Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9368 del 16/04/2018


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Cassazione civile, sez. I, 16/04/2018, (ud. 11/01/2018, dep.16/04/2018),  n. 9368

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha chiesto la cassazione, in base a quattro motivi, del decreto col quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7-8-2013, ha dichiarato improcedibile, per violazione della L. Fall., art. 99, comma 1, la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., siccome proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 97 stessa legge;

coi primi due motivi, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 97 e 99, D.L. n. 193 del 2009, art. 4, commi 1 e 2, conv. in L. n. 24 del 2010, D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, e l’omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente sostiene di aver disconosciuto qualsiasi valenza alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, in quanto era stata prodotta dalla curatela una ricevuta sintetica di tale comunicazione, priva, come tale, di qualunque valore probatorio attesa l’insuscettibilità di verificarne il contenuto;

col terzo motivo la ricorrente ulteriormente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 97, e art. 112 c.p.c., in quanto doveva trovare applicazione la versione della prima norma conseguente al D.L. n. 179 del 2012, donde con la comunicazione la curatela avrebbe dovuto trasmettere anche la copia dello stato passivo;

infine col quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., si duole della mancata ammissione degli interessi convenzionali quanto al rapporto sostanziale controverso;

la curatela ha replicato con controricorso.

Considerato che:

il quarto motivo è inammissibile poichè non attinente alla statuizione processuale unicamente adottata dal tribunale;

i primi tre motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati;

la L. Fall., art. 97, nel testo che rileva in causa (conseguente al D.L. n. 179 del 2012, come convertito), prevede che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dia comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda;

a sua volta l’art. 99 prevede, al comma 1, e per quanto qui rileva, che le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione;

consegue che, in caso di omessa osservanza del termine, il ricorso in opposizione è inammissibile – non improcedibile come invece sostenuto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel caso di specie; errore – codesto – privo tuttavia di rilevanza effettuale e dunque semplicemente emendabile per fini di sistemazione concettuale;

in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario;

è vero che tale documento non assurge alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (come sottolineato da Cass. n. 15035-16);

tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005;

il citato D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC); e ciò conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (v. Cass. n. 26773-16); nè la ricorrente ha dedotto, con la dovuta specificità, di aver fornito dinanzi al tribunale la prova contraria suddetta;

non ha dunque fondamento l’obiezione qui incentrata sulla natura sintetica della RAC, posto che, ai fini delle comunicazioni di cui alla L. Fall., art. 97, la RAC viene in rilievo in sè e per sè;

nel contempo è infondata l’eccezione di mancata osservanza della L. Fall., art. 97, dal punto di vista contenutistico, per la non avvenuta allegazione di copia dello stato passivo;

difatti nel controricorso è riportata la trascrizione completa della comunicazione che era stata inviata alla creditrice;

si apprende che la comunicazione conteneva – essa – a prescindere, quindi, dalla trasmissione dello stato passivo (che ivi peraltro si indica “contestualmente (..) trasmesso”), il riferimento puntuale alla domanda di ammissione, alle deduzioni testuali del difensore della banca nelle distinte udienze e al testo del provvedimento adottato dal giudice delegato, oltre che le indicazioni circa le eventuali iniziative processuali da intraprendere in sede di opposizione;

in tal guisa la comunicazione replicava il contenuto dello stato passivo nella parte di interesse per il creditore destinatario; e tanto rende ininfluente la circostanza se lo stato passivo sia stato altresì contestualmente (e separatamente) trasmesso in allegato alla comunicazione;

le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018

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