Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9363 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9363 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 4828-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2014
87C

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

CO.R.A.S.T. A R.L. C.F. 00879090405, in persona del

Data pubblicazione: 28/04/2014

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SMURRO ANTONIO,
giusta delega in atti;

nonchè contro

TARGET SERVICE S.C.A.R.L. C.F. 01943910404;
– intimata –

Nonché da:
TARGET SERVICE S.C.A.R.L. C.F. 01943910404, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA DENZA N. 15, presso lo studio dell’avvocato
PAGNOTTA NICOLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROCCO DI TORREPADULA
FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CO.RA.S.T. A R.L. C.F. 00879090405;
– intimata non chè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

– controricorrente –

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 213/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 05/10/2009 R.G.N. 423/2005;

udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CALIULO
CPAOLA3

LU

IC

udito l’Avvocato DI TORREPADULA ROCCO, CONTICIANI
PAOLA per delega TEDESCHINI FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.10.2009, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame
proposto dalla cooperativa a r. I. Target ed in riforma parziale della decisione impugnata,
accertava e dichiarava la non applicabilità del D. M. 15.7.1994 alla attività di facchinaggio
svolta dalla predetta società cooperativa nel comune di Pesaro e la non applicabilità del D.
M. 4.7.1989 alla attività di facchinaggio ed alla attività di pulizie svolte dalla stessa nel
appellante nei confronti dell’INPS per le predette causali, per contributi, interessi e
sanzioni, come accertato e quantificato nel verbale ispettivo del 9.2.2000.
Rilevava la Corte del merito che: 1) quanto all’attività di facchinaggio svolta dalla Target
Service nel territorio di Pesaro, con riferimento al D. M. 15 luglio 1994, quest’ultimo si
riferiva ad unico soggetto cooperativistico operante nella Provincia di Pesaro e Urbino,
costituito dalla Cooperativa Facchini di Fano, con la conseguenza che lo stesso non
poteva applicarsi alla Target Service, essendo tale società cooperativa soggetto del tutto
diverso dalla predetta Cooperativa di Fano. Ciò in quanto la parte dispositiva di tale D. M.,
diversamente dalla sua intestazione, avente riguardo agli organismi operanti nella
Provincia di Pesaro e Urbino, si riferiva testualmente solo alla detta Cooperativa; 2) quanto
all’attività di facchinaggio svolta dalla Target Service nel territorio di Rimini, con riferimento
al D. M. 4.7.1989, la società suddetta aveva iniziato a svolgere la propria attività nel 1994,
nel regime di cui al D.P.R. 602 del 1970, due anni dopo la istituzione della Provincia di
Rimini, quando nessun decreto risultava emanato per tale zona, per cui le cooperative
operanti in tale ambito territoriale provinciale erano legittimate a versare le contribuzioni
per i propri soci svolgenti attività di facchinaggio in base all’imponibile determinato per
tutto il territorio nazionale, ex art. 4, e non ex art. 6 del predetto d.P.R.. Del territorio della
Provincia di Forlì non faceva più parte quello della Provincia di Rimini e, pertanto non era
condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata e dunque doveva escludersi
un’ultrattività del D. M. anche alla neo costituita provincia, senza considerare che nello
stesso decreto si faceva espresso riferimento all’attività di trasporto merci per conto terzi,
che nulla aveva a che vedere con quella di facchinaggio. L’ eccezione al sistema generale
di contribuzione di cui all’art. 6 era di stretta interpretazione e non poteva, pertanto, valere
che per i casi espressamente contemplati; c) quanto all’attività di pulizie svolte da Target
nel territorio di Rimini, con riferimento allo stesso D. M. 4.7.1989, tenuto conto dell’ambito
soggettivo di applicazione del D. M., da cui erano esclusi i pulitori e della emanazione
i

