Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9369 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. II, 08/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 08/04/2021), n.9369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11298/2016 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TRASTEVERE

244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DOMENICO

PEZZATI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI SASSARI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DEL

MAZZARINO 14/16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA DESIDERI

ZANARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE ANDREA SABA;

– controricorrente –

e contro

BANCO DI SARDEGNA SPA, EQUITALIA SARDEGNA SPA, C.R.,

P.E.B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 943/2015 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.F. citava il Banco di Sardegna esponendo che in attuazione di un’azione esecutiva contro C.R. la convenuta aveva pignorato anche la quota di un mezzo di un bene sito in (OMISSIS), di cui al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), formalmente di proprietà del predetto C.. Tale azione esecutiva era stata riunita ad un’altra promossa dalla Banca di Sassari sullo stesso bene relativa all’ipoteca iscritta dal C. e da P.E. a garanzia di un mutuo. Nelle esecuzioni riunite era intervenuta anche Equitalia Sardegna per un’ipoteca di Euro 1.592.309, 25, quale quota parte, riferibile all’erede C.R.. Solo in seguito l’attrice aveva appreso che sull’immobile era stata iscritta ipoteca legale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 e che era stata trascritta la successione di C.A. in favore di C.R.. Tanto esposto riteneva che le azioni esecutive come pure l’iscrizione e trascrizioni eseguite sull’immobile fossero inefficaci, essendo la stessa D. la sola effettiva e sostanziale proprietaria dell’immobile che sosteneva di avere usucapito dopo averlo posseduto in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e per oltre vent’anni, da quando gliene aveva fatto donazione il suo compagno, Ca.Gi..

1.1 Si costituiva la Banca di Sassari che contestava l’avversa pretesa. Si costituivano C. e P. contestando la domanda dell’attrice. Rilevavano come la P. e il defunto C.A. avessero promesso di vendere l’immobile a Ca.Gi. per il prezzo di Euro 85.000 di cui il promissario acquirente aveva versato Euro 5000, rilasciando per la restante parte alcuni assegni a scadenza mensile, ma non pagando circa 30.000.000 di lire. Si costituiva anche Sardegna Equitalia che eccepiva la litispendenza del processo con l’opposizione di terzo proposta dall’attrice in sede esecutiva.

2. Il Tribunale disattese tutte le eccezioni di improcedibilità e di litispendenza rigettava la domanda proposta da D.F..

In particolare, il giudice di primo grado rilevava che con scrittura privata del 10 marzo 1983 C.A. ed P.E. avevano promesso in vendita a Ca.Gi., che si era impegnato ad acquistarlo l’immobile di causa per il prezzo concordato di Lire 85.000.000. La scrittura rinviava al termine del 30 settembre 1984 la stipula del contratto definitivo con la quale il Ca. sarebbe diventato proprietario del bene. Pertanto, alla luce delle previsioni contrattuali e fino alla stipula del definitivo (da farsi entro il 30 settembre 1984) il possesso del bene era rimasto in capo ai promittenti venditori. In difetto di altre previsioni contrattuali dunque doveva ritenersi che il promissario acquirente avesse solo la detenzione e non anche il possesso. Analoga condizione di mera detenzione era in capo all’attrice che, alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni, aveva instaurato una relazione con la res negli stessi limiti del suo presunto donante. Tale relazione con il bene si era protratta ininterrottamente per diversi anni, perdurando ancora al momento della sentenza e risultava anche che l’attrice avesse provveduto a sua cura e spese alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell’immobile. Tali elementi, come pure la circostanza per la quale la D. anche parlando con i terzi si presentava come la proprietaria del bene non erano sufficienti a provare che da tale iniziale stato di detenzione si fosse passati ad un possesso vero e proprio utile ad usucapire la proprietà del bene. Non era emersa la prova dell’interversio possessionis mediante un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore diretto a manifestare la inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio.

3. D.F. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari.

4. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ex art. 348 bis e ter c.p.c., non avendo ragionevole probabilità di essere accolto il mezzo di gravame.

5. D.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari ex art. 348 ter c.p.c., sulla base di tre motivi di ricorso.

6. La Banca di Sassari S.p.A. ha resistito con controricorso.

7. Banco Di Sardegna Spa, Equitalia Sardegna Spa, C.R., P.E.B.A.;

8. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge per inosservanza sia del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, sia della disciplina in tema di possesso e di detenzione, con particolare riguardo al disposto di cui all’art. 1141 c.c., commi 1 e 2, nella parte in cui la sentenza ha statuito che “analoga (a quella del Ca.) è stata la condizione dell’odierna attrice che alla luce delle dichiarazioni raccolte dai testimoni (che hanno riferito del “regalo che davanti agli amici il Ca. avrebbe fatto dell’immobile alla D., a cui avrebbe consegnato le chiavi di casa dopo un pranzo a (OMISSIS) (…) ha instaurato la sua relazione con la res negli stessi limiti in cui l’aveva il suo “donante”, subentrandogli nella stessa detenzione dell’immobile”.

Secondo il ricorrente la sentenza sulla circostanza del subentro della ricorrente nella detenzione dell’immobile sarebbe priva di motivazione. Il Tribunale non spiegherebbe, neanche per relationem, per quale motivo la D. avesse la detenzione e non il possesso del bene controverso.

In ogni caso la decisione sarebbe erronea nella parte in cui ha reputato che il potere della D. avesse natura detentiva sia in relazione al titolo su cui si fondava la detenzione, cioè il rapporto intercorrente con il possessore, sia in relazione alle presunzioni in materia di possesso e al relativo elemento psicologico.

