Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9370 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma, con ordinanza n. RGAC 16790/09 del 26/06/09, depositata il

30/06/09, nel procedimento pendente tra:

L.F.;

CONDOMINIO DI (OMISSIS), C.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati,osserva:

1. Con ordinanza del 30.6.2009 il Tribunale di Roma nel procedimento tra L.F. ed il Condominio (OMISSIS) richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del giudice di pace di Roma, con cui quest’ultimo, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da L., che sosteneva l’inesistenza del Condominio, declinava la propria competenza per l’intero giudizio, ritenendo quella del tribunale di Roma, per effetto di connessione con la domanda proposta da C. G., intervenuto in giudizio.

2. Va, anzitutto, premesso che nella fattispecie il regolamento di competenza è stato richiesto esclusivamente in merito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo il Tribunale di Roma proposto alcuna richiesta di regolamento relativamente all’affermata sua competenza per valore in rito alla domanda connessa.

Va, quindi osservato che il giudice di pace al quale sia stata proposta con l’opposizione a decreto ingiuntivo una domanda riconvenzionale che ritenga eccedere la sua competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto la competenza del giudice dell’opposizione – individuato nell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto – ha carattere funzionale e inderogabile, rimanendo insensibile a eventuali situazioni di connessione (Cass. (Ord.), sez. 3^, 29/03/2004, n. 6267; Cass.(Ord.), sez. 3^, 17/06/2002, n. 8702; Cass. (Ord.), sez. 3^, 04/03/2002, n. 3107).

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c.;

Dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, relativamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Nulla per le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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