Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9365 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5285/2010 proposto da:

S.D. (OMISSIS), N.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELVIA

REGINA 6, presso lo studio dell’avvocato DE PETRILLO Luigi, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELLEGRINI Andrea,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 235/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/12/08, depositata iL 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Pellegrini Andrea, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2010 S.D. e N.P. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 25 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva liquidato in misura ritenuta inadeguata il danno conseguente al decesso del figlio in conseguenza di un sinistro stradale.

La Fondiaria – Sai non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia omessa motivazione sulla mancata indicazione dei criteri giurisprudenziali adottati dal Giudice di primo grado per la liquidazione del danno morale ai sensi degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c..

La censura, pur indicando norme di legge, si riferisce esclusivamente al vizio di motivazione e rivolge le proprie critiche essenzialmente alla sentenza del Tribunale, non considera che si verte in tema di liquidazione equitativa, espone argomentazioni che implicano valutazioni di merito. Ma, soprattutto, manca il momento di sintesi conforme al modello sopra delineato e necessario per circoscrivere chiaramente il fatto controverso e specificare le ragioni dell’asserito vizio motivazionale.

Il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno morale effettuata in misura inferiore a quella prevista dalla tabelle bolognesi del 2002.

Anche questa censura sottopone all’esame della Corte questioni squisitamente di merito.

In ogni caso manca un momento di sintesi che specifichi non solo il fatto controverso, ma anche le ragioni che rendono la motivazione della sentenza, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

Tuttavia, per ragioni di completezza, si ribadisce che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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