Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9367 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18832/2009 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALCUTTA
25, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MAURIZIO, che lo rappresenta
e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA, R.C.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 13596/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 23/05/08,
depositata il 23/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1. – B.P. propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 13596/2008 del Tribunale di Roma che confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace – ha dichiarato prescritto il diritto da essa azionato contro R.C. e la s.p.a Toro Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere stata investita mentre transitava a piedi sulle strisce pedonali, riportando lesioni personali.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia applicato il termine biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, sul rilievo che non era stata presentata querela in relazione alle lesioni, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5121 del 2002.
Deduce che la più recente giurisprudenza delle stesse Sezioni unite (sentenza n. 27337/2008) ha mutato orientamento, ritenendo applicabile il più lungo termine previsto per il reato di lesioni colpose anche quando la querela non sia stata presentata, sempre che il giudice civile ravvisi nel fatto gli estremi del reato.
3. – Gli intimati non hanno presentato difese.
4. – Il motivo è manifestamente fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, prima parte), anche qualora non sia stata presentata querela o manchi una qualunque causa di procedibilità, purchè il giudice civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (Cass. Civ. S.U. 18 novembre 2008 n. 27337; Cass. Civ. Sez. 3^, 23 giugno 2009 n. 14644 e 12 novembre 2009 n. 23930).
La sentenza impugnata ha disatteso questi principi.
7.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che la ricorrente non ha formulato il quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 bis cod. proc. civ..
2.- Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010