Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9370 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 21/05/2020), n.9370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9297/2018 R.G. proposto da:

E.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Angelo

Mura, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 116/18

depositata il 13 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che E.G., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 13 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 25 febbraio 2017 dal Tribunale di Cagliari, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, in contrasto con i criteri di valutazione previsti dalla predetta disposizione;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera insistenza sulla credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, non accompagnata dall’illustrazione delle ragioni del lamentato contrasto tra la valutazione compiuta dalla Corte territoriale ed i criteri indicati dalla legge, e mirando pertanto a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili come motivo del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/ 2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. lav., 17/05/2018, n. 12096; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso senza alcuna motivazione che in caso di rimpatrio egli fosse esposto al rischio della condanna alla pena di morte o della sottoposizione alla tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti;

che il motivo è infondato, avendo la Corte di merito giustificato la propria decisione attraverso il richiamo della vicenda personale riferita dallo stesso ricorrente, seguito dall’osservazione che dalla stessa non emergeva alcuna delle ipotesi di danno grave previste dalle norme invocate;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340; Cass., Sez. VI, 30/10/ 2018, n. 27503), il ricorrente non è in grado d’indicare circostanze di fatto, allegate nella precedenti fasi processuali e trascurate dalla Corte d’appello, contrastanti con le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata;

che è altresì infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sostenendo che, nell’escludere che in caso di rimpatrio egli fosse esposto ad una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, la sentenza impugnata ha individuato la sua regione di provenienza nell’Edo State, anzichè nel Delta State, ha fatto riferimento ad un’area molto più ampia di detta regione, ed ha descritto una situazione connotata in realtà da una violenza indiscriminata;

che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge infatti in alcun modo l’equivoco denunciato dal ricorrente, avendo la Corte cagliaritana proceduto correttamente all’esame della situazione in atto nell’area del Delta del Niger, ed in particolare nel Delta State, distinguendola da quella del nord della Nigeria, interessato dall’attività di gruppi terroristici islamici, ed affermando, sulla base d’informazioni desunte da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, che nella regione di provenienza del ricorrente gli episodi di violenza rilevati consistono principalmente in atti di criminalità rivolti contro soggetti determinati, quali espatriati ed imprese straniere, nonchè in atti di pirateria a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili;

che tale accertamento, consentendo di escludere la configurabilità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, si pone perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, sent. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, abbiano raggiunto un livello di violenza talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 13858);

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2 e dell’art. 131 c.p.c., comma 1, osservando che, nel revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte d’appello ha provveduto con sentenza, anzichè con decreto, ed ha giustificato la decisione con l’avvenuta proposizione di questioni già affrontate e risolte, senza tener conto dell’unicità delel singole vicende personali;

che il motivo è inammissibile, dal momento che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dal medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/ 2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. H, 6/12/ 2017, n. 29228);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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