Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9366 del 08/04/2021

Cassazione civile sez. II, 08/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 08/04/2021), n.9366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio Consiglie – –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27218/2019 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI

31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Cagliari disattese l’impugnazione proposta da M.U. nei confronti del Ministero dell’Interno e della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda di protezione dal predetto avanzata;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Bangladesh perchè, a causa di alluvioni, cui era conseguita la perdita del raccolto, la sua famiglia, non avendo di che vivere, aveva deciso di vendere una casa e parte di un terreno, ma era stata violentemente osteggiata da alcuni parenti e per difendersi egli era stato costretto a ferire un cugino e, poichè lo Stato non si era dimostrato in grado di aiutare e soccorrere la popolazione, nè, tantomeno, di prevenire e reprimere le violenze private, era stato obbligato a emigrare, passando prima per la Libia, ove aveva trovato lavoro, ma dalla quale si era dovuto allontanare per il timore di finire oggetto di rapine e altre violenze;

– la Corte d’appello, precisato che si era in presenza di emigrazione per motivi di private liti, povertà e avverse condizioni climatiche, che il Paese di provenienza, dalle COI consultate, non appariva dominato da una situazione di violenza diffusa e incontrollata, che la circostanza che al momento dell’ingresso sul territorio nazionale il richiedente fosse ancora minorenne, sebbene per un mese, oramai non poteva avere rilievo, nè rilievo poteva assumere il transito per la Libia, negava il diritto alle forme maggiori di protezione internazionale e a quella minore per motivi umanitari; veniva, revocava l’ammissione al patrocinio dello Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2;

ritenuto che il M. ricorre sulla base di sette motivi avverso la statuizione d’appello e che l’intimato Ministero resiste con controricorso;

ritenuto che con i primi quattro motivi, tra loro correlati, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c) e comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo, in sintesi, che la Corte d’appello:

– era venuto meno al dovere d’integrazione istruttoria, avendo omesso di verificare l’elevato grave stato d’inefficienza dello Stato di provenienza ad assicurare soddisfacente protezione, mediante un adeguato apparato giudiziario e di polizia, ai cittadini, vessati o soggetti a violenze da parte di privati;

– non aveva tenuto conto della gravissima crisi economica e delle ricorrenti catastrofiche alluvioni, che sovente generavano ondate di “eco-profughi”;

– non aveva accertato la situazione di violenza diffusa e incontrollata mediante la consultazione delle COI, essendosi limitata a richiamare non meglio individuate decisioni della medesima Corte;

considerato che il complesso censuratorio è infondato, sulla base di quanto appresso:

a) il Collegio, condivide e intende dare continuità al principio affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 23281/2020), la quale, prendendo l’avvio dalla giurisprudenza della Corte edu (Selmouni c. Francia, 28/7/1999; Rumor c. Italia, 27/5/2014), ha chiarito che la carenza strutturale dello stato di assicurare la protezione dei singoli dalla violenza e, comunque, dagli abusi e minacce, di soggetti privati, costituisce ragione per riconoscere il diritto alla protezione internazionale a condizione che il soggetto richiedente presenti specifici profili di personale vulnerabilità; una tale condizione qui non è configurabile, in quanto il ricorrente, che a un mese dal compimento della maggiore età aveva lasciato il suo Paese, oggi è un uomo adulto, non caratterizzato da rilevanti svantaggi personali, tali da renderlo particolarmente esposto alla privata violenza dalla prospettata debolezza repressiva dello Stato di provenienza;

b) la Corte d’appello, a pag. 3, scrive che dalle stesse COI evidenziate nell’atto d’appello non era dato ricavare situazione di violenza diffusa incontrollata e il ricorrente, in questa sede neppure allega che le richiamate COI descrivevano un opposto quadro ricognitivo;

c) la condizione di povertà e sottosviluppo, salvo il caso di conclamata carestia (conf., Cass. n. 20334/2020), non costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale;

d) ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20 bis, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, ancorchè non applicabile “ratione temporis”, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile, ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità (Sez. 1, n. 2563, 04/02/2020, Rv. 656878), la quale, tuttavia, non può identificarsi con le ricorrenti avversità, pur gravi, derivanti dalla caratteristiche climatica dei luoghi;

considerato che il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte locale tenuto conto della sfavorevole esperienza in Libia, ove si era trattenuto, con l’intento di rimanervi lavorando, e da dove era stato costretto ad andar via, perchè angosciato dalla paura di “subire rapine, sequestri o peggio”, non supera il vaglio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza sommamente generica, non corredata di evidenza alcuna posta a disposizione di questa Corte;

considerato che il sesto e il settimo motivo, tra loro correlati, con i quali il ricorrente prospetta erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, art. 122, art. 126, comma 1 e art. 136, nonchè nullità della “motivazione” per la sua apparenza, in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, sono inammissibili avendo questa Corte condivisamente chiarito che l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10847/2020, Rv. 657893);

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4, si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a Sezioni Unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA