Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9368 del 08/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9368 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 22496-2013 proposto da:
FILA EUROPE SPA 00198500027 (già Fila Sport SpA incorporante
di Fila Italia SpA per atto di fusione) in persona della procuratrice,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALBERTO RITEGNO, MARCO
SORMANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO SOFRA SRL;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 6838/2013 del
TRIBUNALE di NAPOLI del 31.7.2013, depositato il 03/09/204;

Data pubblicazione: 08/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Claudio Coggiatti che si riporta agli

scritti.

Ric. 2013 n. 22496 sez. M1 – ud. 17-02-2015
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 22496/2013 proposto dalla
Fila Europe spa nei confronti del Fallimento Sofra srl il

Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione
che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
Che la Fila Europa spa Sicilia spa ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base di cinque motivi avverso il decreto del
3.9.13 con il quale il Tribunale di Napoli ha rigettato
l’opposizione proposta dalla ricorrente allo stato passivo del
Fallimento della Sofra srl ;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Osserva
Con il primo motivo di ricorso si contesta che il Tribunale abbia
omesso di valutare la mancata contestazione circa l’esistenza del
credito.

/

Con il secondo motivo si lamenta che, in violazione di legge, il
decreto abbia ritenuto non probante nei confronti del fallimento la
documentazione contabile prodotta.

poiché ,essendo stata la sentenza di fallimento dichiarata sulla
sola istanza di essa Fila Europa spa, doveva essersi ormai
formato il giudicato circa l ‘esistenza del proprio credito.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorsosi lamenta la mancata
ammissione delle prove testimoniali.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La curatela fallimentare, le cui ragioni erano state accolte in sede
di verifica dello stato passivo, è rimasta contumace nel giudizio di
opposizione.
Da ciò discende che ,data la natura impugnatoria del giudizio di
opposizione, non vi era un obbligo di riproposizione delle
contestazioni non sussistendo un obbligo in tal senso anche nei
giudizi di gravame.
In ogni caso poi, il principio di non contestazione di cui all’art 115
cpc trova applicazione solo nei confronti della parte costituita e

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell ‘art. 2909 c.c

non anche di quella contumace ,come si evince dall’art 115 cpc
che prevede l’obbligo di contestazione specifica solo per la parte
costituita.

parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in
cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le
preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l’onere per
il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti
costitutivi del diritto vantato dall’attore nel momento della sua
costituzione. (Cass 16265/03).
Il che significa che prima del momento della costituzione del
contumace i fatti non contestati non possono ritenersi ammessi.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato che l’art. 2710
cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i
rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente
tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del
fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto
precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la

gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale
sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma
in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la

un).
Ne consegue che, in applicazione di detto principio nel giudizio di
opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia
probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda
di ammissione al passivo da parte di un imprenditore.( Cass
10081/11).
Anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato.
La sentenza di fallimento ha per oggetto l’esistenza dello stato
d’insolvenza e non l’accertamento della effettiva esistenza dei
singoli crediti portati dai creditori a sostegno delle proprie istanze
di fallimento, onde nessun giudicato si forma sotto tale profilo,
restando l’accertamento della loro esistenza riservata al giudice
fallimentare in sede di verifica del passivo, sulla cui pronuncia si
forma soltanto un giudicato endoprocessuale, ovvero al giudice
“ordinario” una volta che il fallito sia tornato in bonis.

qualità di controparti nei rapporti d’impresa. ( Cass 4213/13 sez

D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito
che se in sede di procedura prefallimentare uno o più crediti sono
contestati dal debitore e per gli stessi vi siano già dei giudizi
pendenti, il tribunale può effettuare una mera delibazione

sommaria ed incidentale della loro esistenza ai fini di procedere
alla valutazione della sussistenza o meno dello stato d’insolvenza.
Il quarto ed il quinto motivo ,tra loro connessi, possono essere
esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono manifestamente infondati e per certi versi
inammissibili.
Va preliminarmente rammentato che il vizio di motivazione per
omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può
essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia
determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della
controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non
esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da
invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
la valutazione delle risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio
(

decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. ( Cass 11457/07Cass 5377/11).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le fatture prodotte

depositati perché era comunque necessario provare l ‘esecuzione
della prestazione.
Tale ultima circostanza era quella decisiva.
La ricorrente nulla però deduce in proposito venendo meno
all ‘onere dianzi indicato di specificare perché la richiesta prova
testimoniale avrebbe potuto portare ad una diversa decisione il
giudice di merito.
Nel caso di specie, comunque , il Tribunale ha correttamente
escluso la prova testimoniale dal momento che i capitoli di prova
si riferiscono in parte alla avvenuta emissione delle fatture ,in
parte ad operazioni contabili , circostanze entrambe irrilevanti
(posto che la documentazione contabile non è opponibile alla
massa) poiché l’emissione di fatture e l ‘effettuazione di operazioni
contabili non provano di per sé l ‘effettuazione della prestazione, in

(

non potevano costituire prova del credito e neppure i due contratti

parte inoltre sono generici ( cap 7 ed 8) ed in parte irrilevanti (
cap.9).
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può

cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 30.10.14
Il Cons. relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della
ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva. PQM
Rigetta il ricorso . Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio
contributo ex art 13 ,comma 1 quater, DPR 115/02

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di

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