Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 937 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 450 – 2012 proposto da:

G.G. (OMISSIS) Procuratore Generale di TA.MA.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO GERACI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DE SAINT BON SIMONE, 42, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

PEPE, rappresentato e difeso dall’avvocato T.E. giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 295/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

AVOLA, depositata il 27/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17 novembre 2003, C.S. convenne Ta.Ma. dinanzi al Giudice di pace chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante di proprietà della predetta.

Si costituì in giudizio la convenuta, la quale chiese di essere autorizzata a chiamare in garanzia T.E., alla cui agenzia immobiliare era stato affidato l’incarico di vendita dell’appartamento con consegna delle chiavi e alla cui incuria doveva ascriversi la mancata chiusura dei finestroni e il conseguente danno patito dal ricorrente.

Si costituì anche il chiamato contestando le pretese della convenuta.

Con sentenza n. 81 del 2006 il Giudice di pace di Avola accolse la domanda, riconobbe la responsabilità di T. e lo condannò al risarcimento del danno nei confronti di C., accertato in Euro 1.019,00.

Con sentenza del 27 dicembre 2013, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell’appello proposto da T., dichiarò la Ta. responsabile dei danni lamentati, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso questa sentenza, G.G., procuratore generale di Ta.Ma., ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso T.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico composito motivo il ricorrente ha dedotto: “a) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto b) Nullità della sentenza e del procedimento c) Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. In particolare lamenta la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, consistita nell’aver il Tribunale censurato nel merito la decisione del giudice di pace, sebbene quest’ultimo avesse pronunciato secondo equità, così “snaturando” l’interpretazione “della legge” e “avendo posto in essere le condizioni di nullità del procedimento e disatteso totalmente, omesso e ablato ogni motivazione su un fatto decisivo e controverso” rilevato dalla ricorrente “(vedasi comparsa di costituzione nel giudizio di appello)”.

2. Il motivo è infondato rispetto a tutti i profili denunciati.

3. Non sussiste la lamentata violazione di legge e neppure sussistono i paventati vizi di nullità della sentenza e del procedimento o di omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, tenuto conto che il giudice di merito ha espressamente motivato secondo diritto in relazione ad una fattispecie derivante da un rapporto giuridico relativo ad un contratto (di mediazione o di agenzia) asseritamente concluso tra la convenuta Ta. e il chiamato T. a norma dell’art. 1342 c.c., trattando, quindi, una ipotesi alla quale non è applicabile l’invocato art. 339 c.p.c., comma 3, ed ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte della Ta. in ordine al rapporto in base al quale la predetta chiamava in garanzia il terzo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Sussistono, infine, i presupposti ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, norma applicabile ratione temporis al giudizio in esame, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 13, poi successivamente abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 20, con decorrenza dal 4 luglio 2009 (in vigore dal 2 marzo 2006 al 3 luglio 2009). In proposito questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023; Sez. 3, 11 marzo 2014 n. 5599) che la previsione continua ad essere applicabile tenuto conto che la L. n. 69 del 2009, art. 1, ha precisato che le nuove norme che modificano il codice di procedura civile, e quindi anche la norma abrogativa, si riferiscono ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, non alle sentenze (o alle impugnazioni avverso le sentenze) pubblicate dopo tale data (come invece previsto per singole disposizioni dal comma 4 del medesimo art. 58). Pertanto, risultando il giudizio in esame instaurato nel novembre 2003 si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

E’ stato già più volte affermato da questa Corte che costituisce abuso del diritto all’impugnazione, integrante “colpa grave”, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente infondati, o perchè ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, o perchè assolutamente irrilevanti, o assolutamente generici, o perchè, comunque, non rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale come rilevato dalla recente sentenza della Corte Cost. 26 giugno 2016, n. 152 che ha confermato la tenuta costituzionale della norma processuale (art. 96 c.p.c., comma 3) in riferimento alle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti (tra le più recenti, v. Sez. 3, n. 19285/2016, Graziosi, in corso di massimazione).

Nel caso in esame, la responsabilità aggravata del ricorrente è ravvisabile nell’aver riproposto una doglianza contraddittoria rispetto alla propria stessa prospettazione difensiva; difatti, il ricorrente continua a lamentare che il giudizio dovesse essere svolto secondo equità, essendo consapevole dell’aver rappresentato e preteso ai fini dell’accertamento della domanda di manleva sin dal primo grado la conclusione di un contratto di agenzia e/o mediazione con il terzo chiamato in causa, ipotesi che nel codice di rito ex art. 113 c.p.c., comma 2, muta la decisione del giudice di pace in una pronuncia secondo diritto.

Per quel che concerne, infine, il quantum della condanna da irrogare, del tutto discrezionale, con l’unico limite dell’equità che è rappresentato dalla ragionevolezza che può individuarsi assumendo come parametro di riferimento l’importo liquidato per le spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio, si stima equo condannare il ricorrente al pagamento in favore del resistente della ulteriore somma di Euro 1000,00.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente, nella qualità di procuratore generale di Ta.Ma., a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente a pagare al resistente la somma di Euro 1.000,00 ex art. 385 c.p.c., comma 4.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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