Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 937 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 17/01/2011), n.937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 721-2010 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato RUFINI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVIERI LUIGI,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

BECCARA FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA GENERALI SPA – Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali,

soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali

SpA in persona dell’amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARBIERI FABRIZIO, giusta procura speciale per atto notaio Angelo

Busani di Milano, in data 22.1.2010, n. rep. 12084, che viene

allegata in atti;

– resistente –

e contro

EURIZON CAPITAL SGR SpA, già CAAM SGR SpA, P.G.,

SOCIETA’ BANCA IMI SpA – già Banca Caboto SpA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 241/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Rufini (per delega avv.

Luigi Olivieri) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la resistente l’Avvocato Guido Romanelli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato una relazione del seguente tenore:

“1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2009 la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma di una pronuncia del locale tribunale, ha condannato il promotore finanziario sig. P.P. e la Banca Generali s.p.a. (subentrata alla società d’intermediazione per la quale il sig. P. aveva operato) a risarcire il sig. C.M. dei danni subiti in conseguenza di un investimento in strumenti finanziari non adeguati al profilo patrimoniale ed al grado di propensione al rischio del cliente, danni liquidati in Euro 219.377,78 (oltre agli interessi), nonchè a restituirgli l’ulteriore somma di Euro 103.291,38, ricevuta dal promotore in assenza di contratto scritto.

Il sig. P. ha chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi.

Il sig. C. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno esplicato difese in questa sede.

2. Il ricorso è suscettibile di essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., potendosene ipotizzare la manifesta infondatezza.

2.1. Il primo motivo appare inammissibile.

Il ricorrente lamenta che ingiustificatamente la corte trentina abbia qualificato come improcedibile l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado. Ma una siffatta doglianza non è sorretta da adeguato interesse: giacchè, se è vero che la corte territoriale ha definito improcedibile l’appello proposto dal sig. P. in via principale, è vero altresì che le censure in esso contenute sono state poi reiterate in via di appello incidentale, in relazione alle contrapposte impugnazioni formulate dalle altre parti contro la medesima sentenza, e che in tale veste quelle censure sono state considerate ammissibili ed esaminate approfonditamente nel merito dal giudice di secondo grado.

E’ solo necessario aggiungere che proprio di questa valutazione di ammissibilità dell’appello incidentale del sig. P. e del conseguente suo esame nel merito operato dalla corte trentina si duole ora, viceversa, il controricorrente sig. C.; ma lo fa senza ritualmente proporre – neppure in forma condizionata – alcun motivo di ricorso incidentale, onde non sembra necessario occuparsi del fondamento della sua doglianza.

2.2. Il secondo motivo di ricorso chiama anzitutto in questione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, (T.U.F.) e l’art. 29 del regolamento di attuazione (cd. Regolamento intermediari) emanato dalla Consob (come vigenti all’epoca dei fatti di causa, ossia nell’anno 2000), i quali imponevano all’intermediario (e per lui al promotore) di astenersi dal compiere per conto dell’investitore operazioni non adeguate, tenuto conto delle indicazioni fornite dallo stesso investitore e di ogni altra informazione disponibile.

La violazione delle anzidette norme deriverebbe dal fatto che, secondo il ricorrente, l’investimento in fondi azionari compiuto per conto del sig. C. è stato giudicato dalla corte territoriale inadeguato in considerazione della provenienza del denaro investito – un risarcimento del danno liquidato in favore del medesimo sig. C. a cagione di un grave incidente occorso alla funivia cui era addetto – che non ha invece alcun rilievo a tal riguardo.

La doglianza non sembra però fondata : perchè la corte dr appello ha stimato inadeguato l’investimento dell’ingente somma (L. un miliardo) apportata dal sig. C. non per il mero fatto che essa proveniva dal suaccennato risarcimento, ma ricollegando questa circostanza ad altri elementi, definiti come altrettanto pacifici in causa e ben noti al promotore – il sig. C. non aveva mai avuto a disposizione una somma simile, non aveva un elevato livello culturale e, soprattutto, non aveva mai prima operato nel settore finanziario – in rapporto ai quali la stessa corte ha poi ritenuto che l’investimento unicamente in fondi di tipo azionario non risultasse adeguato al profilo personale del cliente.

Questi elementi di fatto, la cui conoscenza da parte del sig. P. la corte d’appello afferma non essere mai stata da costui negata, sono ora contestati dal ricorrente, il quale imputa all’impugnata sentenza un vizio di motivazione sul punto. Ma non sembra che neppure questo profilo di censura colga nel segno, atteso che in questa sede non è possibile riesaminare direttamente le risultanze del giudizio di merito e che le affermazioni espresse nel provvedimento impugnato, sulla base di accertamenti in fatto, non risultano intrinsecamente contraddittorie nè quindi possono essere rimesse in discussione dal giudice di legittimità.

