Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9367 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6500-2014 proposto da:

D.B.M., S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA

FERRERIO, SIMONE ZAMBELLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.I., in proprio e quale genitore esercente la

potestà sui figli minori G.P. ed G.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE NOMENTANA 414, presso lo

studio dell’avvocato SIMONE DE CIANTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO MASSARENTI giusta procura speciale del

Dott. Notaio Z.R. in (OMISSIS);

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 1447/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA DI PIERRO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MASSARENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Cons. Chiara Graziosi, componente del Collegio, preso atto di essere stata il giudice estensore della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bologna nella presente controversia, ha provveduto a formalizzare dichiarazione di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4.

Considerato, quindi, che la causa dovrà essere trattata e decisa da Collegio integrato da altro componente, in luogo del Consigliere astenutosi.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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