Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9367 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16345-2018 proposto da:

AONAMBO JOHN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE'” rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO (OMISSIS), PROCURA della

REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TORINO;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 295/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Aonambo John ricorre per un solo mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis nel testo vigente, per avere il tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Sebbene nella fase amministrativa non fosse stata disposta la videoregistrazione del colloquio con il richiedente, il Tribunale ha omesso di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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