Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9363 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26424-2014 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato CARLO MALINCONICO

CASTRIOTA S., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO

18, presso lo studio dell’avvocato JACOPO VIVALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BOLOGNESE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FREDELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato OTELLO PIER LUIGI MILAURO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MALINCONICO CASTRIOTA S. CARLO;

udito l’Avvocato ANTONIO BOLOGNESE;

udito l’Avvocato OTELLO MILAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata, resa all’udienza dell’1 luglio 2014, ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., la Corte di Appello di Lecce ha accolto l’appello proposto da D.L. e M.F., nei confronti di D.P.C., nonchè dell’Allianz S.p.a., contro la sentenza del Tribunale di Lecce del 24 ottobre 2013.

Per l’effetto, in riforma di questa sentenza, il giudice d’appello ha accolto l’opposizione a precetto proposta dagli appellanti ed ha dichiarato che il D.P. non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno degli appellanti. Ha condannato l’appellato D.P. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio sia in favore degli appellanti che in favore della Compagnia assicurativa appellata.

2. D.P.C. propone ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria.

M.F. e D.L. si difendono con distinti controricorsi.

L’intimata Allianz S.p.A. non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va premesso che:

– il giudizio trae origine da altro concluso con sentenza 28 novembre 2001 n. 3651, con la quale il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierno ricorrente per un incidente stradale verificatosi il 1 marzo 1984, dichiarava i convenuti M., D., nonchè Pan Ass S.p.A., Multiass S.p.A. e Lloyd Adriatico (ora Allianz S.p.A.), responsabili del sinistro nella misura del 70% e li condannava, in solido, al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 173.008,93, oltre interessi legali e rivalutazione;

– la sentenza non era appellata ed il D.P. otteneva, in data 7 febbraio 2002, la corresponsione della somma complessiva pari ad Euro 361.519,83 (di cui Euro 173.008,93 per capitale ed Euro 188.510,9 per interessi e rivalutazione monetaria), con sottoscrizione in pari data di una scrittura predisposta da Lloyd Adriatico (della quale è controversa la natura di quietanza o transazione);

– successivamente, con istanza ex art. 287 cod. proc. civ., in data 6 novembre 2007, il D.P. chiedeva la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 3651/01, con riferimento al dies a quo del computo degli interessi e rivalutazione monetaria;

– costituitesi tutte le parti intimate e prodotta anche la quietanza del 7 febbraio 2002, il Tribunale di Lecce, con ordinanza di correzione di errore materiale in data 8 novembre 2008, correggeva la sentenza n. 3651 del 2001 “aggiungendo nella parte motiva alla pagina 10, rigo 23 dopo il termine accertamento” ” e cioè il 1/3/1984, data in cui è avvenuto il sinistro”, così precisando la data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria;

– la sentenza, così come corretta con l’ordinanza, era notificata in data 6 dicembre 2008, in forma esecutiva, dal D.P. alle controparti, senza che fosse impugnata;

– con atto di precetto del 12 marzo 2010, in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza corretta, il D.P. intimava a M.F. e D.L. il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di Euro 247.246,80, oltre interessi e spese (pari alla differenza tra quanto percepito dal D.P. e quanto allo stesso spettante in base al ricalcolo dopo la correzione della sentenza);

– avverso l’atto di precetto gli intimati proponevano distinte opposizioni, contestando la debenza delle somme pretese dal creditore ed opponendo la sottoscrizione da parte di quest’ultimo della quietanza del 7 febbraio 2002;

– riuniti i giudizi, nei quali era stata chiamata e si era costituita anche Allianz S.p.A., il Tribunale di Lecce, con sentenza del 24 ottobre 2013 n. 3199, rigettava le opposizioni, per essere divenuto definitivo il provvedimento di rettifica della sentenza del 2001, senza che la sentenza corretta fosse stata impugnata.

