Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9369 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STEFANO
LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato D’AGOSTINO NICOLA, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 83 5/2 008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 9/07/08, depositata il 15/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- R.S. propone cinque motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza 9 luglio – 15 novembre 2008 n. 835 della Corte di appello di Catanzaro che, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia, lo ha condannato a pagare Euro 14.937,52 alla sua condomina, A. D., in risarcimento dei danni provocati da difetto di manutenzione della parte di immobile di sua proprietà, che comprendeva l’intero stabile ad eccezione di un locale al piano terra, di proprietà della A..
L’intimata non ha depositato difese.
2.- I primi quattro motivi sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti.
Con il primo motivo il ricorrente chiede di accertare “se il giudicato su una vicenda pregiudiziale produca effetti riflessi nel giudizio promosso da un terzo, avente quale petitum il riconoscimento di una posizione giuridica soggettiva dipendente da quella oggetto della precedente sentenza”.
Con il secondo motivo formula il seguente quesito: “… se i solai divisori e comunque … le opere destinate a dividere orizzontalmente le due proprietà siano di proprietà comune dei proprietari degli immobili sovrastante e sottostante”.
Il terzo quesito è così formulato: “Dica la Corte de ai fini dell’attribuzione di responsabilità esclusiva al proprietario dell’immobile sovrastante per i danni causati dal crollo di un solaio si debba accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del primo e i danni lamentati”.
Il quarto quesito chiede di accertare se il diritto al risarcimento dei danni possa essere escluso quando il creditore avrebbe potuto evitarli usando l’ordinaria diligenza.
In tutti i casi i quesiti enunciano generici principi di diritto, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto di decisione e di ricorso per Cassazione, nè agli aspetti in cui il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dei suddetti principi, nel decidere la concreta controversia sottoposta al suo esame.
Essi sono pertanto inammissibili, perchè del tutto generici e astratti, quindi inidonei a far comprendere alla Corte di legittimità, tramite la sintesi logico-giuridica delle questioni in discussione, gli errori di diritto asseritamente compiuti dal giudice di merito e le diverse regole che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero dovuto essere applicate (cfr., per tutte, Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463; Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044).
2.1.- Quanto agli asseriti vizi di motivazione, manca una chiara sintesi delle censure che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e indichi le ragioni per cui la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).
3.- Il quinto motivo, con cui il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza in punto di fatto, è inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimità il riesame dei fatti.
4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Ritenuto in diritto.
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010