrici locali, per avere illecitamente interrotto le forniture oggetto di tali contratti, nè quella di condanna delle società editrici all’adempimento delle obbligazioni che in quei contratti troverebbero la loro fonte”.

3. Col secondo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c.) la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto che i contratti estimatori intercorsi con le case editrici necessitassero di forma scritta e che, comunque, anche a voler ritenere sufficiente la conclusione verbale, non fosse stata fornita una tale prova, che non poteva desumersi dalla mera circostanza che l’odierna ricorrente vendesse prodotti delle case editrici.

3.1. Il motivo è inammissibile sia perchè non coglie la ratio decidendi (che non è fondata sull’affermazione della necessità della prova scritta, ma sulla insussistenza di qualsiasi prova sulla conclusione dei contratti) sia perchè mira ad una rivalutazione di merito circa l’idoneità degli elementi emersi a comprovare l’esistenza dei contratti con le case editrici.

4. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, “per avere ritenuto il giudice di secondo grado non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado del giudizio le istanze istruttorie in precedenza formulate”.

La ricorrente contesta che la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate possa essere ritenuta, da sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono, essendo rimesso al giudice di valutare, caso per caso, se si tratti di mera omissione o di vera e propria rinunzia; rileva, inoltre, che nell’udienza del 19.2.2010 aveva precisato le conclusioni insistendo per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori precedentemente dedotti e non ammessi e che, soltanto per un “mero errore materiale”, alla successiva udienza del 9.4.2010 – in cui il giudice istruttore (impedito alla precedente udienza del 19.2.2010) aveva fatto nuovamente precisare le conclusioni avanti a sè – aveva concluso riportandosi alle sole memorie ex art. 183 c.p.c. (non contenenti istanze istruttorie); aggiunge che dal contenuto della comparsa conclusionale emergeva in modo inequivocabile la volontà di non rinunziare alle istanze istruttorie.

4.1. Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (Cass. n. 16886/2016; conformi Cass. n. 2093/2013, Cass. n. 10748/2012, Cass. n. 9410/2011).

Tale indirizzo merita piena condivisione, giacchè richiama le parti alla responsabilità di definire con precisione il perimetro delle domande e istanze rimesse alla decisione e salvaguarda anche la posizione della controparte, “la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato” (Cass. n. 10748/2012).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti delle spese processuali, liquidate – per ciascuna di esse – in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA