Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9365 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15665/2009 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, subentrata alla

contestualmente soppressa Azienda Unità Sanitaria Locale n.

(OMISSIS) di

Trapani, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato DURANTI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DELL’OLIO Michele, giusta deliberazione del

Direttore Generale del 17/09/09 e giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI Gaetano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI VITA NICOLA, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TRAPANI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 239/2008 del TRIBUNALE di TRAPANI

dell’1/04/08, depositata il 13/05/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Alessi Gaetano, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 239/2008 il Tribunale di Trapani ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal giudice di pace, che ha condannato il Comune di Trapani e la AUSL n. (OMISSIS) della medesima città, in via solidale, a risarcire a M.S. i danni subiti a seguito dell’aggressione di due cani randagi, in una strada comunale.

La Ausl propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il M. con controricorso.

2.- I due motivi – con cui la ricorrente deduce la violazione della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 e l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia – sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti.

Il quesito di diritto (primo motivo) chiede genericamente di dichiarare che la AUSL ha competenze solo sanitarie e non ha alcuna responsabilità in ordine ai fatti di causa, senza effettuare senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto di decisione, nè al principio enunciato dal giudice di appello, che si ritiene erroneo, nè a quello che si sarebbe dovuto applicare.

Il quesito risulta perciò in ammissibilmente generico e astratto (cfr., per tutte, Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463; Case. Civ. Sez. 3^, Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044) Quanto ai vizi di motivazione (secondo motivo), manca la chiara sintesi delle censure, idonea a riassumere il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene omessa od insufficiente, e le ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la decisione, come richiesto a pena di inammissibilità (cfr. per tutte Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^i, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, subentrata alla Ausl n. 9, ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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