Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9368 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA

45, presso lo studio dell’avvocato MARIANI LUCIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTI FEDELE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA, (nuova denominazione sociale della Compagnia

Assicuratrice Unipol Spa), in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio

dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

COSMA FERDINANDO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 573/2008 del TRIBUNALE di SALERNO del

18/02/08, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 573/2008 il Tribunale di Salerno ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal giudice di pace, che aveva respinto la domanda proposta da D.M.M. contro Antonio Sozzo e la s.p.a. Aurora Assicurazioni, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale.

Mentre il giudice di pace aveva attribuito all’attore la completa responsabilità del sinistro – occorso fra il ciclomotore condotto dal ricorrente e l’autovettura del convenuto – su appello dello stesso attore e odierno ricorrente il Tribunale ha ravvisato elementi di responsabilità anche a carico del convenuto, ma ha rigettato l’appello, con la motivazione che l’appellante aveva chiesto solo l’accertamento della responsabilità esclusiva della controparte, e non l’applicazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, in tema di concorso di colpa.

Il D.M. propone un motivo di ricorso per Cassazione.

Resiste con controricorso UGF Assicurazioni, subentrata all’Aurora.

2. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del art. 2054 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di appello, avendo accertato il concorso di colpa dei due conducenti, avrebbe dovuto applicare l’art. 2054 cod. civ., comma 2, e non respingere del tutto la sua domanda, in quanto la sua richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva della controparte conteneva quella di accertamento del concorso di colpa; ed a tale giudizio il Tribunale avrebbe potuto pervenire sulla base dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al giudizio, anche in mancanza di esplicita domanda.

3.- Il motivo è manifestamente fondato.

Nella domanda di condanna della controparte per responsabilità esclusiva è contenuta quella avente ad oggetto quanto meno l’accertamento del concorso di colpa e la conseguente riduzione della somma dovuta in risarcimento dei danni, semprechè ciò possa avvenire tramite la valutazione delle medesime circostanze di fatto e delle medesime risultanze istruttorie acquisite al giudizio.

Il principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. Civ. Sez. 3^, 31 gennaio 2006 n. 2127 che, proprio in tema di sinistri stradali, ha ritenuto legittimo l’accertamento d’ufficio del concorso di colpa del pedone investito, che aveva invocato la responsabilità esclusiva dell’investitore; Cass. Civ. Sez. 2^, 6 novembre 2006 n. 23626, che ha escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nel caso in cui il giudice di merito, adito per la reintegrazione nel possesso pieno di un terreno, si era limitato ad accogliere la domanda di reintegrazione nell’esercizio di fatto del passaggio sul fondo medesimo; Cass. Civ. Sez. 3^, 26 ottobre 2009 n. 22595, che ha applicato il medesimo principio in tema di condanna al pagamento di una somma di denaro ridotta, a fronte della richiesta di assoluzione completa da ogni obbligo di pagamento).

5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria di parte resistente non valgono a disattendere.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’inidonea formulazione del quesito deve essere disattesa.

Il quesito ha correttamente prospettato la questione giuridica oggetto di controversia, cioè la possibilità per il giudice di appello – che rilevi dal quadro probatorio i presupposti per l’applicazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, – di rilevare di ufficio il concorso di colpa dei due conducenti, anche nel caso in cui sia stato chiesto dall’appellante solo l’accertamento della responsabilità esclusiva dell’altro conducente.

L’eccezione di merito di UGF, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, perchè non impugnata, nel capo in cui ha ritenuto che, non essendovi stato scontro fra i veicoli, non sia applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2, è anch’essa infondata.

In primo luogo le mere argomentazioni a supporto di una data soluzione non integrano capi della sentenza suscettibili di passare in giudicato.

In secondo luogo l’impugnazione idonea ad escludere il formarsi del giudicato era logicamente implicita nella domanda dell’appellante che venisse accertata la responsabilità esclusiva dell’automobilista, accertamento di per sè incompatibile anche con una pronuncia di responsabilità concorrente.

Si richiama, pertanto, la giurisprudenza citata nella relazione, che si uniforma anche al principio generale di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, per cui il concorso del fatto colposo del danneggiato – con la conseguente, proporzionale diminuzione della responsabilità – è rilevabile di ufficio (Cass. civ. Sez. 3, 20 agosto 2009 n. 18544 e 10 novembre 2009 n. 23734).

2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Nel caso di scontro fra autoveicoli, la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti contiene in sè la domanda (subordinata) di accertamento della responsabilità concorrente, anche in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, al quale accertamento il giudice può procedere di ufficio, ove ne ravvisi i presupposti.

Ove tale domanda sia proposta in appello, avverso la sentenza di primo grado che abbia dichiarato la responsabilità esclusiva dell’appellante, parimenti può il giudice di appello rilevare di ufficio il concorso di colpa, pur se l’appellante non abbia espressamente dichiarato di voler impugnare anche il capo della sentenza di primo grado che abbia escluso il concorso.

L’impugnazione si deve ritenere implicita nella domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della controparte; ed il rilievo di ufficio del concorso di colpa si uniforma al principio generale di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, come interpretato ed applicato da questa Corte. (Ferma restando, in ogni caso, la necessità che la pronuncia si fondi sugli elementi di prova acquisiti al giudizio e non richieda ulteriori accertamenti in fatto)”.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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