Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9371 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 08/04/2021), n.9371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5459/2015 proposto da:

R.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrente –

contro

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN MARTINO”, IST – ISTITUTO

NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

ALOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2015 R.G.N. 296/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.9.2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di R.L. volta a sentir dichiarare la dipendenza da causa di servizio della malattia di cui è portatrice;

che avverso tale pronuncia R.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’IRCSS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 3, D.P.R. n. 468 del 2001, art. 2, comma 1 e art. 18 e artt. 2967 c.c. e segg., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di decadenza fissato per le domande presentate in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 468 del 2001, cit., laddove, essendo stata la domanda di riconoscimento della causa di servizio presentata in data anteriore (e nel rispetto dei previgenti termini procedimentali), il suo diritto avrebbe potuto estinguersi soltanto per prescrizione;

che, al riguardo, va premesso che i giudici di merito, nel riformare la pronuncia di prime cure (che aveva rigettato la domanda sul presupposto dell’intervenuta abrogazione dell’istituto della causa di servizio), hanno affermato che l’istanza presentata in data 26.1.2012, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto nuovamente che la medesima malattia venisse riconosciuta dipendente da causa di servizio, avesse efficacia interruttiva della prescrizione del diritto fatto valere nell’ambito del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego del 22.4.2002, salvo ritenere che, essendo stata l’anzidetta domanda proposta ben dopo i sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui la medesima Corte d’appello aveva riconosciuto l’etiologia professionale della malattia da cui è affetta ((OMISSIS)), ella fosse incorsa nella decadenza di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, art. 2, comma 1, avuto riguardo al momento in cui aveva “incontestabilmente appreso dell’essere, la sua situazione patologica, ricollegabile a causa di servizio” (così la sentenza impugnata, pag. 4);

che va disatteso il preliminare rilievo d’inammissibilità del motivo per intervenuto giudicato, non evincendosi dalla lacunosa esposizione del controricorso il contenuto della statuizione di prime cure che avrebbe esaminato e risolto negativamente tale questione;

che, nel merito, il motivo è fondato, atteso che, essendo il procedimento amministrativo di riconoscimento della causa di servizio a suo tempo introdotto dall’odierna ricorrente ancora pendente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 468 del 2001 (la Corte di merito ne attesta la conclusione a seguito del provvedimento di diniego del 22.4.2002: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), deve applicarsi alla fattispecie il D.P.R. n. 468 del 2001, art. 18, che per i procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio “già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento” stabilisce che siano definiti “secondo previgenti termini procedurali”, dovendo nel resto applicarsi il principio generale secondo cui, una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto soltanto alle regole della prescrizione (art. 2967 c.c.);

che a diverse conclusioni sarebbe potuto pervenirsi soltanto laddove la Corte avesse accertato che la domanda presentata in data 26.1.2012 aveva un presupposto di fatto (i.e.: un’infermità) differente da quello fatto valere nell’ambito del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego del 22.4.2002, ciò che, d’altronde, avrebbe logicamente escluso la sua attitudine ad interrompere la prescrizione, non potendo a quel punto più trattarsi del medesimo diritto già fatto valere in via amministrativa;

che, avendo per contro i giudici di merito accertato la valenza interruttiva della prescrizione della domanda presentata in data 26.1.2012, quest’ultima, lungi dal potersi configurare come nuova domanda da assoggettare al termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 468 del 2001 cit., art. 2, comma 1, costituiva semplicemente un’istanza di riesame in autotutela di un provvedimento reso in esito ad un procedimento che era ancora in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 468 del 2001 e dunque soggetto ai previgenti termini di decadenza;

che è appena il caso di precisare che l’anzidetta conclusione non impinge contro il D.L. n. 201 del 2011, art. 6 (conv. con L. n. 214 del 2011), che – com’è noto – ha poi abrogato l’istituto dell’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, atteso che la disposizione cit., prevedendo che l’abrogazione “non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”, ha piuttosto la finalità di spostare in avanti, rispetto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 cit., gli effetti dell’abrogazione, stabilendo l’ultrattività degli specifici istituti di tutela dei dipendenti pubblici oltre il mero criterio della pendenza del procedimento amministrativo alla data del discrimine temporale del 6.12.2011 (così espressamente Cass. n. 24361 del 2017), facendo salvi, per conseguenza, anche i diritti che, tempestivamente azionati entro i previgenti termini di decadenza, a tale data non si fossero ancora prescritti;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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