Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9366 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MASTRO GELATAIO SANTA GIULIA SNC DI LUSSO STEFANIA &

C.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, nonche’ L.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SELIS DINO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A.M. (OMISSIS), M.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato MANSUTTI Maurizio (STUDIO PLACIDI),

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA MODOLO,

TOZZI ALESSANDRO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 684/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8/05/09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 9 febbraio 2010 la S.n.c. Mastro Gelataio Santa Giulia di Lusso Stefania & C. e L.G. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Torino, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva accolto in buona parte, ma non integralmente, le domande da esse proposte nei confronti dei locatori M.D. e R.A. in relazione al contratto di locazione intercorso tra le parti. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., della L. n. 392 del 1978, artt. 9 e 10 artt. 1104 e 2051 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi ai fini della decisione.

La censura contiene una serie di censure non omogenee tra loro, in palese violazione del principio di specificita’ dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 4. Si sviluppa con riferimenti a documenti (regolamento di condominio, assemblea condominiale) in relazione ai quali non e’ stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008;

Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008). E’ priva sia del quesito di diritto fondato sulle numerose norme indicate, sia del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

Il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi ai fini della decisione.

La censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito e manca del momento di sintesi strutturato secondo il paradigma sopra delineato.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380 – bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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