Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9363 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15026/2009 proposto da:
S.U., V.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO
DANIELA, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRU Franco, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Z.A., L.L., elettivamente 2223 domiciliati in
ROMA, VIA ANDREA DORIA 64 SC. G, presso lo studio dell’avvocato CONTI
ARMANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato SCHIEVANO Bruno, giusta
mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 874/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
18/12/07, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Il Tribunale di Este ha respinto la domanda di riscatto agrario proposta da Z.A. e L.L. contro S. U. e V.L., condannando gli attori al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 6.000.000.
I convenuti hanno notificato precetto per il suddetto importo, con l’aggiunta delle spese successivamente maturate, e gli Z.- L. hanno proposto opposizione all’esecuzione, sul rilievo che la sentenza non era passata in giudicato e che, trattandosi di sentenza di rigetto della domanda, essa non era immediatamente esecutiva, e priva di esecutività doveva considerarsi anche l’accessoria condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Este ha accolto l’opposizione e la Corte di appello di Venezia – con la sentenza impugnata in questa sede – ha confermato la sentenza di primo grado.
2.- Lo S. e la V. propongono ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 282 cod. proc. civ., sul rilievo che la pronuncia condanna al pagamento delle spese processuali, quale sentenza di condanna, è da ritenere comunque esecutiva, pur se acceda a pronuncia non suscettibile di tale esecutività.
3.- Resistono gli intimati con controricorso.
4.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inidonea formulazione del quesito e mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
Sia l’uno che gli altri risultano sufficientemente chiari e idonei a fecalizzare la questione controversa.
6.- Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch’essa di provvisoria esecutività.
Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività (cfr., fra le altre, Cass. Civ. Sez. 3^, 10 novembre 2004 n. 21367; 3 agosto 2005 n. 16262; 20 febbraio 2008 n. 4307; 3 novembre 2008 n. 29415; 19 novembre 2009 n. 24438).
La sentenza impugnata ha disatteso questi principi.
7.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Este, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “il capo di una sentenza relativo alla condanna al pagamento di una somma di denaro, (nella specie, al pagamento delle spese processuali) è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive, o comunque non suscettibili di immediata esecutività”.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Este, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, l’11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010