Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9366 del 08/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9366 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 5102-2013 proposto da:
FONDAZIONE ROBERTO ROSSELLINI PER L’AUDIOVISIVO
IN LIQUIDAZIONE GENERALE (N. 7026/11) 97542980582 in
persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO SCALIA, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL 02416750285 in
persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO
348, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA DI MUZIO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/05/2015

- controficonNente avverso il decreto nel procedimento R.G. 16562/2012 del
TRIBUNALE di ROMA dell’8.1.2013, depositata il 14/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Maria Laura Di Muzio che si
riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 05102 sez. M1 – ud. 17-02-2015
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Alberto Scalia che si riporta ai motivi

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 5102/13 proposto dalla

generale nei confronti della Edizioni Europee Informatica srl il
Consigliere relatore ha depositato ex art 328 bis cpc la relazione
che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi

, letti gli atti depositati, osserva

quanto segue.
La Fondazione Roberto Rossellini per l’audiovisivo in liquidazione
generale ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due
motivi avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il
2.10.1212, con cui ,in accoglimento dell’opposizione proposta
dalla Edizioni Europee informatica srl avverso il provvedimento
che aveva ammesso al passivo della procedura il credito di
quest’ultima limitatamente all’importo di euro 28.420,00, era
stata disposta l’ulteriore ammissione in via chirografaria della

Fondazione Roberto Rossellini per l’audiovisivo in liquidazione

somma di euro 140 mila. L’Edizioni europee informatica srl
hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 1362 c.c oltre

intercorso tra le parti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, il decreto del tribunale ha dato atto che il contratto doveva
mettere a disposizione del portale della Fondazione le banche dati
Taxcredit,Fincinema,Cinemalex e Sportello Cinema.
Ciò è quanto risulta dal testo del contratto riprodotto nel ricorso.
Nessuna errata interpretazione è dunque rilevabile sotto tale
profilo.
Del resto, ciò che nella realtà contesta la Fondazione è la
mancata esecuzione del contratto.
Su tale punto la censura viene prospettata come vizio di omesso
esame su un fatto decisivo per il giudizio.
Invero, il vizio motivazionale dedotto non sussiste poiché il decreto
si dà carico di esaminare le prestazioni che in base alla
documentazione fornita risultavano essere state effettuate, ne

che il vizio motivazionale per errata interpretazione del contratto

consegue che la censura tende in realtà a prospettare un vizio di
carente, insufficiente o contraddittoria motivazione che, a seguito
del nuovo testo dell’art 360 n. 5 cpc ,conseguente alle modifiche

temporis„non è più prospettabile in sede di legittimità.
Sotto tale profilo la censura si rivela inammissibile.
Con il secondo motivo si contesta la mancata ammissione dei
mezzi istruttori richiesti prospettando anche in questo caso
l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
E’ ben vero che il decreto non contiene una pronuncia esplicita di
non ammissione della prova testimoniale, la stessa risulta
comunque implicitamente rigettata laddove il tribunale, dando
atto della eccezione della Fondazione che la prestazione era
cessata nell’ Aprile 2011, ha di fatto ritenuto sussistente la
predetta circostanza rilevando che tuttavia ciò non aveva
incidenza sul valore del prodotto oggetto del contratto.

ad esso apportate dal d. 1. 83/12 ed applicabile ratione

Da ciò si desume che il tribunale ha conseguentemente ritenuto
irrilevante la prova per testi che aveva ad oggetto proprio la
cessazione delle prestazioni nell’aprile 2011.

pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 30.10.14
Il Cons relatore

Viste le memorie delle parti;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art 96 cpc ;
che pertanto il ricorso va

rigettato con condanna della ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

Ove si condividano le osservazioni dianzi formulate, il ricorso può

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di

accessori di legge e spese forfettarie. Sussistono le condizioni per
l’applicazione del doppio contributo ex art 13 comma 1 quater del d.p.r
115/02.

giudizio liquidate in euro 2.800,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre

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