Comune di Rimini, affermando conseguentemente l’insussistenza del debito dell’

proprio per la Provincia di Rimini del D. M. 5.12.1996, avente ad oggetto tali attività, che
confortava che il precedente del 4.7.1989 non era ritenuto applicabile neppure dallo stesso
Ministero. In definitiva, veniva affermato che la necessità di tenere conto dell’anzianità
lavorativa dei singoli soci nel calcolo delle ulteriori classi di retribuzioni sorgeva, sempre
sulla base dell’art. 6 del DPR 602/70, solo quando fossero stati emanati DD.MM . che, per
Provincia o per zona o per settori di attività merceologica, determinassero un imponibile
tali DD.MM . non fossero stati emanati. Riteneva superfluo l’esame della domanda svolta
in via subordinata dalla società relativamente alla sanzioni connesse all’omissione
contributiva.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi.
Resiste, con controricorso, la Target Service, che propone ricorso incidentale affidato ad
unico motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste, altresì,
la CO.R.A.S.T a r.l. , quale consulente della Target Service.
L’INPS ha rilasciato delega in calce al controricorso contenente l’impugnazione
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’ad. 335 c.p.c., in quanto
proposti awerso la stessa decisione.
Con il primo motivo, l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 d.P.R.
30 aprile 1970, n. 602, nonché del decreto del Ministero del lavoro e Previdenza Sociale
del 15 luglio 1994, ai sensi dell’ad. 360, n. 3, c.p.c., osservando che la lettura delle
disposizioni di cui al d.P.R. era tale da condurre a ritenere che la misura della
contribuzione previdenziale dovuta in forza dei predetti decreti ministeriali ad efficacia
territorialmente limitata era più alta di quella fissata dal d.P.R. e prevista dall’ad. 4 di tale
fonte normativa, conseguendone un più alto carico contributivo a carico del datore, ma
una maggiore tutela previdenziale in capo ai lavoratori. Assume che qualsivoglia
:
:

interpretazione non debba portare detrimento a nessuna delle due evidenziate posizioni e
che, se ciò non sia possibile, si debba ritenere recessiva la posizione economica del
datore di lavoro, ma non quella previdenziale dei lavoratori, e che il D. M. in questione
nella sua intestazione si riferisce in generale all’applicazione dei contributi dovuti per
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più alto rispetto a quello nazionale, con la conseguenza che ciò non si verificava quando

l’assicurazione i.v.s. gestita dall’INPS per i lavoratori di società cooperative e di organismi
di fatto operanti nella Provincia di Pesaro e Urbino, individuando la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile. Aggiunge che il D.M. precisa
che, al momento della sua emanazione, tale regola, potenzialmente generale, valevole per
i soggetti operanti nella provincia di Pesaro e Urbino, trova concreta applicazione nei
confronti dell’unica cooperativa al momento operante nella provincia, ovverosia la
giudice del gravame condurrebbe ad un’alterazione del mercato in favore di tutti gli altri
organismi operanti nella provincia a sfavore dell’unica cooperativa espressamente
menzionata.
Con il secondo motivo, lamenta violazione del d.P.R., 602/70 nonché del D. M. 4 luglio
1989, ai sensi dell’ art. 360, n 3, c.p.c., assumendo che il decreto del Ministero si applichi
anche nei confronti della Target Service con riguardo all’attività di facchinaggio svolta a
decorrere dal 1994, successivamente alla creazione della provincia di Rimini, territorio
originariamente compreso nella provincia di Forti sino al momento di costituzione della
nuova Provincia.
Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 del d.P.R.
602f70 e del D. M. 5 dicembre 1996 con riguardo all’attività di pulizia, in base a
considerazioni analoghe a quelle svolte nel secondo motivo di impugnazione.
Il ricorso incidentale della società è diretto a censurare, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., l’omissione di pronuncia sui capi della domanda, svolti in
via principale, nelle conclusioni dell’atto di appello, riguardanti l’erronea applicazione, da
parte deldstituto, delle sanzioni per le omissioni relative alla mancata applicazione del D
.M. 4.7. 1989 per le attività di facchinaggio svolte nel Comune di Cesena e per le omissioni
relative alla mancata applicazione dei D. M. 4 luglio 1989 e 16 novembre 1996, per le
attività di pulizia svolte nel Comune di Cesena, rilevandosi che dette sanzioni non sono
dovute e/o che le stesse sono state irrogate in violazione delle leggi 48/88 e 662/96.
Osserva che il termine “in subordine” con cui esordisce il terzo motivo di gravame, sia
stato impropriamente usato dall’appellante nel senso di sottoporre comunque alla Corte
bolognese non solo le sanzioni di Pesaro e Rimini, rispetto alle quali il terzo motivo poteva
svolgere una funzione anche dipendente, ma anche le sanzioni relative alla attività di
pulizia e facchinaggio nel territorio di Cesena, rispetto alle quali svolgeva una funzione di
motivo autonomo di impugnazione.
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Cooperativa facchini di Fano, e sostiene che una interpretazione quale quella fornita dal

