Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9364 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15446/2009 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI Alberto, che
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA, nella qualità di impresa designata per il Fondo
Garanzia Vittime della Strada, in Persona suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato FEDELI Valentino, che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9577/2 008 del TRIBUNALE di ROMA del 21/04/08,
depositata il 10/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- P.E. propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 9577/2008 del Tribunale di Roma, che ha respinto l’appello da lui proposto contro la sentenza del GdP, per il capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, in relazione ad una causa di risarcimento dei danni contro la s.p.a. INA Assitalia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Resiste INA Assitalia con controricorso.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 323 e 339 cod. proc. civ., e di varie norme delle leggi relative alla professione di avvocato, sul rilievo che il Tribunale da un lato ha ritenuto di non poter riesaminare nel merito la quantificazione delle spese operata dal giudice di primo grado, perchè contenuta entro i limiti minimi e massimi di tariffa; dall’altro lato ha confermato tale valutazione sebbene i minimi non fossero stati rispettati.
3. – Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile perchè irrilevante al fine di giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello di fatto proceduto alla valutazione di merito in ordine alla congruità delle spese, nella parte in cui ha ritenuto adeguata la decisione del giudice di pace sulle spese, anche ove fosse stata al di sotto dei minimi.
E’ indubbio, pertanto, che la sentenza impugnata abbia voluto confermare anche nel merito la sentenza di primo grado. Quanto al secondo profilo, le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso, che non indica quali voci sarebbero state liquidate al di sotto dei minimi tariffari, limitandosi a rinviare ai precedenti atti difensivi. Non è quindi possibile alla Corte desumere dal solo ricorso, e senza effettuare autonomamente altre indagini, se le proposte censure siano in effetti rilevanti e fondate, sì da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità (cfr. per tutte Cass. Civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. Civ. 23 gennaio 2009 n. 1707), anche quando si tratti di circostanze non contestate (Cass. Civ. 23 aprile 2009 n. 17253).
4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010