Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 937 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 20/01/2021), n.937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18953/2016 proposto da:
C.P., nella qualità di cessionario del credito di
D.T.L., D.S.A., O.A.,
D.S.L.M., M.A., O.M., M.D.,
D.R.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentati e difesi
dall’avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., già Rasbank S.p.a., in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio
dell’avvocato Pazzaglia Stefania, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Cantone Francesca Andrea, Rizzo Marco,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2030/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del
25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/11/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
il signor C.P. conveniva in giudizio la Allianz Bank Financial Advisors (già “SGR” Società di gestione del risparmio RAS Asset Management), esponendo di essere cessionario dei crediti vantati da vari soggetti che avevano sottoscritto nel 2000, per il tramite del promotore finanziario C.S., quote di fondi comuni di investimento che avevano nel tempo subito perdite notevoli e, pertanto, chiedeva di dichiarare la nullità o inefficacia o di annullare tali contratti e di condannare la convenuta al pagamento di 119.417,65, a titolo di ripetizione dell’indebito o di risarcimento dei danni;
nel contraddittorio con la Banca che chiedeva, in subordine, di chiamare in causa il promotore finanziario C.S., il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree, rilevando che “Allianz” aveva offerto agli investitori un servizio di collocamento di strumenti finanziari; che per tale servizio non era prevista la stipulazione del contratto quadro, a norma dell’art. 30, comma 3, del reg. Consob del 1998 vigente ratione temporis, secondo cui le disposizioni relative alla forma scritta non si applicavano alla prestazione dei servizi di collocamento; la Banca aveva assolto ai previsti obblighi informativi; i prodotti offerti non erano inadeguati rispetto al profilo di rischio degli investitori, i quali avevano rifiutato di fornire informazioni in merito alla loro esperienza in materia finanziaria;
il gravame di C.P. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2015;
in sintesi, ad avviso della Corte, il servizio reso da “Allianz” agli investitori non era qualificabile come di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto in strumenti finanziari, ma di collocamento delle quote di fondi di investimento per conto della “SGR”, per il quale non è prevista, a pena di invalidità, la stipulazione e la produzione del contratto quadro o dell’accordo di collocamento nè l’indicazione delle condizioni di tempo e prezzo dell’offerta; con riguardo agli obblighi informativi di cui agli artt. 21 e 28 del T.u.f., la Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice, secondo la quale la “Allianz” aveva dimostrato di avere adempiuto ai suddetti obblighi; con riguardo al profilo dell’adeguatezza delle operazioni, la Corte le ha ritenute non inadeguate, rilevando che, al momento della sottoscrizione delle quote dei fondi, gli investitori avevano dichiarato di non voler rilasciare informazioni sulla loro esperienza in materia di strumenti finanziari e sulla loro situazione finanziaria, sicchè la Banca non aveva la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul profilo di rischio degli investitori e non aveva l’obbligo di astenersi;
avverso questa sentenza C.P. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi, cui resiste la “Allianz”. C.S. non ha svolto attività difensiva; il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso presenta profili di rilievo nomofilattico che ne consigliano la trattazione in udienza pubblica, non sussistendo i requisiti per l’adozione del rito camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., in relazione ai primi quattro motivi di ricorso che pongono le questioni concernenti la necessità di stipulazione del contratto quadro e l’obbligo di forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento di strumenti finanziari nei confronti della clientela.
PQM
La Corte rinvia la causa all’udienza pubblica della Prima sezione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021