Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9362 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 21/05/2020), n.9362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3911 – 2019 R.G. proposto da:

S.G. – c.f. (OMISSIS) – C.R. – c.f. (OMISSIS) –

CI.AN. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate,

che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine

del ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore.

– resistente –

avverso il decreto dei 26.11.2018/8.1.2019 della corte d’appello di

Roma.

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 del consigliere Dott. Abete Luigi,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Pedicini Ettore, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza e dichiararsi la

competenza per territorio della corte d’appello di Perugia con ogni

conseguente provvedimento.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 alla corte d’appello di Roma depositato in data 10.7.2018 S.G., C.R. ed Ci.An. chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento del pari ex L. n. 89 del 2001, definito con decreto del 20.7.2017 della corte d’appello di Perugia, innanzi alla quale lo stesso procedimento era stato riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della corte d’appello di Roma inizialmente adita.

2. Con decreto n. 52033/2018 la corte d’appello di Roma, in persona del consigliere designato, dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio della corte d’appello di Perugia.

3. Avverso tale decreto S.G., C.R. ed Ci.An. proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto dei 26.11.2018/8.1.2019 la corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la propria incompetenza per territorio, attesa la competenza ratione loci della corte d’appello di Perugia.

Evidenziava la corte di merito che la L. n. 89 del 2001, art. 3, nel testo in vigore dall’1.1.2016 ed applicabile ratione temporis – “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto” – è da interpretare nel senso che è competente il giudice del luogo ove il primo grado del procedimento “presupposto” si è sviluppato nel merito.

Evidenziava quindi che era del tutto irrilevante la circostanza per cui il giudizio “presupposto” fosse stato inizialmente incardinato presso la corte d’appello di Roma poi dichiaratasi incompetente.

5. Avverso tale decreto S.G., C.R. ed Ci.An. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto dichiararsi la competenza per territorio della corte d’appello di Roma con ogni conseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

6. Col ricorso a questa Corte di legittimità gli istanti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e degli artt. 38 e 50 c.p.c..

Deducono che la decisione impugnata è del tutto illogica e contrastante con i principi di certezza del diritto; che l’interpretazione recepita dalla corte d’appello di Roma lascia privi di tutela i procedimenti “presupposti” conclusisi con una pronuncia di mero rito.

7. Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

8. E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità di cui all’ordinanza n. 9723/2019.

Ovvero l’insegnamento alla cui stregua “il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”, il cui distretto di appartenenza individua il presidente della corte d’appello competente della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, si identifica con il giudice che ha definito nel merito il primo grado del giudizio “presupposto” (“anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito”: così in motivazione ordinanza n. 9723/2019, pag. 3) e non già con quello che ha definito con pronuncia di mero rito una precedente fase del medesimo primo grado.

9. Va dunque dichiarata la competenza della corte d’appello di Perugia, chè ha definito nel merito il giudizio “presupposto”.

10. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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