Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9366 del 28/04/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 9366 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DORONZO ADRIANA
SENTENZA
sul ricorso 8974-2009 proposto da:
ADELIZZI PASQUALE C.F.DLZPQL40D27D390Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69 A, presso
lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSSI,
rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO FELICE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2014
contro
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– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 28/04/2014
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TADRIS
PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;
avverso la sentenza n. 434/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 07/04/2008 R.G.N. 1302/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato FELICE AMATO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto.
– resistente con mandato –
Udienza del 19 marzo 2014
Aula A
RG. n. 8974/2009
Adelizzi e/ INPS
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con sentenza del 7 aprile 2008, la Corte di Appello di Salerno accoglieva
l’appello proposto da Pasquale Adelizzi avverso la sentenza resa dal Tribunale
il trattamento speciale di disoccupazione agricola relativo all’anno 2000, oltre agli
accessori di legge; condannava altresì l’INPS a rifondere al ricorrente le spese di
entrambi i gradi del giudizio, che liquidava per ciascun grado in complessivi C
516,00.
2.- Contro la sentenza l’Adelizzi propone ricorso per cassazione sulla base di un
unico articolato motivo, fondato su violazioni di legge e vizi di motivazione, e
sintetizzato in un quesito di diritto. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso
notificato.
3.- Con l’unico articolato motivo di ricorso, l’Adelizzi deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 c.p.c., nel testo vigente pro tempore, della legge n.
794/1942 e successive modifiche, dell’articolo 1 della legge 7/11/57, n. 585, del
D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e delle tariffe ad essi allegate, lamentando che il
tribunale avrebbe derogato ai minimi degli onorari e dei diritti fissati dalla tariffa
professionale.
Deduce altresì violazione o falsa applicazione del principio di inderogabilità dei
diritti e dell’onorario minimo di avvocato (art. 24 1. n. 794/1942), in relazione
all’articolo 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,
132, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1°, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo controverso, lamentando
che il tribunale aveva ridotto le somme esposte nella nota spese depositata senza
illustrare le ragioni di tale riduzione.
4. — Il ricorso è fondato.
4.1. – Deve essere dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dall’INPS in sede di discussione orale e fondata sulle modalità di
redazione dell’atto, che non rispetterebbe il requisito di cui all’art. 366, comma 1°,
n. 3, c.p.c., in quanto effettuata con la tecnica cosiddetta dell’assemblaggio.
della stessa città e, per l’effetto, condannava l’INPS a corrispondere al ricorrente
Udienza del 19 marzo 2014
Aula A
R.G. n. 8974/2009
Adelizzi c/ INPS
L’eccezione è infondata.
4.2. – Benché il ricorso contenga la trascrizione integrale di atti delle pregresse
fasi di merito, esso soddisfa il requisito previsto dall’art. 366, comma 1°, n. 3,
c.p.c., ovvero della sommaria esposizione dei fatti di causa.
La trascrizione integrale riguarda infatti le note specifiche depositate nel primo e
nel secondo grado, nonché il verbale di udienza e l’indice del fascicolo depositato
Tale trascrizione è stata peraltro inserita nel contesto di un’esposizione che ha
dato conto delle reciproche posizioni delle parti nell’evolversi della vicenda
processuale, nonché delle argomentazioni su cui si è fondata la sentenza
impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio
di legittimità, una diversa valutazione giuridica.
L’atto dunque soddisfa il requisito di cui al citato n. 3 dell’art. 366, c.p.c., che va
letto alla luce del principio di autosufficienza del ricorso, il quale impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari per porre il giudice di legittimità in grado di
avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il
significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della
sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. 4 aprile 2006, n. 7825;
Cass., 23 gennaio 2009, n. 1707).
4.3. — Nel merito, la censura è conferente rispetto alla decisione, nonché fondata.
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248), ha disposto all’art. 2, comma 1, che, “In conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva
facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.
4.1.- Il comma 2° del medesimo articolo dispone che “Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio
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in appello, in cui se ne attesta la produzione.
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Aula A
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Adeliz7i e/ INPS
sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali
tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede
alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di
liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale”.
4.2. – Alla luce di tale ultima disposizione deve ritenersi che il principio
professionista e cliente; per contro, esso continua ad operare e la tariffa continua a
mantenere la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla
regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della
soccombenza (in tal senso, v. Cass., ord. 30 marzo 2011, n. 7293).
5. – Nel caso di specie, la Corte di Salerno è incorsa nelle denunciate violazioni,
sia perché la misura liquidata appare lesiva delle tariffe professionali specificate
nel ricorso, sia infine perché lo scostamento dalla nota spese depositata dal
difensore per entrambi i gradi del giudizio non è sorretto da alcuna motivazione.
5.1. – In tema di liquidazione di spese processuali, infatti, il giudice, in presenza
d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una
globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in
misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione
dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.
La Corte ha determinato i diritti e gli onorari (fissati come si legge in motivazione,
che in parte qua integra il dispositivo, in £ 284,00) riducendo gli importi indicati
nella nota specifica, senza tuttavia indicare quali attività non sarebbero state svolte
e quali voci non spetterebbero, così adottando un provvedimento inidoneo a dare
conto della scelta operata (Cass., 8 agosto 2013, n. 18906; Cass., ord., 30 marzo
2011, n. 7293, cit.).
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio
alla Corte di appello di Napoli che provvederà alla nuova determinazione delle
spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, oltre che alla
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
LA CORTE
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dell’inderogabilità dei minimi tariffari non sia più invocabile nei rapporti tra
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Aclelizzi c/ INPS
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014
Il Presidente