Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9366 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18805/2009 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SANTAGATI Antonio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2008 del TRIBUNALE di GELA del 7/07/08,

depositata il 27/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – C.B. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 7 luglio – 27 agosto 2008 n. 394 del Tribunale di Gela che – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace – ha condannato S.A. e la s.p.a.

Fondiaria-Sai a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate al ricorrente in primo grado, in risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale occorso il 24.4.2003. Gli ha anche attribuito il risarcimento dei danni morali, che il Giudice di pace aveva omesso di liquidare.

2. – Gli intimati non hanno depositato difese.

3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata gli abbia concesso la rivalutazione monetaria solo a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, ritenendo che la liquidazione del Giudice di pace fosse corrispondente ai valori attuali.

Al contrario, applicando i parametri di valutazione di cui al D.M. 10 giugno 2005, entrati in vigore nello stesso mese di giugno, gli importi liquidati avrebbero dovuto essere superiori.

3.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta un errore di fatto nell’esecuzione dei conteggi relativi al calcolo dei punti percentuali di invalidità temporanea e permanente, calcolo che peraltro va compiuto in via equitativa, adeguando i dati offerti dalle tabelle alle peculiarità del caso concreto, e che non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

4. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, per omesso esame della sua domanda di una nuova e più congrua liquidazione delle spese processuali di primo grado, che il giudice di pace aveva parzialmente compensato;

riliquidazione alla quale egli aveva diritto, a seguito del parziale accoglimento dell’appello.

4.1. – Il motivo è manifestamente fondato.

Il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciare sulla suddetta domanda, pur essendo tenuto a riesaminare il problema dell’adeguatezza della ripartizione delle spese del primo grado di giudizio, a seguito dell’accoglimento, sia pur parziale, dell’appello.

5. – Il terzo motivo – che lamenta l’immotivata compensazione delle spese del giudizio di appello – risulta assorbito.

7.- Propongo che si proceda in Camera di consiglio per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo; assorbito il terzo”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, quanto al rigetto del primo motivo.

Ritiene che anche il secondo motivo debba essere rigettato, poichè la Corte di appello non ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento delle spese di primo grado, ma ha motivato sul punto, ritenendo – nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali di valutazione circa l’opportunità di procedere alla compensazione delle spese di causa – che l’accoglimento solo parziale dell’appello giustificasse la suddetta compensazione.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ne rileva l’inammissibilità, per l’inidonea formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che non è congruente con le ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure e prospetta generiche esigenze di tutela dei diritti di difesa, anzichè enunciare la regula iuris che si vorrebbe affermata dalla Corte di legittimità, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463; Cass. Civ. Sez. Ili, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044).

2. – Il ricorso deve essere rigettato.

3. – Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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