Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9369 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/04/2011), n.9369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2925/2010 proposto da:

GEST.A.TUR. DI SAVARESE VINCENZO & C. SAS (OMISSIS), in persona

del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo

studio dell’avvocato DE TILLA Maurizio, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.O., B.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BELMONTE Guido, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.S.A., CUSTODIA GIUDIZIARIA DELL’AZIENDA DENOMINATA

EUROPA PALACE HOTEL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29861/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 31/1/08, depositata il 19/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 19 dicembre 2008 n. 29861 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Gest.A.Tur. di Savarese V. &

C. s.a.s. contro B.O. e B.C. nonchè dei confronti di D.S.A. avverso la sentenza 14 gennaio 2005 della Corte di Appello di Napoli.

Ha osservato la Corte, in particolare, che il ricorso per cassazione risulta notificato al litisconsorte necessario D.S.A. a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., senza però che sia stato allegato agli atti l’avviso di avvenuto ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso stesso spedita per la notificazione e secondo quanto deciso in subiecta materia recentissimi arresti delle SS.UU. di questa Corte, la produzione dell’avviso suddetto è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, perciò dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue, ha osservato la ricordata pronunzia, che:

– l’avviso di ricevimento non allegato al ricorso nè depositato in atti successivamente può essere prodotto sino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma comunque prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale disposizione, ovvero sino alla adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, ex art. 372 c.p.c., comma 2;

– in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.;

– tuttavia, il difensore del ricorrente, presente in udienza o all’adunanza della Corte in Camera di consiglio, può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’ avviso che affermi di non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere alla Amministrazione postale un duplicato dell’attivo stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1;

– poichè nel caso di specie non vi è stata alcuna attività difensiva da parte dell’intimata D.S., nè risulta il duplicato dell’avviso in questione con relativa richiesta di rimessione in termini il ricorso va dichiarato inammissibile.

La Gest.A.Tur di Savarese Vincenzo & C. s.a.s. ha proposto ricorso per la revocazione della riassunta pronunzia, affidato a due motivi.

Resistono, con controricorso, B.O. e B.C..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

3. Come anticipato sopra, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 29861 del 2008 di questa Corte, pubblicata il 19 dicembre 20 08 denunziando, nell’ordine:

– da un lato, violazione e falsa, applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 24 Cost.. In correlazione agli artt. 149, 291, 375 e 398 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), atteso che nella specie nell’ambito dei poteri di ufficio la Corte di Cassazione avrebbe potuto ordinare il deposito della documentazione che doveva risultare ammessa al ricorso e non già fissare l’udienza di discussione che presuppone l’avvenuta verifica della regolarità degli atti primo motivo;

– dall’altro violazione dell’art. 102 c.p.c. e L. n. 392 del 1978, art. 36, in correlazione con l’art. 391 bis e ter c.p.c., e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere errato la Corte laddove ha individuato nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario con la D.S.A. secondo motivo.

4. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1. Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – che ha introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, l’art. 366 bis, ancorchè abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, è applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

Certo che la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione è stata pubblicata il 19 dicembre 2008 è palese, in limine, la soggezione del presente ricorso alla disciplina del ricordato art. 366 bis c.p.c..

4.2. Come noto, dispone la norma da ultimo richiamata, che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4.3. Una giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte interpreta la disposizione sopra trascritta nel senso che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del citato art. 391 bis, comma 1, là dove dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi dell’art. 365, e segg..

Deriva da quanto precede, pertanto, che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640; Cass. 26 febbraio 2008, n. 5075;

Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022).

Atteso che nella specie fa assolutamente difetto – sia nell’ambito del primo che del secondo motivo – una parte, diversa da quella contenente l’esposizione degli argomenti che dimostrano la fondatezza del ricorso, destinata alla chiara indicazione del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e la esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. (tra le tantissime, nel senso che non è sufficiente che il fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, ad esempio, Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

4.4. Anche a prescindere dai rilievi che precedono il ricorso – comunque – pare manifestamente inammissibile atteso che con lo stesso non si denunzia (cfr., del resto, al riguardo, la stessa intitolazione dei due motivi) che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto nella lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, ma si prospetta:

– da un lato, con il primo motivo, un presunto error in procedendo posto in essere dalla Corte, allorchè avrebbe fissato l’udienza di discussione senza verificare la mancata acquisizione della cartolina attestante l’avvenuta notifica del ricorso a una delle parti in lite e senza sollecitare il ricorrente al suo deposito (singolarmente, peraltro, senza indicazione di quale sia la norma positiva che imponga un tale comportamento);

– dall’altro, un error in iudicando per avere la Corte – contro il vero – attribuito a D.S.A. la qualità di litisconsorte necessario, in violazione del precetto di cui all’art. 102 c.p.c..

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che le considerazioni svolte nella memoria depositata dalla difesa della ricorrente – meramente ripetitive degli argomenti già sviluppati nella richiesta di revocazione – non giustificano un superamento della pacifica giurisprudenza di questa Corte ricordata nella relazione stessa nè una soluzione della controversia diversa da quella prospettata sopra.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 6.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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