Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9368 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3205-2019 proposto da:

K.M.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 154, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GRANARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5378/2018 della CORTE D’APPELLO) di MILANO),

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. K.M.M.R., cittadino del Bangladesh, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 3 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Ti primo mezzo è svolto sotto la rubrica “sulla remissione in termini”, e lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso la sua istanza di rimessione in termini per la proposizione dell’appello, tardivamente proposto, avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, ordinanza di cui egli non sarebbe venuto a conoscenza “poichè lo stesso, all’epoca, non conosceva la lingua italiana, nessuno gli ha comunicato in modo a lui comprensibile, il valore dell’ordinanza”.

Il secondo ed il terzo mezzo denunciano violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando il diniego della chiesta protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – inammissibile il primo motivo.

La Corte territoriale, a fronte di un appello tardivamente proposto, circostanza questa indiscussa e pacifica, ha esaminato l’istanza dell’appellante di rimessione in termini e l’ha respinta osservando che questi aveva “giustificato la tardività dell’impugnazione promossa affermando, peraltro solo oralmente, di non aver avuto conoscenza dell’esito del giudizio di primo grado, per non aver il suo precedente avvocato consegnato la comunicata ordinanza”. Orbene, a prescindere dalla circostanza che in questa sede il ricorrente ha introdotto un fatto totalmente nuovo, e cioè che egli non avrebbe avuto conoscenza dell’ordinanza non perchè il suo precedente avvocato non gliel’avesse consegnata, ma perchè non capiva l’italiano, il motivo non è riconducibile ad alcuna delle censure contemplate dall’art. 360 c.p.c., ma mira, per l’appunto inammissibilmente, ad una rivalutazione del giudizio di merito in ordine alla accoglibilità dell’istanza di rimessione in termini.

4.2. Gli altri motivi – peraltro anch’essi integralmente volti a

sollecitare un’inammissibile rivalutazione del merito sono assorbiti.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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