Vi sarebbe inosservanza di legge anche volendo considerare il titolo traslativo invalido e comunque inefficace e quindi prescindendone per qualificare il potere della odierna ricorrente. In questo caso, infatti, dovrebbe operare la disposizione secondo cui il possesso è presunto iuris tantum ex art. 1141 c.c., comma 1, in capo a chi esercita il potere di fatto. La sentenza sarebbe affetta da violazione di legge anche laddove ha ritenuto che quello della D. fosse animus detinendi anzichè possidendi. La ricorrente avrebbe acquistato il diritto di proprietà sull’immobile controverso per usucapione per effetto del possesso a titolo originario protrattosi per oltre vent’anni.

Il subentro nella detenzione conseguente al “regalo del Ca.”, sarebbe incompatibile con la regola secondo cui la detenzione deve fondarsi su un rapporto obbligatorio.

Nella controversia dovrebbe trovare applicazione la regola di cui all’art. 1141 c.c., secondo cui “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione”. Ciò perchè la “donazione” di cui trattasi, sebbene non produca effetti traslativi, non essendo il bene di proprietà formale del donante nè essendo stato il relativo atto redatto nella forma pubblica prevista dalla legge, rileverebbe insieme alla consegna delle chiavi quale fatto storico ai fini dell’acquisto del possesso a titolo originario.

Il Tribunale non avrebbe considerato nemmeno la disciplina in tema di elemento psicologico del possesso e della detenzione, con particolare riguardo alle relative presunzioni. Da un lato, infatti, non si può reputare che la condotta della D. fosse sorretta da laudatio possessoris. Ciò non soltanto perchè tale connotazione psicologica non è mai stata eccepita nè provata o deve ritenersi tale in esito all’attività istruttoria, ma soprattutto perchè nel caso di specie essa deve essere esclusa alla luce della disciplina normativa e dell’insegnamento della giurisprudenza.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione di legge sub specie di inosservanza sia del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, sia della disciplina normativa in tema di possesso e detenzione, con particolare riguardo all’art. 1141 c.c., nella parte in cui ha statuito che “in difetto di altre previsioni contrattuali (…) deve ritenersi che il promittente acquirente abbia avuto del bene promesso solo la detenzione e non anche il possesso.

Secondo il ricorrente il Ca. aveva il possesso e non la detenzione e quindi avrebbe trasmesso il medesimo possesso alla D.. La parte della sentenza sul punto sarebbe affetta da violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, cioè per difetto di motivazione.

Mancherebbe infatti qualsiasi indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda e in ogni caso – anche ad ammettere che una parte motiva vi sia – tale motivazione difetterebbe nella sostanza in quanto apparente.

In sostanza, non motivando perchè il Ca. fosse detentore, il Giudice non avrebbe spiegato nemmeno il perchè lo fosse la D., che secondo lo stesso Giudice gli è subentrata. Infatti, i precedenti richiamati non sarebbero applicabili al caso di specie non essendo stata pattuita con il preliminare la consegna anticipata dell’immobile al Ca..

Non sarebbe applicabile il principio secondo cui il promissario acquirente può opporre il possesso al promittente venditore “solo nei modi previsti dall’art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un’intervenuta interversio possessionis. Tale principio, infatti, presupporrebbe “un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie.

Nel caso in esame, non sarebbe stato concluso fra le parti alcun contratto ulteriore rispetto al preliminare del 10 marzo 1983, ove, come detto, nulla risultava pattuito circa il godimento del bene; nè tale fatto sarebbe stato eccepito da controparte; nè risulterebbe in esito all’istruttoria, nè il Tribunale di Sassari vi fa cenno, anche soltanto per giudicare di ritenerlo provato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge sub specie di inosservanza della disciplina in tema di possesso ex art. 1141 c.c., comma 2, anche alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui dopo aver evidenziato essere “pacifico che quella relazione (cioè quella che il Giudice valuta di detenzione dell’immobile) si sia protratta ininterrottamente per diversi anni e che la stessa perduri ancora oggi” e “che l’attrice abbia provveduto a sua cura e spese alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell’immobile”, ritiene sia che “tali dati come pure la circostanza per cui la D., anche parlando con i terzi, appariva e si presentava come la proprietaria del bene, non sono sufficienti a provare che si sia passati ad un possesso vero e proprio, utile ad usucapire la proprietà del bene” sia che “non sarebbe emersa la prova dell’interversio possessionis che richiede la dimostrazione non di un semplice atto volitivo interno (di cui ad esempio le esternazioni con gli amici e i lavori fatti eseguire sull’immobile sarebbero manifestazione), ma di un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore e diretto a manifestargli l’inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio”.

4. La Corte, in esito alla discussione del ricorso nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

In particolare, il collegio ha riscontrato un rilievo di interesse nomofilattico nella questione relativa alla natura della relazione di fatto che la ricorrente ha avuto con il bene nel corso degli anni, se di detenzione o di possesso, tenuto conto della peculiarità della fattispecie nella quale la suddetta relazione era cominciata con un contratto preliminare stipulato dal convivente della D. ed era poi proseguita con una donazione nulla per mancanza di forma.

Pertanto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in Camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, atteso che il collegio non può essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal Presidente della sezione e che l’udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla L. n. 197 del 2016, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il P.M. – tenuto a concludere per primo -, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza (ex plurimis Sez. 3, Ord. Inter. n. 19115 del 2017).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo perchè venga trattata in udienza pubblica.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

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