Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9365 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12204/2014 proposto da:

C.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI ESTERINI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GISELLA FAZZI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque rigetto;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15.2.2013, ha confermato la sentenza di primo grado pubblicata il 2.3.2006, con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.A. nei confronti dell’avv. D.N. per il pagamento della somma di originarie L. 4.840.300, per onorari e compensi di avvocato. L’opposizione della C. era basata sia sulla pretesa eccessività delle somme richieste, sia sulla asserita responsabilità professionale dell’avv. D. riguardo all’espletamento di alcuni incarichi professionali conferitigli.

C.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo la “violazione dell’art. 1175 c.c. – Motivazione insufficiente”, la ricorrente censura la decisione della Corte d’appello in relazione alla accertata nullità dell’accordo in ordine alla corresponsione di un compenso di Lire 3.000.000, sul presupposto che: 1) il principio di buona fede non può comportare la violazione dei minimi tariffari; 2) la contestazione della parcella era stata tardivamente dedotta solo in appello; c) i conteggi della C. sulle contestazioni sarebbero stati insufficienti a sostenere il motivo. Afferma al riguardo la ricorrente, rispettivamente, che la portata del principio di buona fede, come affermata dal giudice d’appello, non è prevista da alcuna norma, che la contestazione della parcella era avvenuta con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, e che l’assunto circa l’insufficienza delle contestazioni sui conteggi non era sufficientemente motivato.

1.2 – Con il secondo mezzo, prospettando motivazione insufficiente e contraddittoria, la C. si duole del percorso motivazionale con cui la Corte etnea ha rigettato la domanda riconvenzionale da lei proposta, attinente a due profili: il primo, riguardante pretesi ritardi e inadempimenti nello svolgimento di incarichi affidati all’avv. D. prima della presentazione dei due ricorsi dinanzi alla Corte dei Conti, il secondo concernente proprio le azioni proposte dinanzi al giudice contabile e all’omessa presentazione di un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale quale Giudice del lavoro. Più in dettaglio, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella logica argomentativa e sarebbe affetta da contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte – al fine di escludere la negligenza del legale odierno resistente – avrebbe confuso l’istanza di prelievo (si trattava di contenzioso dinanzi al G.A.) con l’istanza di fissazione dell’udienza; quanto al secondo, lo sarebbe del pari perchè – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello – da un lato risultava agli atti un documento scritto di pugno dall’avv. D. circa l’avvenuto conferimento dell’incarico per agire dinanzi al Giudice del lavoro, al fine di ottenere interessi e rivalutazione sulla buonuscita, e dall’altro perchè non occorreva dimostrare di aver subito un danno per il pagamento di interessi passivi a causa del pur accertato ritardo del legale nell’avvio dei ricorsi dinanzi alla Corte dei Conti, perchè il danno doveva ritenersi in re ipsa.

2.1 – Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Infatti, deve anzitutto rilevarsi che la formulazione del motivo è insufficiente, perchè la C. non spiega come l’art. 1175 c.c., che sancisce il principio di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni, possa comportare una deroga al disposto della L. n. 794 del 1942, art. 24, che commina la nullità di ogni pattuizione tra cliente ed avvocato in deroga ai minimi tariffari; anzi, ed in ciò consiste l’infondatezza della censura, dal chiaro disposto del citato art. 24 discende l’ovvia conseguenza che, anche in linea astratta, è da escludere che il principio di buona fede possa svolgere alcun ruolo nel senso preteso dalla odierna ricorrente, proprio perchè la norma sancisce la nullità testuale di patti derogatori, ut supra.

Per quanto concerne, poi, la pretesa insufficienza della motivazione circa i conteggi predisposti dalla C. in contrapposizione alla pretesa attrice, la censura deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, è noto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha escluso la autonoma denunciabilità del vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, prevedendosi ora l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, come statuito da Cass., Sez. Un., 7.4.2014, n. 8053, la nuova previsione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

E’ del tutto evidente che la riconduzione della novella in discorso al “minimo costituzionale”, garantito dall’art. 111 Cost., in forza di un percorso argomentativo che il Collegio condivide integralmente, non consente di apprezzare la doglianza dell’odierna ricorrente così come formulata, non bastando ormai censurare la mera insufficienza della motivazione, come invece avvenuto nella specie.

Alla luce di quanto precede, non mette conto esaminare la questione della dedotta tempestività della contestazione della parcella. Infatti – quand’anche detta questione fosse fondata – essa sarebbe irrilevante ai fini dell’economia della presente decisione, sussistendo due autonome rationes decidendi della sentenza impugnata (ossia, la nullità della pattuizione in deroga alla L. n. 794 del 1942, art. 24, e la non esaustività dei conteggi alternativi predisposti dalla C.) ormai inattaccabili perchè non adeguatamente censurate dalla ricorrente.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle statuizioni concernenti le domande da lei avanzate in via riconvenzionale. Come già ampiamente esposto nel paragrafo che precede, tuttavia, tali vizi non sono più autonomamente denunciabili col ricorso per cassazione, se non nei limiti del “minimo costituzionale”: limiti che la ricorrente non ha neanche dedotto siano stati superati.

4.1 – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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