Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9371 del 08/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9371 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 27003-2013 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526 quale
incorporante per fusione la Banca Toscana SpA in persona del
Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Avezzano
della suddetta Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI 13/C, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli
avvocati UGO FRASCA, LUCA FRASCA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

MARZIALE MARIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 08/05/2015

avverso la sentenza n. 6031/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 25.9.2012, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

/

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Ric. 2013 n. 27003 sez. M1 – ud. 17-02-2015
-2-

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17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 27003/13 proposto dalla

Toscana spa nei confronti di Marziale Mario più altri il
Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione
che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati osserva
quanto segue .•
Con decreto n. 662/94 emesso in data 7.07.1994, il Presidente
del Tribunale di Cassino ingiungeva nei confronti di Mario
Marziale il pagamento, in favore della Banca Popolare della
Marsica, della complessiva somma di L 30.191.913 (pari ad
615.592,82), oltre interessi e spese, dovuta quale saldo debitore
del c/c n.200146176528, derivante dalla negoziazione di alcuni
travellers che ques.
Avverso il detto decreto proponeva opposizione l ‘ingiunto,
deducendo, in particolare, che il documento prodotto

Banca Monte dei Paschi di Siena spa già incorporante Banca

dall’istituto di credito, e, cioè, la ricevuta di vendita per
acquisto di American Express Travellers, riportava dati inesatti
sulla operazione effettuata, e che sulla stessa era apposta la

Si costituiva la Banca Popolare della Marsica, esponendo che
l’opponente aveva richiesto l’acquisto di titoli per un totale di
L 9.205.500 pari a circa 5.700 $ USA e che, al momento
dell’operazione di negoziazione, il cassiere erroneamente
aveva consegnato n. 20 tagli da $ 1.000, anziché tagli da $ 100.
Pertanto, la somma di cui al decreto ingiuntivo corrispondeva
a quella indebitamente percepita dall’ingiunto, pari alla
differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente
incassato.
Con distinti atti l’opponente proponeva querela di falso
relativamente alla distinta di negoziazione ed alla ricevuta di
vendita del 21.10.1993.
Riassunto il giudizio dopo due interruzioni, con sentenza n.
555/06 il Tribunale di Cassino dichiarava la falsità delle firme

firma di Marziale Mario, espressamente disconosciuta.

”Marziale Mario” apposte in calce alla richiesta di divisa
estera ed in calce alla ricevuta di vendita.
Con sentenza n. 397/07 ,emessa in data 13.06.2007, depositata
il 20.06.2007, il Tribunale di Cassino dichiarava sussistente il

credito della Banca Toscana, rideterminato in 6 15.824,64,
confermando lo stesso limitatamente a tale somma e, operata la
compensazione con quanto versato con offerta reale in data
9.10.2005 (pari ad 6 18.182,37), condannava la Banca alla
restituzione in favore dell’opponente dell’importo di 62.357,73
oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese del
giudizio.
Avverso la detta sentenza proponeva appello Mario Marziale
deducendo che il primo giudice aveva omesso di prendere in
considerazione la sentenza con la quale veniva dichiarata
l’inefficacia giuridica della distinta di negoziazione e della
ricevuta di vendita, dando credito a testimonianze del tutto
carenti ed inattendibili.
Con sentenza n. 6031/13 la Corte d’appello di Roma , in
accoglimento dell’appello proposto da Marziale Mario, in
(

totale riforma di questa ha revocato il decreto ingiuntivo n.
662/94 emesso in data 7.07.1994 dal Presidente del Tribunale
di Cassino per la complessiva somma di 6 15.592,82 e

Marziale della somma di 618.182,37, oltre interessi legali dalla
data del versamento (9.10.1995) al soddisfo, nonché al
pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di 6
1.218,80, oltre interessi legali dalla data della domanda
(6.03.2006) al soddisfo.
La Banca Monte dei Paschi di Siena spa , già incorporante
banca Toscana spa, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la detta sentenza sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce la
violazione degli artt. 115 e 116 cpc perché la sentenza,
sull’erroneo presupposto che l’accertamento definitivo della
falsità degli atti su cui essa ricorrente basava la propria
pretesa precludesse la possibilità di ricavare elementi di prova

condannato l’appellata alla restituzione in favore di Mario

dalle prove testimoniali ,aveva pretermesso ogni valutazione
delle prove stesse.
Con il secondo motivo ripropone la medesima questione sotto il

testimoniali) per il giudizio.
I due motivi ,tra loro connessi possono essere esaminati
congiuntamente e gli stessi appaiono inammissibili prima
ancora che manifestamente infondati.
Invero, come dianzi riportato la ratio fondamentale della
decisione assunta dalla Corte d’appello è che l’accertata
nullità delle firme del Marziale sulla documentazione bancaria
precludeva la valutazione delle prove testimonia/i.
Tale fondamentale ratio decidendi è censurata dalla ricorrente
in modo assolutamente generico ed aspecifico.
Non viene infatti in alcun modo argomentato sul perché tale
affermazione sia erronea e sul perché essa sia contraria a
diritto.
E’ giurisprudenza costante di questa Corte che il ricorso per
cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la

profilo dell’omesso esame circa fatti decisivi ( prove

rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per
cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti
dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige

argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la
sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle
considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente
indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.(
da ultimo Cass 18421/09).
Tale ultima analitica precisazione manca del tutto nel caso di
specie, onde non potendosi ritenere scalfita la ratio decidendi
che costituisce il presupposto della sentenza per escludere
rilevanza alle prove testimoniali ed all’interrogatorio le
censure afferenti la mancata valutazione di queste ultime
divengono irrilevanti.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM

l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 30.10.14

Vista la memoria della banca ricorrente;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna della ricorrente alle spese processuali avendo l’intimato svolto
attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso

. Sussistono le condizioni per

l’applicazione del doppio contributo ex art 13 comma 1 quater del d.p.r
115/02.

IlCons. relatore

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