Il ricorso principale è infondato.
La interpretazione dei decreti ministeriali dei quali si assume l’errata applicazione deve
ritenersi correttamente operata dalla Corte di Bologna, la quale ha avuto riguardo, per
quanto attiene al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 luglio
1994, cui si riferisce il primo motivo, alla specifica previsione contenuta nella parte
dispositiva di tale normativa ministeriale, ritenendo che il richiamo, contenuto nella sua
tale da poter prescindere dalla parte strettamente contenutistica della previsione, riferita,
invece, alla sola Cooperativa di facchinaggio di Fano. Ed invero, una diversa
interpretazione sarebbe in contrasto con i principi di ermeneutica del testo normativo, che
privilegiano il dato letterale, da intendersi evidentemente riferito alla parte dispositiva,
potendo trarsi dal tenore della intestazione solo elementi di conforto per una
interpretazione più aderente alla reale portata della normativa, ma non per disattenderne
totalmente il significato — nella specie sufficientemente chiaro -.
La valutazione compiuta dalla Corte del merito è coerente, peraltro, con il sistema
generale della contribuzione previsto per le società cooperative di servizi appartenenti alle
categorie di attività lavorative comprese nell’elenco allegato al d.P.R. 30 aprile 1970 n.
602, atteso che le stesse possono scegliere ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del citato decreto,
purchè la scelta riguardi la totalità dei dipendenti, a) una salario per giorni lavorativi
convenzionali, fissati con d. m., b) un salario convenzionale; c) un salario di fatto purchè
non inferiore a quello determinato a norma dall’art. 4 e dell’art. 6, comma 7, del d.P.R.
citato (cfr. Cass. 20 settembre 2010 n. 19846). La normativa che in ambito locale
differenzia la contribuzione prevista dall’art. 4 del dPR 602/70 con riferimento all’imponibile
convenzionale dallo stesso previsto – regime per il quale aveva optato la Target Service —
determinato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e valevole
per tutto il territorio nazionale non può, pertanto, essere estesa al di là di quanto nella
stessa prevista, per cui il criterio prospettato dallistituto teso a valorizzare, nel dubbio, il
dato della più elevata contribuzione rispetto a quella fissata dal decreto ministeriale
prevista dall’art. 4 e a conferire rilevanza alla più favorevole posizione previdenziale dei
lavoratori rispetto al carico contributivo maggiore per il datore di lavoro, non è in linea con
il sistema così delineato.
Analoga prospettiva valutativa deve rilevare con riguardo a quanto sostenuto nel secondo
e terzo motivo con riferimento alla applicabilità del D.M. 4 luglio 1989 in relazione all’
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intestazione, a tutti gli organismi operanti nella Provincia di Pesaro ed Urbino, non fosse

attività di facchinaggio e di pulizia svolta nel Comune di Rimini, successivamente alla
creazione di tale provincia, laddove il decreto era riferito ad un ambito territoriale della
provincia di Forlì, nella quale il territorio di Rimini era ricompreso prima che l’attività cui si
riferivano i contributi fosse concretamente intrapresa.
Il ricorso incidentale è, invece, fondato, poiché esigenze anche di ordine logico
conducono a ritenere che la prospettazione del motivo, con il quale, in sede di gravame,
all’omissione contributiva ivi riconosciuta era logicamente dipendente dalla sorte
dell’impugnazione riguardante la contribuzione, laddove, diversamente, essendo stata
prestata acquiescenza dalla società alla decisione sfavorevole in tema di contributi dovuti
per l’attività svolta nel territorio di Cesena, il motivo di gravame relativo alla erronea
applicazione della sanzioni conseguenti, rivestiva un valenza autonoma, che non poteva
risolversi in una pronunzia di assorbimento rispetto ad una doglianza non proposta.
In tali sensi deve essere accolto il ricorso incidentale.
La sentenza va, pertanto, cassata in relazione all’unico motivo dell’impugnazione
incidentale e rinviata alla stessa Corte di appello, perchè proceda all’ esame della
questione sopra indicata, sulla quale è stata omessa ogni pronuncia in sede di gravame.
Al giudice di rinvio va rimessa la quantificazione delle spese di lite anche del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale quanto alle sanzioni relative
all’attività svolta nel territorio di Cesena, cassa la sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e, rigettando nel resto, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 11.3.2014

veniva impugnata la decisione di primo grado con riguardo alle sanzioni connesse

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