1.1. La Corte d’appello, adita con unico atto di gravame da parte di M. e D., con la costituzione in giudizio dell’Allianz S.p.a., che aveva aderito alle conclusioni degli appellanti, e la resistenza dell’appellato D.P., ha riformato la sentenza. Ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l’opposizione a precetto fosse l’unica sede deputata a far valere, da parte del debitore intimato, l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’esecuzione; che spettasse pertanto al giudice di questa opposizione, quindi ad essa Corte, l’indagine in merito all’efficacia transattiva della scrittura privata del 7 febbraio 2002; che questa avesse, in concreto, natura transattiva, sia per il suo “chiaro tenore letterale” che per il fatto che in due successive comunicazioni ai procuratori delle altre parti costituite il procuratore del D.P. aveva fatto espresso riferimento “all’intervenuta transazione della lite”; che quindi non si trattasse di una quietanza liberatoria, come da giurisprudenza richiamata in sentenza; che erano prive di pregio le eccezioni del D.P. sia in punto di qualificazione di quietanza che in punto di sua inefficacia, in quanto contenuta in un modulo prestampato la cui sottoscrizione sarebbe stata imposta al contraente debole da parte della compagnia di assicurazioni; che il documento non era stato disconosciuto quanto alla sottoscrizione nè impugnato per vizi del consenso. Ha perciò accolto il gravame.

2. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione o erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 288 cod. proc. civ., comma 4, e art. 615 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene che la valenza della quietanza sottoscritta dal D.P. e la sua natura transattiva non avrebbero potuto formare oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione, in quanto deducibili e comunque dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo esecutivo si è formato; più precisamente, in quanto divenute oggetto di decisum, e quindi di giudicato, a seguito della fase di correzione della sentenza.

2. In motivo è infondato.

Si deve escludere che nel procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza passata in giudicato possano essere delibati fatti dedotti dalle parti come sopravvenuti alla formazione del (primo) giudicato e deve escludersi che il giudice adito per la correzione sia chiamato a pronunciarsi su questi fatti, in modo che la sentenza corretta determini la formazione di un (diverso) giudicato che copra anche i fatti sopravvenuti.

La giurisprudenza di legittimità relativa all’interpretazione ed alla portata dell’art. 288 cod. proc. civ. citata in ricorso non giova alle ragioni del ricorrente.

Va di certo ribadito che resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto (e con decorrenza del termine dalla notifica del provvedimento di correzione: cfr. Cass. n. 19668/09 e n. 22185/14), la sentenza corretta ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (così, tra le tante Cass. n. 5950/2007 e, di recente, Cass. ord. n. 16205/13). Con il corollario, pure richiamato in ricorso, per il quale, in mancanza di impugnazione, la sentenza corretta costituisce valido titolo esecutivo al fine di iniziare o proseguire l’esecuzione (cfr. Cass. n. 17349/11).

Tuttavia, il risultato, pur surrettizio, di modifica o di alterazione del giudicato che si sia già formato prima della correzione, in tanto si può avere in quanto, ricorrendo al procedimento di correzione, si ripercorra e si modifichi il processo formativo della volontà del giudice, con riferimento ai fatti (costitutivi e/o estintivi, impeditivi o modificativi) che costituivano già parte del thema decidendum del giudizio concluso con la sentenza da correggere. Questa sentenza, infatti, si pone come atto conclusivo di un giudizio che si è interamente svolto. Il procedimento di correzione di errore materiale, pur se utilizzato surrettiziamente, mantiene la propria natura di procedimento amministrativo, non potendo assumere i connotati di un nuovo giudizio di cognizione. Quindi, per definizione, non vi sono deducibili i fatti sopravvenuti al giudicato. Se vi siano dedotti, ma non siano considerati dal giudice, su di essi non si formerà alcun giudicato.

In conclusione, va affermato che nel procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza di condanna non sono deducibili fatti estintivi del diritto sopravvenuti alla formazione del giudicato e, se dedotti, ma non esaminati dal giudice, non sono coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza così come risultante dalla correzione.

Dal principio appena espresso si trae il corollario che l’unica sede idonea per dedurre un fatto estintivo di un diritto di credito sopravvenuto alla sentenza di condanna, passata in giudicato, è il giudizio di opposizione all’esecuzione, anche quando la sentenza sia stata corretta dopo che il fatto estintivo si è verificato.

2.2. Nel caso di specie, la transazione ed il pagamento sono fatti sopravvenuti alla sentenza di condanna n. 3651/2001 passata in giudicato; in quanto tali non erano stati dedotti nè avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio concluso con quella sentenza.

Come fatti sopravvenuti, pertanto, sono stati dedotti dinanzi al giudice del procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ..

