Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9370 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10450/2014 proposto da:

COMUNE ROSOLINI, in persona del Sindaco pro tempore, Ing.

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO SAITTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO SANTANGELI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. M.C. convenne in giudizio il Comune di Rosolini per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di condotte diffamatorie e calunniose poste in essere dal sindaco D.S..

Il Comune resistette alla domanda e chiamò in causa il D., che si costituì anch’egli in giudizio contestando la pretesa attorea.

Il Tribunale riconobbe la sussistenza della lesione dell’onore e della reputazione dell’attore, ma accolse la domanda soltanto nei confronti del D., condannandolo al pagamento di 400.000,00 Euro.

In accoglimento del gravame proposto dal M., la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune al risarcimento del danno ed ha rigettato la domanda di manleva reiterata dall’appellato nei confronti degli asseriti eredi del D., in quanto privi di legittimazione passiva per avere rinunciato all’eredità.

Ricorre per cassazione il Comune di Rosolini affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste il M. a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, pur dando atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata, ha prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, con ciò violando la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

2. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass., S.U. n. 9005/2009).

3. Ne consegue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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