Non diversamente parrebbe doversi argomentare per un’ulteriore censura, rivolta alla motivazione della sentenza impugnata a proposito del rapporto tra l’entità della somma investita (i quattro quinti del risarcimento conseguito dal sig. C. per il suaccennato incidente) ed il patrimonio complessivo dell’investitore, nonchè a proposito del livello di rischio insito nel tipo di fondi nei quali la somma è stata impiegata. Ben si comprende, dall’intera motivazione della corte d’appello, come l’entità assai rilevante della somma in questione e l’eccezionalità dell’evento che aveva consentito al sig. C. di disporne, unitamente alla sua condizione lavorativa e sociale, siano stati considerati dal giudice di merito elementi logicamente idonei a fondare la ragionevole presunzione che una tal somma fosse da considerare ingente rispetto al pregresso livello patrimoniale del medesimo sig. C.. E, poichè di siffatti elementi di valutazione anche il promotore – come la sentenza impugnata s’è già visto avere accertato – era a conoscenza, tanto basta a sorreggere la motivazione in ordine alla straordinarietà dell’investimento anche rispetto al parametro patrimoniale dell’investitore. La valutazione, poi, circa la maggiore o minore rischiosità di un investimento unicamente concentrato fondi azionar, pur se riferiti ad aree geografiche differenti, appartiene totalmente all’ambito del giudizio di merito e la contraria opinione manifestata sul punto dal ricorrente non vale ad evidenziare un vizio di motivazione riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.3. Col terzo motivo, dolendosi anzitutto della violazione dell’art. 2691 c.c., il ricorrente sostiene che nulla giustifica l’affermazione della corte d’appello secondo cui, ove avesse avuto contezza del grado di rischio insito nell’investimento, il sig. C. avrebbe optato per una scelta più prudente (parametrata al minor livello di rischio insito nell’investimento in titoli di Stato).

Non sembra ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione dei principi che regolano l’onere della prova; nè vizi di motivazione a questo riguardo.

Una volta chiarito – come si è già detto – che l’investimento operato era inadeguato allo specifico profilo di quell’investitore, appare consequenziale affermare che il medesimo investimento avrebbe dovuto invece essere orientato verso strumenti finanziari a più basso livello di rischio, e che l’interessato ha subito un danno corrispondente alla migliore resa che in tal caso avrebbe conseguito.

Ragionevolmente, poi, la corte d’appello osserva che una simile scelta avrebbe dovuto imporsi già per il fatto che non risultava una diversa e maggiore propensione al rischio del cliente; e le circostanze sulle quali in precedenza ci si è soffermati paiono logicamente del tutto adeguate a sorreggere una simile conclusione.

Nè sembra contraddittorio l’aver sottolineato, nella sentenza impugnata, l’intenzione talvolta manifestata dal sig. C. di procedere ad investimenti immobiliari, giacchè il riferimento ai titoli di Stato ha unicamente la funzione di parametro per individuare il livello di rischio adeguato (non certo maggiore rispetto all’investimento immobiliare) ed è di per sè, comunque, più omogeneo in rapporto ad investimenti di tipo finanziario quali quelli di cui si discute.

2.4. Anche l’ultimo motivo di ricorso, che si riferisce alla condanna a restituire un’ulteriore somma versata dal cliente a mani del promotore senza la stipulazione di un contratto scritto che lo giustificasse, potrebbe risultare manifestamente privo di fondamento.

Il preteso difetto di legittimazione passiva del promotore, basato sul rilievo che le somme erano destinate all’intermediario e che sempre con quest’ultimo avrebbe dovuto essere stipulato il contratto scritto di cui la corte territoriale ha constatato la mancanza, si scontra con quanto accertato in punto di fatto dall’impugnata sentenza, secondo cui, benchè portata da assegni intestati all’intermediario, l’indicata somma fu consegnata al sig. P. e fu da quest’ultimo utilizzata (sia pure a beneficio di terzi con i quali aveva rapporti). In difetto di un’idonea causa di attribuzione, l’obbligo restitutorio grava su chi la somma ha fatto propria.

La denuncia di vizi di motivazione inerenti alla ricostruzione in punto di fatto della destinazione della medesima somma e dell’esistenza di una causa di attribuzione diversa dall’investimento finanziario (nullo per difetto di forma) sembra tradursi in una non ammissibile richiesta di riesame nel merito delle risultanze processuali acquisite in causa.

L’asserita violazione degli artt. 22 e 23 del cit. T.U.F. e dell’art. 96 del citato regolamento della Consob parrebbe invece muovere da un presupposto fattuale diverso da quello posto a base della decisione impugnata e non tener conto di quanto appena osservato in ordine all’accertato impossessamento della somma in questione ad opera del promotore.

Non sembra neppure ravvisatile la violazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), del menzionato regolamento, a tenore del quale sono esonerati dal requisito della forma scritta i contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento, non risultando dal provvedimento impugnato che, nella specie, le parti avessero inteso dar vita ad un contratto con tale oggetto.

3. Si prospetta perciò l’eventualità che il ricorso debba essere rigettato”.

Sono state depositate memorie sia dal ricorrente sia dal controricorrente. Quest’ultimo ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per resistere alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, proposta dal sig. P. a norma dell’art. 373 c.p.c. e rigettata dalla corte d’appello con ordinanza depositata l’8 aprile 2010.

Il collegio condivide le osservazioni e le conclusioni del relatore, non idoneamente scalfite dalla memoria del ricorrente che insiste nell’argomentare su circostanze di fatto non apprezzabili in questa sede e nel coltivare censure solo apparentemente formulate in punto di diritto o con riguardo a pretesi vizi di motivazione, ma in realtà attinenti al merito.

Pertanto il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e 9.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Il medesimo ricorrente dovrà altresì rifondere alla controparte le spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza, che si liquidano in Euro 221,24 per esborsi, 1.000,00 per diritti e 1.200,00 per onorari, oltre sempre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 9.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza, liquidate in Euro 221,24 per esborsi, 1.000,00 per diritti e 1.200,00 per onorari, oltre sempre alle spese generali ed agli accessori.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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