Questi ha corretto la sentenza relativamente al termine di decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, con un provvedimento che -ammissibile o inammissibile; corretto o meno che fosse in ragione del contenuto complessivo della motivazione della sentenza da correggere- prescinde del tutto dal fatto sopravvenuto della transazione (e del pagamento). Parimenti ne prescinde il giudicato che si è formato sulla sentenza corretta, trattandosi di fatto estraneo al giudizio cui questa è riferita.

Pertanto, è corretta la sentenza qui impugnata che ha ritenuto che l’unica sede idonea per delibare il fatto estintivo sopravvenuto al giudicato, anche in caso di correzione della sentenza successiva a questa sopravvenienza, sia il giudizio di opposizione all’esecuzione.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.

3.- Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362 c.c. e seg. e artt. 1965 c.c. e seg., nonchè “manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata sotto ulteriore profilo”,

con riferimento all’attività interpretativa dell’atto di

transazione/quietanza svolta dal giudice di merito.

3.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Il ricorso non riproduce il contenuto della scrittura privata della cui natura transattiva o meno si tratta, nè indica il luogo di reperimento del documento nei fascicoli di parte o d’ufficio e nemmeno esso risulta allegato al ricorso.

In ogni caso si censura, come detto, l’attività interpretativa del contenuto del documento da parte del giudice di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei criteri ermeneutici di cui alle norme indicate in rubrica (ma soltanto attribuendo un proprio soggettivo significato ad elementi -letterali e comportamentali-diversamente interpretati dal giudice), ed assumendo il vizio di motivazione illogica e contraddittoria non più deducibile in base al testo attualmente vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14 ed altre successive).

4. Col terzo motivo si deduce “omessa pronuncia della Corte d’Appello di Lecce su domande e/o questioni sollevate nel giudizio dal sig. D.P.. Error in procedendo. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, perchè la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulle seguenti domande o eccezioni, avanzate dal D.P., in subordine rispetto all’eccezione fondata sul giudicato: declaratoria di nullità comunque invalidità ed inefficacia del documento del 7 febbraio 2002; ed ancora: 1) nullità dell’appello avversario in quanto proposto congiuntamente da appellanti tra loro in conflitto di interessi; 2) impossibilità della verifica del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ.; 3) disconoscimento delle annotazioni apposte a penna sulla quietanza del 7 febbraio 2002; 4) mancanza delle firme, su questo documento, del legale rappresentante della Lloyd Adriatico S.p.A. o di altre parti legittimate a transigere e dei signori M. e D.; 5) nullità del documento per difetto delle reciproche concessioni; 6) annullabilità ai sensi dell’art. 1972 cod. civ., per nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza mancante della data di decorrenza di interessi e rivalutazione; 7) errore delle parti circa l’esatta interpretazione della sentenza n. 3651/01; 8) inefficacia dell’accordo transattivo contenuto in modulo predisposto dalla compagnia, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., per mancata approvazione per iscritto da parte del D.P..

4.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sulle questioni indicate con i numeri 7) e 8) perchè la Corte d’appello ha esaminato la prima, ritenendola infondata, così pronunciandosi al riguardo, e, quanto alla seconda, ha espressamente escluso che la scrittura fosse stata impugnata per vizi del consenso.

E’ inammissibile quanto al resto perchè il ricorso non riporta, nemmeno per sintesi, il contenuto dell’atto di appello, che si assume inammissibile (come da punti sopra indicati con i numeri 1 e 2), nè il contenuto della comparsa di risposta dell’appellato e/o degli scritti difensivi con i quali sarebbero state poste le altre domande o questioni, delle quali il giudice non si è occupato o che ha ritenuto non proposte.

5. Col quarto motivo si deduce violazione o erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e vizio di motivazione perchè il giudice d’appello non avrebbe considerato il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado in quanto non appellata dalla compagnia assicurativa Allianz.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè presuppone un giudicato interno inesistente. La statuizione del primo giudice ha riguardato esclusivamente le opposizioni proposte dal M. e dal D., senza alcun pregiudizio della posizione della compagnia d’assicurazione, chiamata in causa dall’opponente, ma non destinataria di alcuna pronuncia.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nell’importo di Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, per ognuno liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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